§ 27.6.2 - R.D. 20 maggio 1928, n. 1293.
Norme per l'applicazione del contributo dovuto dagli istituti di assicurazione sociali ai Consigli provinciali dell'economia


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:20/05/1928
Numero:1293


Sommario
Art. 1.      Sono soggetti al contributo annuo di lire 0,25 per ogni 1000 lire di contributi o premi riscossi, di cui all'art. 18, lettera f), della legge 18 aprile 1925, n. 731, gli [...]
Art. 2.      Il detto contributo di lire 0,25 per 1000 è dovuto su tutti i contributi o premi di assicurazione riscossi nell'anno in qualsiasi forma, anche se di competenza di altri [...]
Art. 3.      Il versamento dei detti contributi deve essere effettuato presso il Consiglio provinciale dell'economia di Roma, il quale provvederà al riparto dei contributi stessi fra [...]
Art. 4.      Il contributo ha decorrenza dalla data del 1° dicembre 1927


§ 27.6.2 - R.D. 20 maggio 1928, n. 1293. [1]

Norme per l'applicazione del contributo dovuto dagli istituti di assicurazione sociali ai Consigli provinciali dell'economia

(G.U. 25 giugno 1928, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     Sono soggetti al contributo annuo di lire 0,25 per ogni 1000 lire di contributi o premi riscossi, di cui all'art. 18, lettera f), della legge 18 aprile 1925, n. 731, gli istituti, le imprese e le gestioni di ogni specie che provvedono:

     all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, compresa l'assicurazione della gente di mare e l'assicurazione delle pensioni agli impiegati nelle Province annesse;

     all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

     all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sia nell'industria che nell'agricoltura;

     all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

     all'assicurazione obbligatoria per la maternità;

     all'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle Province annesse.

     Saranno ugualmente soggette al detto contributo tutte quelle altre forme di assicurazioni sociali che in avvenire venissero eventualmente istituite.

 

          Art. 2.

     Il detto contributo di lire 0,25 per 1000 è dovuto su tutti i contributi o premi di assicurazione riscossi nell'anno in qualsiasi forma, anche se di competenza di altri esercizi.

     I contributi devono essere versati:

     in due rate semestrali per quelli dovuti dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e dalla Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, precisamente nei mesi di luglio e di gennaio di ogni anno per i contributi e i premi riscossi in ciascuno dei semestri precedenti;

     in una sola rata per quelli dovuti dai rimanenti istituti, imprese o gestioni, precisamente nel mese di gennaio di ciascun anno per i premi riscossi nell'anno precedente.

 

          Art. 3.

     Il versamento dei detti contributi deve essere effettuato presso il Consiglio provinciale dell'economia di Roma, il quale provvederà al riparto dei contributi stessi fra tutti i Consigli provinciali dell'economia del regno sulla base del piano che sarà stabilito dal Ministro per l'economia nazionale.

 

          Art. 4.

     Il contributo ha decorrenza dalla data del 1° dicembre 1927.

     La parte di esso riferibile all'anno 1927 sarà stabilita sulla base di un dodicesimo dei premi incassati in tale anno e sarà corrisposta assieme al primo versamento riguardante i contributi e i premi dell'anno 1928.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.