§ 27.4.53 - D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:23/10/1998
Numero:410


Sommario
Artt. 1 - 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo


§ 27.4.53 - D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

(G.U. 30 novembre 1998, n. 280).

 

     Artt. 1 - 11. [1]

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13.

     1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 


[1] Modificano gli artt. 3, 16, 19, 36, 79, 87, 88, 89, 90 bis, 95 e 109 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[2] Modifica l'art. 18 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.