§ 27.6.4 - R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.
Soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'art. 325 del testo unico sulla finanza locale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:18/12/1933
Numero:1737


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 256 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma
Art. 4.      All'art. 258 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Al quinto ed al sesto comma dell'art. 305 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Per le province che, nonostante le eccezionali imposizioni previste dal terzo comma dell'art. 256, non possono raggiungere il pareggio tra le entrate e le spese [...]
Art. 7.      Gli art. 325 e 328 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati
Art. 8.      Il penultimo comma dell'art. 329 e l'ultimo comma dell'art. 330 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituiti dal seguente
Art. 9.      Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni provinciali interessate rilasceranno, sui proventi della sovrimposta [...]
Art. 10.      All'articolo unico del regio decreto 3 novembre 1932, n. 1555 (1), modificato con l'art. 4 del regio decreto 3 maggio 1933, n. 626 (2), è sostituito il seguente
Art. 11.      Per le province che non eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie le attribuzioni riservate dagli art. 2 e 3 del regio decreto 3 maggio 1933, n. 626, al [...]
Art. 12.      il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno ed avrà esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934. [...]


§ 27.6.4 - R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737. [1]

Soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'art. 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazione delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali

(G.U. 29 dicembre 1933, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "E' data facoltà ai comuni ed alle province di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321:

 

 

 

Comuni

 

 

Terreni

Fabbricati

 

(per ogni lira d'imposta erariale)

 

Limite normale ............cent.

200..................................cent.

50

Eccedenza...........................

200

50

 

 

 

Secondo limite......................

400

100

Ulteriori eccedenze..................

100

25

 

 

 

Terzo limite........................

500

125

 

 

 

 

Province

 

Limite normale..............cent.

300............................cent.

100

Eccedenza

100

25

 

 

 

Secondo limite

400

125

Ulteriori eccedenze

50

25

 

 

 

Terzo limite

450

150

 

 

 

 

          Art. 2.

     Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 256 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma:

     “ Le province che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera d) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli art. 304 e 305, non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzate ad aumentare le sovrimposte fino a raggiungere il terzo limite, purché contemporaneamente aumentino le aliquote dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C-1”.

 

          Art. 4.

     All'art. 258 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     “Le deliberazioni del podestà e del rettorato provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine il bilancio dev'essere inoltre depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

     “Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al ministro per l'interno per le sovrimposte provinciali che eccedono il limite predetto. Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel Foglio degli annunzi legali per quelle provinciali.

     “Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite per i comuni ed entro il limite normale per le province sono date, rispettivamente, dalla giunta provinciale amministrativa e dal ministro per l'interno, udita la giunta provinciale amministrativa.

     “La giunta provinciale amministrativa e il ministro per l'interno esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione alle amministrazioni interessate, decidono sugli eventuali reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli art. 304 e 305.

     “Le decisioni della giunta provinciale amministrativa ed i decreti del ministro dell'interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni: i decreti del ministro per l'interno sono, inoltre, inseriti per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali.

     “Contro la decisione della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al ministro per l'interno, da parte del prefetto, del podestà e di qualunque contribuente, ancorché non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

     “Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria: pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al quinto comma.

     “I decreti del ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il ministro per le finanze, previo parere della commissione centrale per la finanza locale e quelli adottati dallo stesso ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al consiglio di Stato sono ridotti a metà.

     “La sezione pronuncia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

     “Le autorizzazioni alla province per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal ministro per le finanze di concerto col ministro per l'interno, su parere della giunta provinciale amministrativa che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del ministro dev'essere pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei comma precedenti”.

 

          Art. 5.

     Al quinto ed al sesto comma dell'art. 305 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

     “Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i comuni e le province che eccedono il secondo limite.

     “Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tiene conto, per i comuni e le province di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nonché degli aumenti degli altri tributi previsti nell'art. 256”.

 

          Art. 6.

     Per le province che, nonostante le eccezionali imposizioni previste dal terzo comma dell'art. 256, non possono raggiungere il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui di estinzione, il ministro per le finanze, di concerto con il ministro per l'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti necessari per raggiungere il pareggio stesso.

 

          Art. 7.

     Gli art. 325 e 328 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

 

          Art. 8.

     Il penultimo comma dell'art. 329 e l'ultimo comma dell'art. 330 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituiti dal seguente:

     “Le spese pel funzionamento della commissione sono liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, e graveranno su apposito fondo da inscriversi nello stato di previsione della spesa di quel ministero”.

 

          Art. 9.

     Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni provinciali interessate rilasceranno, sui proventi della sovrimposta fondiaria, delegazioni a garanzia delle anticipazioni loro concesse a norma dell'art. 1° del regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610.

     In caso di inadempimento, provvederà, di ufficio, il prefetto.

 

          Art. 10.

     All'articolo unico del regio decreto 3 novembre 1932, n. 1555 (1), modificato con l'art. 4 del regio decreto 3 maggio 1933, n. 626 (2), è sostituito il seguente:

     “Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai rettorati delle province i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale sono soggette all'approvazione del ministro per l'interno, su parere della giunta provinciale amministrativa.

     “Sono soggette all'approvazione del ministro per le finanze, di concerto con il ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258, le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai rettorati delle province i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite anzidetto.

     “Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dalle province se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

     “Nulla è innovato all'art. 5 del regio decreto 3 maggio 1933, n. 626”.

 

          Art. 11.

     Per le province che non eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie le attribuzioni riservate dagli art. 2 e 3 del regio decreto 3 maggio 1933, n. 626, al ministro per le finanze di concerto con il ministro per l'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale, sono deferite al ministro per l'interno, il quale provvede sentita la giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 12.

     il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno ed avrà esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934. Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.