§ 27.6.118 - Legge 8 agosto 1977, n. 547.
Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:08/08/1977
Numero:547


Sommario
Art. 1.      Le somme da corrispondere ai comuni e alle provincie per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi cono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 [...]
Art. 2.      L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 27.6.118 - Legge 8 agosto 1977, n. 547. [1]

Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

(G.U. 22 agosto 1977, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     Le somme da corrispondere ai comuni e alle provincie per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi cono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.

 

          Art. 2.

     L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente:

     "Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotto ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo".

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.