§ 27.3.53 – L. 12 agosto 1993, n. 313.
Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:12/08/1993
Numero:313


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato [...]
Art. 2.      1. Dopo il n. 1) dell'art. 2948 del codice civile è inserito il seguente
Art. 3.      1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
Art. 4.      1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per [...]


§ 27.3.53 – L. 12 agosto 1993, n. 313.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

(G.U. 21 agosto 1993, n. 196).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

     "Art. 51 (Titoli al portatore). – 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

     2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'art. 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

     3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.

     4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

     5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

     6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il n. 1) dell'art. 2948 del codice civile è inserito il seguente:

     "1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".

 

          Art. 3.

     1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa.