§ 27.6.6a - Legge 15 febbraio 1963, n. 150.
Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:15/02/1963
Numero:150


Sommario
Art. unico.      All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è aggiunto il seguente comma


§ 27.6.6a - Legge 15 febbraio 1963, n. 150. [1]

Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale.

(G.U. 7 marzo 1963, n. 64).

 

 

     Art. unico.

     All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è aggiunto il seguente comma:

     "Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.