§ 27.3.28 – L. 10 luglio 1952, n. 963.
Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:10/07/1952
Numero:963


Sommario
Art. 1.      La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro [...]
Art. 2.      Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di tesoreria [...]


§ 27.3.28 – L. 10 luglio 1952, n. 963.

Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.

(G.U. 30 luglio 1952, n. 175).

 

     Art. 1.

     La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

     A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purchè il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.

 

          Art. 2.

     Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

     La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di tesoreria provinciale.

     E' lasciata all'Amministrazione postale la facoltà di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.