§ 98.1.37576 - Circolare 26 marzo 1997, n. 79 .
Lavoratori a domicilio iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1997
Numero:79

§ 98.1.37576 - Circolare 26 marzo 1997, n. 79 .

Lavoratori a domicilio iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Tra le questioni che in questo periodo danno con maggiore frequenza origine a contenzioso tra l'Istituto e le imprese assume indubbiamente particolare rilevanza quella concernente la distinzione tra lavoro autonomo espletato in un'impresa artigiana e lavoro a domicilio, che è prestazione subordinata sia pure con speciali caratteristiche.

La linea distintiva tra le due fattispecie non è di agevole individuazione. Infatti, anche alcuni criteri individuati dalla Cassazione per quanto concerne la qualificazione del rapporto di lavoro a domicilio possono essere indicativi, ma non sono sicuramente risolutivi della complessa problematica [1].

In effetti, distinguere tra il lavoro autonomo e il lavoro a domicilio subordinato non è agevole per la presenza, nella medesima fattispecie, di connotati ed elementi comuni ad entrambi i contratti.

In proposito va tenuto, peraltro, presente che la stessa giurisprudenza della Corte di legittimità (13 marzo 1990, n. 2024, Sez. Lavoro) ha anche stabilito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti. Sicché, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, l'elemento in questione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.

Un tal modo di procedere assume poi una rilevanza particolare nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto, nei quali le parti, che non possono non averli presi in considerazione, manifestano la volontà di instaurare uno piuttosto che un altro tipo di rapporto, in correlazione all'esigenza di realizzare una struttura organizzativa diversificata attraverso il supporto di lavoratori esterni autonomi ed un organico di lavoratori subordinati che sia funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale secondo i canoni dell'economia".

In relazione a quanto precede ed ai contenuti di recenti sentenze, si può ritenere che si è in presenza di un rapporto di lavoro autonomo e non di un rapporto di lavoro a domicilio quando siano ravvisabili i seguenti concreti e concomitanti elementi:

a) la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane;

b) la ditta fattura il lavoro svolto;

c) non sussistono di norma termini rigorosi per la consegna del prodotto;

d) il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana;

e) l'oggetto della prestazione è il risultato e non l'estrinsecazione di energie lavorative;

f) esiste l'assunzione del rischio in proprio, intendendo per rischio quello di impresa, presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione.

In definitiva, per la qualificazione del rapporto, le Sedi dovranno attenersi alla circostanza dell'avvenuta iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, sollevando eccezioni nei casi in cui, valutata la non rispondenza ai criteri sopraindicati, ci si trovi in presenza di evidenti ed oggettive condizioni che determinino inequivocabilmente un giudizio di riconducibilità della fattispecie allo schema del lavoro a domicilio.

Il direttore generale

Trizzino

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[1] Secondo la Corte di Cassazione, nello svolgimento del lavoro a domicilio si realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzato dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energia lavorativa utilizzata in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; quindi nel lavoro a domicilio il vincolo della subordinazione viene a configurarsi, essenzialmente, come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa - pur se in ambienti esterni all'azienda, e pur se con mezzi ed attrezzature anche proprie del lavoratore, ed eventualmente anche con l'ausilio complementare dei suoi familiari (purché conviventi e a carico) - diviene elemento integrativo (vedi per tutte Cass. 3 novembre 1995, n. 11431).