§ 98.1.38584 - Circolare 25 novembre 1997, n. 302/E .
Trattamento fiscale delle pensioni erogate per incidente sul lavoro o per malattia professionale da Enti previdenziali esteri. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1997
Numero:302

§ 98.1.38584 - Circolare 25 novembre 1997, n. 302/E .

Trattamento fiscale delle pensioni erogate per incidente sul lavoro o per malattia professionale da Enti previdenziali esteri. Ulteriori chiarimenti.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Sono pervenuti alla scrivente diversi quesiti in ordine all'applicazione della risoluzione n. 39/E del 3 marzo 1997, con la quale è stato chiarito che le pensioni pagate da Organismi Previdenziali esteri a soggetti residenti, in dipendenza di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa devono considerarsi equiparate alle rendite di inabilità permanente erogate dall'I.N.A.I.L. e come tali, non avendo carattere reddituale, sono escluse da imposizione.

 

 

1. Pensioni di invalidità erogate dal sistema previdenziale belga agli ex minatori

La maggior parte delle problematiche emerse riguardano le pensioni di invalidità erogate dal sistema previdenziale belga agli ex minatori. Questi ultimi, una volta accertata la malattia professionale, ricevono inizialmente una pensione dal "Fond national de retraite des ouvriers mineurs" (F.N.R.O.M.) in lingua fiamminga il "Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers"; al compimento del sessantacinquesimo anno di età la pensione viene, invece, pagata dall'"Office Nationale des pensions" (O.N.P.) in lingua fiamminga il "Rijkdienst voor Pensioenen".

A tale proposito è stato chiesto se le pensioni pagate dall'O.N.P. possano essere equiparate alle rendite erogate dall'INAIL.

Dalle informazioni ricevute dalle competenti Autorità belghe è emerso che il F.N.R.O.M., al pari della Caisse de Prevoyance di Liegi, di Charleroi e della Campine, che sono emanazioni regionali del F.N.R.O.M., pagano una pensione di invalidità agli operai minatori che hanno cessato di lavorare nelle imprese minerarie a causa di una malattia che ha determinato l'incapacità di lavorare nel settore minerario.

Ed, infatti, il citato Ente previdenziale belga rilascia un documento, denominato in lingua francese "Titre de pension", nel quale viene espressamente riconosciuto "che il lavoratore ha effettivamente smesso di lavorare al fondo delle miniere a causa della malattia che ha comportato una incapacità di lavorare normalmente al fondo ed alla superficie delle miniere stesse".

La circostanza che al compimento del 65 anno di età l'O.N.P. subentra al F.N.R.O.M. nel pagamento della pensione non muta la situazione di fatto e cioè l'esistenza di una malattia professionale contratta durante la vita lavorativa.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della Risoluzione n. 39, i pensionati che, pur ricevendo attualmente una pensione dall'O.N.P., sono in possesso della documentazione rilasciata a suo tempo dal F.N.R.O.M. e dalle altre Casse di previdenza belga rientrano nell'ambito applicativo della citata Risoluzione.

Le Autorità belghe hanno fatto presente che uno stesso pensionato, oltre alla pensione erogata dall'O.N.P. o dal F.N.R.O.M. può ricevere anche o solo un "risarcimento per malattia professionale" (denominato "rente") dal "Fond des maladies professionelles" (F.D.M.P.). Tale ultima prestazione rientra anch'essa nell'ambito applicativo della risoluzione n. 39/E del 1997, in quanto, come già affermato nella circolare 10 gennaio 1979, n. 3/12/668, della soppressa Direzione generale delle imposte dirette, riveste natura risarcitoria.

Nel caso in cui il pensionato non possieda la documentazione dell'Ente previdenziale estero, le Autorità belghe hanno assicurato che sia il F.N.R.O.M. che il F.D.M.P. possono rilasciare, a richiesta, una attestazione, nella quale si riconosce che il lavoratore ha contratto una malattia professionale.

Per completezza di informazione si rende noto che in Belgio esiste anche un altro Ente, denominato "Fonds des accidents du travail" (F.D.A.T.), che eroga rendite agli operai che hanno subito un incidente sul lavoro.

 

 

2. Rendita erogata al coniuge superstite

È stato chiesto se risulta esclusa da imposizione anche la rendita erogata al coniuge superstite, dopo la morte del titolare della rendita stessa.

Al riguardo, si precisa che sulla base della normativa italiana, le rendite conservano la natura risarcitoria nel caso di morte del titolare, in quanto le medesime spettano ai superstiti quale diritto proprio e non quale diritto ereditario, come già affermato con circolare 31 maggio 1979 n. 29 della soppressa Direzione generale delle imposte dirette.

 

 

3. Operatività dell'esenzione

È stato posto anche il problema dell'operatività dell'esenzione e più precisamente se la stessa riguarda i soli casi di invalidità totale e permanente o anche le pensioni corrisposte a soggetti in possesso di un residuo di capacità lavorativa.

In proposito, si richiama quanto già affermato con citata circolare n. 29/1979, successivamente integrata dalla circolare n. 38/1979, nelle quali si è chiarito che le prestazioni economiche erogate dall'INAIL (rendita di inabilità permanente, assegno per l'assistenza personale continuativa, rendita in caso di morte, assegno di morte, rendita di passaggio) hanno il fine "di risarcire il danno che si è determinato, che può anche aver lasciato inalterate le capacità lavorative o consentito di svolgere attività diverse da quelle esercitate anteriormente all'infortunio o alla malattia professionale".

Tali precisazioni si ritengono valide anche ai fini delle pensioni di cui si tratta, tenendo presente l'equiparazione delle prestazioni corrisposte dagli Enti previdenziali esteri alle rendite erogate dall'INAIL.

 

 

4. Natura giuridica dell'Ente previdenziale estero

Infine, per quanto attiene alla natura giuridica (pubblica o privata) che deve rivestire l'Ente previdenziale estero, nei casi rientranti nell'ambito applicativo della risoluzione n. 39/E del 1997, tale circostanza appare ininfluente, assumendo invece rilievo soltanto il carattere risarcitorio o meno della rendita erogata in seguito ad un incidente sul lavoro o ad una malattia professionale.