§ 27.6.123 - L. 21 luglio 1978, n. 416.
Interpretazione autentica di alcune norme dell'art. 14 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:21/07/1978
Numero:416


Sommario
Art. 1.      L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con [...]
Art. 2.      Agli effetti dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si intende che le [...]
Art. 3.      La presente legge costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43


§ 27.6.123 - L. 21 luglio 1978, n. 416. [1]

Interpretazione autentica di alcune norme dell'art. 14 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.

(G.U. 7 agosto 1978, n. 219).

 

 

Art. 1.

     L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non può superare il 100 per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 pcr cento, nel 1979, delle tariffe in vigore nel 1977.

     Tuttavia - per il 1978 - rimarranno operanti le determinazioni di tariffa che - per tutti o per alcuni tipi di utenza - eccedono - per tale anno - il limite del 100 per cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se già deliberata nel termine fissato all'articolo 273 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Agli effetti dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si intende che le percentuali di addizionale, rispettivamente del 50 per cento all'imposta sulla pubblicità e dell'80 per cento ai diritti sulle pubbliche affissioni, devono applicarsi sull'intero importo del tributo determinato in base alle tariffe deliberate o prorogate per il 1978, comprensivo delle maggiorazioni e, nel caso siano ammissibili, al netto delle riduzioni stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

 

     Art. 3.

     La presente legge costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.