§ 98.1.37433 - Circolare 5 marzo 1997, n. 137 .
Spedizione corrispondenza: art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1997
Numero:137

§ 98.1.37433 - Circolare 5 marzo 1997, n. 137 .

Spedizione corrispondenza: art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

In attuazione dell'art. 2 - comma 17 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato la disciplina concernente la spedizione della corrispondenza, in esenzione, a partire dal 1° aprile 1997, l'Ente Poste Italiane ha fatto pervenire a tutte le Amministrazioni dello Stato la circolare prot. DSP/PPT/846/EF38/72/BL del 21 gennaio 1997 che si trascrive integralmente per opportuna conoscenza e norma:

"Com'è noto la legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sul suppl, ord. G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996, all'art. 2 comma 17) ha stabilito che con decorrenza 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo di conti di credito ordinari, secondo le tariffe vigenti, dalle Amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate. Il rispettivo pagamento dovrà avvenire, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento.

Pertanto da tale data cessa per gli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato e per i sindaci in qualità di ufficiali di governo la possibilità di spedire le proprie corrispondenze in esenzione, e per la spedizione delle stesse dovranno essere utilizzati appositi conti di credito, sui quali, ai sensi della normativa vigente, dovrà gravare la provvigione del 1%.

Per l'apertura di detto conto e per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari, si pregano codeste amministrazioni di impartire opportune istruzioni a tutti gli uffici dipendenti, centrali e periferici, affinché prendano opportuni contatti con le coesistenti Filiali P.T.

Si prega, inoltre, di invitare detti uffici a consegnare da tale data i bolli di contrassegno ufficiale, di cui sono attualmente dotati per la spedizione in esenzione, alle citate Filiali, tramite le Agenzie P.T. presso le quali attualmente effettuano le spedizioni.

Si ritiene di soggiungere che l'uso indebito del bollo in questione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82 del Codice P.T.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti".

Il Dirigente

(Angelo Iacomini)