§ 27.3.46 – L. 12 giugno 1984, n. 223.
Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:12/06/1984
Numero:223


Sommario
Art. 1.      L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate [...]
Art. 2.      Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'art. 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.3.46 – L. 12 giugno 1984, n. 223. [1]

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983.

(G.U. 16 giugno 1984, n. 165).

 

     Art. 1.

     L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, anche nei confronti di società del gruppo.

     Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse.

     Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

 

          Art. 2.

     Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'art. 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale.

     Le obbligazioni possono altresì essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore è destinato alle società di cui all'art. 1.

     Alle obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

     La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPI 5 maggio 1983".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.