§ 27.5.3 - R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 .
Aumento delle entrate demaniali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:25/02/1924
Numero:456


Sommario
Art. 1.      Entro il 30 giugno 1924, e con effetto dal 1° luglio successivo, il ministero delle finanze procederà alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione, precaria [...]
Art. 2.      Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Per le dispense d'acqua dai canali demaniali dello Stato, le disposizioni del precedente art. 1 sostituiscono interamente quelle contenute nel regio decreto-legge 16 [...]
Art. 5.      Per ogni specie di concessione riguardante beni dello Stato, comprese quelle accordate come provvedimenti di polizia, in caso di disaccordo fra i vari uffici interessati [...]
Art. 6.  [3]
Art. 7.      Senza pregiudizio della revisione dei canoni in quanto esistano, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 4, e fermo il disposto dell'art. 29 del regio decreto-legge 9 [...]
Art. 8.      L'imposizione dei nuovi canoni sulle concessioni e sugli affitti esistenti alla entrata in vigore del presente decreto verrà eseguita
Art. 9.      Senza pregiudizio dell'esito dei ricorsi al ministro per diminuzione del canone, e salvo pertanto l'eventuale rimborso d'indebito percetto, le rettifiche dei canoni [...]
Art. 10.      Il ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere [...]


§ 27.5.3 - R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 [1].

Aumento delle entrate demaniali.

(G.U. 16 aprile 1924, n. 91).

 

 

     Art. 1.

     Entro il 30 giugno 1924, e con effetto dal 1° luglio successivo, il ministero delle finanze procederà alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo, anche se il contributo in spese di manutenzione od altro, dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale delle seguenti categorie:

     1) Spiagge marittime e superfici di mare, salvo per le nuove concessioni il disposto del seguente art. 2.

     2) Spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi.

     3) Fortificazioni militari e beni demaniali soggetti alle relative servitù.

     4) Strade e pertinenze stradali.

     5) Tratturi e trazzere.

     6) Corsi di acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicultura, e per le concessioni, licenze ed autorizzazioni varie, salvo per le derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque il disposto dei seguenti articoli 3 e 6.

     7) Acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'asse ecclesiastico, canali navigabili), salvo il disposto dei seguenti articoli 4 e 7.

     8) Pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere.

     9) Molini ed opifici.

     10) Miniere e stabilimenti minerari.

     11) Riserve erariali di pesca e di caccia.

     Sono compresi nella revisione i prezzi, i canoni e le corresponsioni di qualunque natura, che risultino da contratti stipulati e da atti emanati dai principi e dai governi degli Stati anteriori all'unificazione del regno d'Italia, anche se questi atti possano aver forza di legge.

     Saranno pure assoggettati a revisione i canoni delle concessioni ed utenze cosidette enfiteutiche di acque derivate da canali di proprietà dello Stato. I detti canoni, al pari di quelli relativi alle concessioni riguardanti il pubblico demanio, non sono affrancabili, nè prima nè dopo l'aumento.

     La revisione potrà essere ugualmente fatta nel caso di contratti, decreti, sentenze, ordinanze governative ed in genere di atti ancora in corso di esecuzione, quando i canoni ivi stabiliti siano dall'amministrazione ritenuti non più congrui, in relazione alle attuali condizioni economiche e monetarie del mercato generale, ai prezzi correnti per simili concessioni, al beneficio che ne deriva all'interessato od alle speciali condizioni dei beni cui i canoni si riferiscono. Sorgendo disaccordo tra l'amministrazione e il conduttore, concessionario od utente, nella determinazione del nuovo canone, deciderà insindacabilmente il ministro per le finanze.

     Il decorso del termine del 30 giugno 1924 sopra stabilito non importa decadenza del diritto dell'amministrazione a variare i canoni e corrispettivi dopo quella data. In tal caso i prezzi andranno in vigore dal giorno in cui l'amministrazione farà la richiesta dell'aumento, anche se nella misura definitiva essi vengano concordati od imposti successivamente.

     Restano salvi ed impregiudicati i diritti che già competono all'amministrazione, compresi, per il tempo anteriore, gli aumenti che sono stati richiesti. Inoltre le nuove facoltà conferite all'amministrazione non si esauriscono con la prima domanda di aumento, potendo questo essere gradualmente richiesto in più volte.

 

          Art. 2.

     Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente.

     Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Per le dispense d'acqua dai canali demaniali dello Stato, le disposizioni del precedente art. 1 sostituiscono interamente quelle contenute nel regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, con effetto dal giorno in cui decorrerà l'aumento concordato od imposto in applicazione del medesimo art. 1.

 

          Art. 5.

     Per ogni specie di concessione riguardante beni dello Stato, comprese quelle accordate come provvedimenti di polizia, in caso di disaccordo fra i vari uffici interessati riguardo alla misura del canone da imporsi, la decisione spetta al ministero delle finanze.

     Per le concessioni di demanio pubblico marittimo l'art. 769 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per la esecuzione del codice della marina mercantile, resta modificato nel senso che le risoluzioni del commissariato della marina mercantile, quando si riferiscono al canone, debbono essere prese d'accordo col ministero delle finanze.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7.

     Senza pregiudizio della revisione dei canoni in quanto esistano, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 4, e fermo il disposto dell'art. 29 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre trenta anni sui canali demaniali dello Stato e sulle acque che vi fluiscono, anche sotto forma di concessioni cosidette enfiteutiche o comunque di diritti reali d'acqua accessori a fondi od opifici, sia pur riconosciuti, regolati, modificati, trasferiti con atti più recenti, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2 e 125 dello stesso regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle altre che ad esse si riferiscono, con le modificazioni indicate nei seguenti due capoversi.

     Il termine di un anno entro il quale deve essere fatta, sotto pena di decadenza, la domanda di riconoscimento del diritto di derivazione e d'uso dell'acqua, decorrerà dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, che sarà emanato con regio decreto promosso dal ministro per le finanze.

     Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell'interessato con decreto del ministro per le finanze, previo parere conforme del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     I suddetti usi e derivazioni, che oggi si esercitano gratuitamente, compresi i diritti enfiteutici o reali, quando originano da atti dei cessati Stati anteriori all'unificazione del regno, anche se più recentemente divenuti oggetto di atto ricognitorio, regolatore, modificativo, traslativo, ovvero quando furono costituiti col possesso trentennale, verranno senz'altra indagine assoggettati, con decorrenza dal 1° luglio 1924, al normale canone da stabilirsi dall'amministrazione, salvo il ricorso degli utenti al ministro per le finanze, le cui decisioni non sono suscettibili di gravame.

     Quando invece tali diritti traggano origine da atti del governo italiano posteriori all'unificazione del regno, ovvero quando il governo italiano abbia accettato l'affrancazione dei canoni che gli utenti pagavano, l'applicazione del nuovo canone resta subordinata alla restituzione, a titolo di indennità di esproprio, di quanto l'erario abbia introitato, senza interessi, rapportato al valore attuale della moneta, d'accordo o su insindacabile decisione del ministro per le finanze, ed il nuovo canone decorrerà soltanto dal giorno in cui l'amministrazione emetterà il mandato di pagamento.

 

          Art. 8.

     L'imposizione dei nuovi canoni sulle concessioni e sugli affitti esistenti alla entrata in vigore del presente decreto verrà eseguita:

     1) possibilmente d'accordo con gli interessati, quando trattasi di revisione dei canoni riguardanti singoli individui, a norma dell'art. 1, ovvero d'ufficio, previa notificazione personale, nella forma che l'amministrazione reputerà di adottare, in caso di disaccordo, o previa pubblicazione di pubblici manifesti, allorchè il provvedimento sia applicabile ad una intera categoria di concessionari od utenti, i quali, anche se associati, paghino separatamente il rispettivo canone;

     2) d'ufficio, senza comunicazione agli interessati, per le concessioni di acque pubbliche già gravate di un canone, che debba essere aumentato giusta il primo capoverso dell'art. 3;

     3) d'ufficio, con la comunicazione ad ogni singolo interessato, nelle forme che l'amministrazione crederà di adottare, quando si debba imporre per la prima volta un corrispettivo su concessioni, utilizzazioni e diritti d'acqua gratuiti, in esecuzione degli articoli 6 e 7.

 

          Art. 9.

     Senza pregiudizio dell'esito dei ricorsi al ministro per diminuzione del canone, e salvo pertanto l'eventuale rimborso d'indebito percetto, le rettifiche dei canoni operate nei casi previsti dai commi 1 e 2 del precedente articolo impegnano ciascun debitore a soddisfare il rispettivo debito nella nuova misura, alle scadenze stabilite per i canoni anteriori.

     I debitori che verranno inscritti per la prima volta, come al comma 3 dello stesso articolo, avranno l'obbligo di pagare il rispettivo debito in unica soluzione anticipata al 1° luglio di ogni anno. La prima o le prime annualità saranno pagate immediatamente dopo la notifica della imposizione del canone, se la notifica stessa non abbia avuto luogo alla data del 1° luglio 1924.

 

          Art. 10.

     Il ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535.

[2] Articolo abrogato dall'art. 234 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

[3] Articolo abrogato dall'art. 234 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.