§ 27.4.104 - D.L. 7 aprile 2003, n. 59 .
Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:07/04/2003
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.4.104 - D.L. 7 aprile 2003, n. 59 [1].

Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari [2]

(G.U. 8 aprile 2003, n. 82)

 

     Art. 1.

     1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003" ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.

[2]  Titolo così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 10 aprile 2003, n. 84.