§ 27.3.32 – L. 22 ottobre 1954, n. 974.
Emissione di un Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato “Trieste".


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:22/10/1954
Numero:974


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata l'emissione di un Prestito nazionale redimibile denominato “Trieste", per il capitale nominale di lire trentadue miliardi
Art. 2.      Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna
Art. 3.      I titoli e gli interessi del prestito di cui alla presente legge sono esenti
Art. 4.      La sottoscrizione è effettuata, per contanti, al prezzo stabilito con decreto del Ministro per il tesoro
Art. 5.      Il prestito considerato nella presente legge è iscritto, con decorrenza 1° gennaio 1955, nel Gran Libro del Debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni [...]
Art. 6.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabiliti: la data d'inizio e la durata della sottoscrizione, le caratteristiche ed i tagli dei titoli, i termini e le [...]
Art. 7.      Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356
Art. 8.      Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei titoli previsti dalla presente legge, nonché per il conguaglio interessi, si fa fronte con una aliquota dei [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 27.3.32 – L. 22 ottobre 1954, n. 974. [1]

Emissione di un Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato “Trieste".

(G.U. 23 ottobre 1954, n. 245).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata l'emissione di un Prestito nazionale redimibile denominato “Trieste", per il capitale nominale di lire trentadue miliardi.

     I titoli del prestito fruttano l'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

 

          Art. 2.

     Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

     L'ammortamento è effettuato con rimborso alla pari nel periodo di venti anni a cominciare dal 1°gennaio 1960, esclusivamente mediante sorteggio annuale, secondo il piano di ammortamento stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     I titoli e gli interessi del prestito di cui alla presente legge sono esenti:

     a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

     b) dall'imposta di successione e da quella sul valore globale delle successioni;

     c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

     Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, né possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonché per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

 

          Art. 4.

     La sottoscrizione è effettuata, per contanti, al prezzo stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

     Per il collocamento del prestito il Ministro per il tesoro si può avvalere di un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

 

          Art. 5.

     Il prestito considerato nella presente legge è iscritto, con decorrenza 1° gennaio 1955, nel Gran Libro del Debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

     I relativi titoli, al pari degli altri di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico e reinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

     I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.

 

          Art. 6.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabiliti: la data d'inizio e la durata della sottoscrizione, le caratteristiche ed i tagli dei titoli, i termini e le modalità di versamento in Tesoreria dei proventi della sottoscrizione ed ogni altra condizione e modalità della emissione dei titoli stessi, ivi inclusi i conguagli di interessi al 5 per cento annuo, nonché le modalità di ammortamento. Inoltre il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione.

 

          Art. 7.

     Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

 

          Art. 8.

     Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei titoli previsti dalla presente legge, nonché per il conguaglio interessi, si fa fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

     All'onere relativo al pagamento della rata di interessi al 1° luglio 1955 del prestito si provvede coi fondi iscritti sul capitolo 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.