§ 27.3.77 – D.M. 13 maggio 1999, n. 219.
Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:13/05/1999
Numero:219


Sommario
Art. 1.  Regolamento del mercato.
Art. 2.  Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato.
Art. 3.  Specialisti in titoli di Stato.
Art. 4.  Società di gestione.
Art. 5.  Vigilanza sui mercati.
Art. 6.  Informativa alla Consob.
Art. 7.  Vigilanza sulle società di gestione.
Art. 8.  Compensazione e liquidazione.
Art. 9.  Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione.
Art. 10.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 27.3.77 – D.M. 13 maggio 1999, n. 219. [1]

Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

(G.U. 9 luglio 1999, n. 159).

 

     Art. 1. Regolamento del mercato.

     1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione.

     a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;

     b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

     c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;

     d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;

     e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;

     g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate.

     2. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

     3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

          Art. 2. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato.

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

     a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

     2. Ove il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

     3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

     4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono effettuate anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

     5. La Consob iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.

 

          Art. 3. Specialisti in titoli di Stato.

     1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato "elenco degli specialisti in titoli di Stato", gli operatori principali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

     2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75 miliardi;

     b) svolgimento di un'attività nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonché alle quantità scambiate;

     c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;

     d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3% del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato italiani. La suddetta quota verrà calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei titoli.

     3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:

     a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;

     b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione.

     Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. Laverifica dei requisiti viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone a verifica ogni due anni l'elenco degli specialisti in titoli di Stato di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli specialisti in titoli di Stato, l'esclusione di uno di essi può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione.

     6. Gli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta. La società di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dai partecipanti al mercato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività realizzata dagli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4.

 

          Art. 4. Società di gestione.

     1. La società di gestione:

     a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

     b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

     c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

     d) comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

     e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     2. La società di gestione, provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Consob.

 

          Art. 5. Vigilanza sui mercati.

     1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

     2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

     3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al precedente comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

     4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta.

     5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 4.

 

          Art. 6. Informativa alla Consob.

     1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori.

     2. La Consob può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 1. La Consob informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

 

          Art. 7. Vigilanza sulle società di gestione.

     1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

     3. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente decreto e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 3.

 

          Art. 8. Compensazione e liquidazione.

     1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari.

 

          Art. 9. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione.

     1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.

     3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

     4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

     5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta della Consob sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 6.

     6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.

 

          Art. 10. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, ad eccezione dell'articolo 10, comma 3.


[1] Abrogato dall'art. 28 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 216, che lo sostituisce integralmente, fatto salvo quanto ivi previsto.