§ 27.3.5 – D.Lgs.Lgt. 25 gennaio 1945, n. 19.
Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:25/01/1945
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 7 settembre 1943, fino a [...]
Art. 2.      Qualora, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, siano presentati, o [...]
Art. 3.      L'amministrazione del debito pubblico, per l'eseguimento di operazioni richieste dagli aventi diritto, relativamente ai titoli considerati nel precedente articolo, e ai [...]
Art. 4.      Se, per l'esecuzione di qualsiasi operazione, siano stati depositati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, ovvero le siano stati inviati, a [...]
Art. 5.      Per conseguire il pagamento degli interessi, indicati nel precedente articolo 4, gli intestatari delle ricevute, rilasciate dalla amministrazione del debito pubblico [...]
Art. 6.      Se i titoli, considerati nell'articolo 4 del presente decreto, siano rimborsabili, e quelli nominativi siano altresì liberi da vincoli, ipoteche o impedimenti, [...]
Art. 7.      Se i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 4, siano rimborsabili, ma siano affetti da ipoteche o da vincoli o da impedimenti, l'amministrazione del debito [...]
Art. 8.      Ove siano presentate o inviate, all'amministrazione del debito pubblico, istanze per ottenere, in base alla osservanza delle norme in vigore, il tramutamento in titoli [...]
Art. 9.      Qualora i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 8, siano presentati o inviati all'amministrazione del debito pubblico al fine di ottenerne, in base [...]
Art. 10.      Allorché sia domandato il tramutamento, in titoli nominativi, di buoni del tesoro poliennali al portatore, le cui contromatrici, a causa delle difficoltà determinate [...]
Art. 11.      Nei casi in cui siano presentati, per il pagamento di premi sorteggiati e pubblicati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, buoni del tesoro [...]
Art. 12.      Qualora, nei riguardi di titoli nominativi dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, sia domandato il trasferimento del pagamento degli interessi, da una ad altra [...]
Art. 13.      Qualora non sia possibile far luogo al trasferimento, da una ad altra sezione di regia tesoreria, del pagamento degli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali [...]
Art. 14.      La disposizione del precedente articolo 12 è altresì applicabile nei casi considerati dal decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 173, se la sezione di regia tesoreria [...]
Art. 15.      E' data facoltà all'amministrazione del debito pubblico, in deroga alla disposizione dell'articolo 48 del regio decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, di autorizzare lo [...]
Art. 16.      Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1944, ovvero venga denunziato, sino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, [...]
Art. 17.      Della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore [...]
Art. 18.      In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esecuzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, [...]
Art. 19.      Le garanzie, considerate nei precedenti articoli, ove si rapportino a titoli, saranno ragguagliate, al massimo, al capitale nominale di essi; e, se si riferiscano a [...]
Art. 20.      Qualora la garanzia, indicata nei precedenti articoli, sia prestata mediante fideiussione, l'obbligo di rifusione, di cui al sesto comma dell'articolo 19, incombe [...]
Art. 21.      Se le domande di operazioni o di pagamenti, considerati nel presente decreto, concernano titoli intestati o pertinenti a enti pubblici, ovvero a società o comunque a [...]
Art. 22.      Per le operazioni o i pagamenti chiesti da enti pubblici, comunque sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, da enti ecclesiastici, da istituti di credito di [...]
Art. 23.      Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila, chiunque ha fatto [...]
Art. 24.      Le scritture, le registrazioni e le certificazioni in genere dell'amministrazione del debito pubblico, in ordine alla constatazione che le domande di operazioni o di [...]
Art. 25.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti, per l'attuazione del presente decreto
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 27.3.5 – D.Lgs.Lgt. 25 gennaio 1945, n. 19. [1]

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra.

(G.U. 17 febbraio 1945, n. 21).

 

Titolo I

MODIFICAZIONI TEMPORANEE A DISPOSIZIONI GENERALI

DELLA LEGGE SUL DEBITO PUBBLICO

 

     Art. 1.

     La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 7 settembre 1943, fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

     E' parimenti sospesa, per il medesimo periodo di tempo, la prescrizione dei premi, sorteggiati e attribuiti ai buoni del tesoro poliennali in circolazione.

 

          Art. 2.

     Qualora, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, siano presentati, o inviati, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, per le operazioni di cui agli articoli 25, 26 o 28 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, il cui valore capitale nominale complessivo non sia superiore a lire ventimila, l'amministrazione medesima ha facoltà di ammettere, in luogo del titolo legale a possedere, considerato dai detti articoli, i documenti indicati dall'articolo 27 del testo unico testè citato, ferma rimanendo la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

     Ove il valore nominale del titoli esibiti non sia superiore a lire mille, basteranno l'atto di morte e l'atto di notorietà, per giustificare il diritto di successione.

     La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso in cui, a norma dell'articolo 59 del menzionato testo unico, gli interessi dovuti non superino lire ventimila; salva rimanendo la norma considerata nell'ultimo comma dell'articolo medesimo, se si tratti di pagamento per somma inferiore a lire cinquecento.

 

          Art. 3.

     L'amministrazione del debito pubblico, per l'eseguimento di operazioni richieste dagli aventi diritto, relativamente ai titoli considerati nel precedente articolo, e ai buoni del tesoro poliennali, è esonerata dal tener conto degli atti di sequestro, pignoramento o opposizione, notificati a partire dal 7 settembre 1943, dei quali la amministrazione medesima, nella sede legittima di Roma, dopo il 15 agosto 1944, non abbia avuto legale e tempestiva conoscenza.

 

Titolo II

AGEVOLEZZE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ATTUALMENTE OSTACOLATE A CAUSA DELLA GUERRA

 

          Art. 4.

     Se, per l'esecuzione di qualsiasi operazione, siano stati depositati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, ovvero le siano stati inviati, a mezzo degli uffici provinciali del tesoro o delle sezioni di regia tesoreria provinciale, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, al portatore, nominativi o misti, che siano stati poi trasferiti in località tuttora occupata dal nemico, l'amministrazione suddetta ha facoltà di corrispondere gli interessi della rata, in corso di maturazione alla data della ricevuta di deposito, e delle rate successive, relativamente ai titoli presentati, nella misura annua stabilita per la specie di debito cui appartengano, anche se i relativi fogli di ruolo o le contromatrici si trovino in territorio non liberato, semprechè l'amministrazione medesima possa identificare i titoli, per i quali la ricevuta fu consegnata, e accertare altresì, per quelli nominativi o misti, l'inesistenza di impedimenti.

     Al fine di risarcire eventualmente l'erario dello Stato o sollevarlo da qualsiasi responsabilità o molestia, in conseguenza di constatata irregolarità, imputabile al creditore, relativamente al pagamento considerato nel precedente comma, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di subordinare il pagamento stesso alla prestazione di garanzia, che essa riconosca idonea rispetto all'importo della somma da pagare.

 

          Art. 5.

     Per conseguire il pagamento degli interessi, indicati nel precedente articolo 4, gli intestatari delle ricevute, rilasciate dalla amministrazione del debito pubblico ovvero dagli uffici provinciali del tesoro, o dalle sezioni di regia tesoreria provinciale, debbono presentare alla detta amministrazione, in Roma, o inviarle, per mezzo degli uffici, dai quali le ricevute furono consegnate, domanda, con le firme autenticate dal notaio, senza intervento di testimoni, con l'esatta descrizione dei titoli presentati e l'indicazione della natura dell'operazione o del provvedimento richiesti in precedenza. Alla domanda si dovranno unire: la ricevuta di deposito dei titoli, rimanendo esclusa la facoltà di cui all'articolo 230 del regolamento sul debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298, e, successivamente, gli atti relativi alla garanzia, da prestarsi in conformità delle eventuali richieste dell'amministrazione.

     La ricevuta sarà trattenuta da quest'ultima e, in sostituzione, sarà consegnata all'interessato un'attestazione dall'ufficio al quale la ricevuta stessa sarà presentata insieme con la domanda di cui al precedente comma.

     Il pagamento degli interessi, relativi alla rata in corso alla data della ricevuta e a quelle successive, sarà effettuato dall'amministrazione, mediante ordinativi, ovvero per mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile, al nome dell'avente diritto.

     Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente insolute e non prescritte, anteriori a quella in corso suddetta, verrà provveduto dopo che l'amministrazione avrà potuto accertare, in base al ricupero dei titoli già presentati, l'effettiva decorrenza dei relativi interessi.

 

          Art. 6.

     Se i titoli, considerati nell'articolo 4 del presente decreto, siano rimborsabili, e quelli nominativi siano altresì liberi da vincoli, ipoteche o impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di concedere il rimborso di essi, all'intestatario della rispettiva ricevuta di deposito, a condizione che la relativa richiesta corrisponda alle norme in vigore; i titoli rappresentati dalla ricevuta siano identificabili; e l'intero capitale da rimborsarsi sia reinvestito, a cura dell'amministrazione medesima, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi, e da vincolarsi a favore dell'erario dello Stato.

     Per il pagamento degli interessi sui nuovi titoli, da emettersi a norma del precedente comma, è applicabile la disposizione stabilita nel secondo comma dell'articolo 4.

 

          Art. 7.

     Se i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 4, siano rimborsabili, ma siano affetti da ipoteche o da vincoli o da impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico può concedere, all'intestatario della ricevuta di deposito di essi, che in base alle norme in vigore ne faccia domanda, il rimborso, a condizione che l'intero capitale da rimborsare sia reinvestito, a cura dell'amministrazione, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da sottoporsi alla ipoteca, al vincolo o all'impedimento, esistenti sui titoli rimborsati; salva rimanendo altresì la facoltà dell'amministrazione di chiedere, nei riguardi del capitale dei nuovi titoli e dei relativi interessi, garanzia che essa riconosca idonea.

 

          Art. 8.

     Ove siano presentate o inviate, all'amministrazione del debito pubblico, istanze per ottenere, in base alla osservanza delle norme in vigore, il tramutamento in titoli al portatore di titoli nominativi dei debiti consolidati o dei debiti redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, è data facoltà all'amministrazione suddetta di eseguire egualmente, previ gli opportuni accertamenti, le operazioni domandate, semprechè, per i tramutamenti da essa ritenuti di notevole importanza, venga prestata garanzia riconosciuta idonea dalla amministrazione medesima, in rapporto al capitale della quota dei titoli da tramutare e ai relativi interessi.

     I titoli o buoni al portatore, da emettersi in esecuzione del tramutamento, avranno, di norma, cedole corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione, nonché quelle delle rate successive; salvo a provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, dopo che l'amministrazione avrà potuto accertare l'effettiva decorrenza dei titoli o buoni presentati, in base al confronto con i rispettivi fogli di ruolo o le contromatrici.

 

          Art. 9.

     Qualora i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 8, siano presentati o inviati all'amministrazione del debito pubblico al fine di ottenerne, in base all'osservanza delle norme in vigore, il trasferimento, la riunione, la divisione, o lo svincolo; ovvero anche il rimborso, con rinvestimento del relativo intero capitale in nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, liberi da vincoli, da ipoteche, o da impedimenti, da eseguirsi a cura della stessa amministrazione, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, l'amministrazione medesima ha facoltà di dar corso alle operazioni domandate, previ gli opportuni accertamenti, a condizione che, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, sia apposta, sui nuovi titoli nominativi e sulle relative iscrizioni, un'annotazione di vincolo a favore dell'erario dello Stato e sia prestata, in rapporto agli interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione.

     I nuovi titoli nominativi avranno, di norma, i tagliandi o i compartimenti corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione e alle altre successive, con riserva di provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, a norma del secondo comma del precedente articolo 8.

     Se, dei titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali, presentati a norma del presente articolo, venga domandato, con l'osservanza delle norme in vigore, il vincolo; ovvero, essendo già rimborsabili, il rimborso, senza rinvestimento del relativo capitale, l'esecuzione della operazione richiesta è subordinata, nei casi ritenuti dall'amministrazione di notevole importanza, alla prestazione di garanzia in relazione sia al capitale che ai relativi interessi. La medesima norma è applicabile qualora i titoli, presentati per il rimborso e il rinvestimento, siano gravati da ipoteche, da vincoli o da impedimenti, da trasportarsi sui nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, nei quali venga reinvestito l'intero capitale da rimborsare.

 

          Art. 10.

     Allorché sia domandato il tramutamento, in titoli nominativi, di buoni del tesoro poliennali al portatore, le cui contromatrici, a causa delle difficoltà determinate dalla presente guerra, non possano ottenersi, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di eseguire egualmente l'operazione richiesta in base al riscontro dei buoni presentati con le corrispondenti matrici e previo parere della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avallati, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e all'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269. La commissione stabilirà se l'operazione domandata possa avere senz'altro corso; o se siano necessarie la perizia, indicata al testè citato articolo 2, e ulteriori cautele.

     La medesima norma è osservata, se manchino le matrici dei buoni del tesoro al portatore, presentati per il tramutamento, ma essi possano riscontrarsi con le relative contromatrici; ovvero se non sia possibile il riscontro dei buoni né con le matrici, né con le corrispondenti contromatrici.

     I nuovi buoni avranno, di norma, i tagliandi corrispondenti alla rata in corso, alla data in cui viene chiesta l'operazione e a quelle successive, con riserva per il pagamento di eventuali rate arretrate, insolute e non prescritte, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

 

          Art. 11.

     Nei casi in cui siano presentati, per il pagamento di premi sorteggiati e pubblicati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, buoni del tesoro poliennali, al portatore o nominativi, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere le corrispondenti contromatrici; ovvero, ottenute queste ultime, manchino le relative matrici, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di far luogo ugualmente, previ i prescritti accertamenti e riscontri con le matrici o le contromatrici, al pagamento domandato, nei riguardi dei premi di lire diecimila.

     Per i pagamenti dei premi d'importo maggiore, e altresì qualora manchino sia le matrici che le contromatrici dei buoni del tesoro presentati, sarà, in ogni caso, promosso il parere della commissione di convalidazione, indicata nel precedente articolo 10, al fine di promuovere la relativa perizia e determinare, in seguito a essa, se il pagamento del premio richiesto debba rinviarsi a quando saranno possibili i completi riscontri, o possa invece aver luogo; e, in quest'ultimo caso, se siano altresì necessarie particolari cautele.

 

          Art. 12.

     Qualora, nei riguardi di titoli nominativi dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, sia domandato il trasferimento del pagamento degli interessi, da una ad altra sezione di regia tesoreria provinciale, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere i corrispondenti fogli di ruolo, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di provvedere egualmente al trasferimento richiesto, con l'osservanza delle altre norme in vigore, emettendo duplicati dei detti fogli, valevoli per la rata in corso di maturazione alla data della domanda, e per le rate successive, ferma rimanendo altresì la facoltà di chiedere, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, in relazione al capitale dei titoli e ai relativi interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione stessa.

     Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente arretrate e non prescritte, sarà, di norma, provveduto quando potranno essere ricuperati gli originari fogli di ruolo, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

 

          Art. 13.

     Qualora non sia possibile far luogo al trasferimento, da una ad altra sezione di regia tesoreria, del pagamento degli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali nominativi, perché non possano ottenersi le corrispondenti contromatrici, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i buoni medesimi debbono essere presentati, con domanda su carta semplice, all'amministrazione del debito pubblico, alla quale è data facoltà di provvedere egualmente al pagamento della rata in corso di maturazione alla data della istanza e di quelle successive, anche mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile; chiedendo, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, garanzia a suo giudizio idonea relativamente al capitale dei buoni e ai relativi interessi.

     Le rate, eventualmente arretrate e non prescritte, saranno, di norma, corrisposte quando potranno essere ricuperate le contromatrici, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

 

          Art. 14.

     La disposizione del precedente articolo 12 è altresì applicabile nei casi considerati dal decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 173, se la sezione di regia tesoreria provinciale non abbia i fogli di ruolo corrispondenti ai titoli presentati per la riscossione degli interessi; ovvero ai titoli, rappresentati dalla ricevuta, già depositati per la rinnovazione o l'affogliamento, i quali siano stati spediti all'amministrazione del debito pubblico e si trovino ora presso la sede di Roma o risultino trasportati altrove.

     Parimenti le disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13 sono rispettivamente applicabili nel caso in cui, per smarrimento o altra causa determinata dallo stato di guerra, non siano pervenuti alla tesoreria destinataria i fogli di ruolo ovvero le contromatrici relativi ai titoli o ai buoni.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE - GARANZIE E SANZIONI

 

          Art. 15.

     E' data facoltà all'amministrazione del debito pubblico, in deroga alla disposizione dell'articolo 48 del regio decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, di autorizzare lo svincolo, a favore degli aventi diritto, dei buoni del tesoro novennali al portatore, con scadenza 15 febbraio 1950, costituiti in deposito presso la sezione di regia tesoreria provinciale di Roma, ai sensi del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925; nonché il pagamento dei relativi interessi maturati e della quota proporzionale dei premi, eventualmente assegnati ai buoni compresi nel deposito, e risultanti dai bollettini delle estrazioni effettuate presso la direzione generale del debito pubblico, nella sede di Roma, e ivi pubblicati.

     I singoli aventi diritto debbono all'uopo presentare domande, su carta semplice, in duplice esemplare, e insieme le relative ricevute di sottoscrizione, a una filiale dell'istituto consorziato, dal quale queste ultime vennero emesse, ritirandone attestazione.

     Le domande e le ricevute, previ i possibili accertamenti, saranno presentate dall'istituto consorziato alla sezione di regia tesoreria di Roma, per l'invio all'amministrazione del debito pubblico, che - ove nulla osti - darà le opportune disposizioni per la consegna dei corrispondenti buoni e il pagamento delle somme dovute, all'istituto consorziato, a cura del quale gli uni e le altre saranno versati all'avente diritto.

     E' in facoltà dell'amministrazione del debito pubblico di subordinare la consegna dei buoni, e il pagamento degli interessi maturati e dell'eventuale quota dei premi, alla prestazione di garanzia, a suo giudizio idonea rispetto agli uni e agli altri; ovvero, in luogo della garanzia, di disporre, in base a adesione dell'avente diritto, che i buoni e le somme dovuti siano commutati in un titolo nominativo, vincolato a favore dell'erario dello Stato, fino a quando non sia possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 1 del sopra richiamato regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586.

     La divisione dei buoni depositati, eventualmente occorrente per effettuare la consegna di cui al terzo comma, sarà eseguita con la esenzione fiscale indicata nel mentovato articolo 48 del regio decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286.

     Il ritiro dei buoni implica la rinunzia, da parte del consegnatario, alla quota dei premi, che venissero attribuiti, in estrazioni successive a quelle considerate nel primo comma del presente articolo, ai buoni che restano depositati, salvo rimanendo l'esclusivo diritto del consegnatario medesimo ai detti premi relativi ai buoni ottenuti.

     Rimangono ferme le disposizioni del citato regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la sezione di regia tesoreria provinciale di Roma, per i quali non venga autorizzata la consegna.

 

          Art. 16.

     Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1944, ovvero venga denunziato, sino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione di titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali nominativi, l'amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, dell'avviso di cui all'articolo 75 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, o all'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700; nonché l'affissione di un avviso, pure per tre volte, e col medesimo intervallo di tempo, nei locali aperti al pubblico della sezione di regia tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi, semprechè sia essa situata in regioni liberate.

     Ove non siano notificate, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, opposizioni, entro il termine di quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", considerata nel precedente comma, potranno emettersi i nuovi titoli; salva all'amministrazione - nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, e segnatamente quando non sia possibile ottenere, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici, relativi ai titoli denunziati - la facoltà di chiedere garanzia idonea, a giudizio dell'amministrazione stessa, in rapporto al capitale e agli interessi corrispondenti ai nuovi titoli.

     Essi verranno emessi con i tagliandi o i compartimenti relativi alla rata semestrale di interessi in corso alla data della denunzia e a quelle successive; salvo rimanendo il diritto del denunziante a ottenere, in seguito, il pagamento di rate eventualmente arretrate, non prescritte, quando sarà possibile accertarne il relativo diritto.

     Le disposizioni del presente articolo, si osservano altresì quando sia denunziato, nel periodo di tempo suddetto, lo spossessamento; fermo restando, in tali ipotesi, l'obbligo della notificazione alla persona che detenga i titoli e del deposito del relativo atto, a norma rispettivamente degli articoli 88 o 21 dei regolamenti di sopra indicati.

     Le pubblicazioni di smarrimento di ricevute o di rettifica d'intestazione dei titoli, previste dai citati regolamenti, saranno eseguite per tre volte nella "Gazzetta Ufficiale", con intervallo di un mese, una dall'altra; salva la facoltà di chiedere la garanzia considerata nel secondo comma del presente articolo.

     Le pubblicazioni saranno effettuate, in ogni caso, gratuitamente.

 

          Art. 17.

     Della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore capo della ragioneria centrale dell'amministrazione del debito pubblico.

     La commissione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevale la determinazione, che raccolga il voto del presidente.

     Ogni qualvolta vengano sottoposti all'esame della detta commissione titoli o valori custoditi dall'agenzia contabile presso la detta amministrazione, intervengono, in qualità di membri della commissione medesima, senza diritto a voto, l'agente contabile e il controllore capo addetto a tale agenzia.

     La segreteria della commissione è formata da tre funzionari di gruppo A dell'amministrazione del debito pubblico, dei quali uno di grado non inferiore al settimo, che assume le funzioni di capo della segreteria.

     La nomina dei funzionari, di cui al precedente comma, è deferita al direttore generale del debito pubblico.

 

          Art. 18.

     In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esecuzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, è subordinata alla prestazione di garanzie, deve essere sentito, per stabilirle, il parere di apposita commissione istituita presso l'amministrazione del debito pubblico.

     La commissione è composta da:

     a) un ispettore generale dell'amministrazione del debito pubblico, quale presidente, in rappresentanza del direttore generale;

     b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale del debito pubblico, o, nel caso di assenza, il funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;

     c) il direttore capo della ragioneria centrale presso la detta amministrazione.

     Nei casi di assenza dei funzionari di cui alle lettere a) e c), il direttore generale provvede a sostituirli, sentita la ragioneria generale dello Stato, per il rappresentante della ragioneria centrale.

     La segreteria della commissione è costituita da due funzionari di gruppo A, della direzione generale del debito pubblico, da designarsi dal direttore generale.

     La commissione, considerata nel presente articolo, ha facoltà di decidere circa la natura e l'importo delle garanzie da prestarsi nei singoli affari; tenuto anche conto delle risultanze degli atti dell'amministrazione, nonché delle indagini esperite; e - ove si tratti di casi di minore importanza - ha parimenti facoltà di stabilire, in luogo di maggiori cautele, la semplice apposizione, sui nuovi titoli nominativi da emettere, di annotazione d'intramutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri, da eseguirsi direttamente ovvero in base a richiesta degli interessati.

     I verbali delle decisioni della commissione, per divenire eseguibili, debbono riportare il visto del direttore generale.

     Ove la commissione di convalidazione, di cui al precedente articolo 17, ritenga opportuno assicurare l'operazione, da essa esaminata, con adeguate ulteriori garanzie, deve inviare gli atti alla commissione considerata in questa disposizione, per la determinazione di esse.

     Le norme del presente articolo sono altresì applicabili alle richieste di rimborso dei buoni del tesoro poliennali, considerate nel decreto legislativo in data 7 ottobre 1944, n. 269, le cui disposizioni sono correlativamente modificate.

 

          Art. 19.

     Le garanzie, considerate nei precedenti articoli, ove si rapportino a titoli, saranno ragguagliate, al massimo, al capitale nominale di essi; e, se si riferiscano a interessi, a non oltre l'importo di cinque annualità dei medesimi.

     Le garanzie, costituite in rapporto al capitale, dureranno sino a quando non saranno possibili i normali accertamenti, da effettuarsi direttamente o su richiesta delle parti interessate, circa la regolarità delle operazioni eseguite, e comunque non oltre dieci anni, a decorrere dalla data in cui siano stati emessi gli ordini, relativi alla consegna dei titoli o ai pagamenti di somme richiesti.

     Parimenti il vincolo a favore dell'erario dello Stato, apposto sui nuovi titoli, in sostituzione di altra garanzia, durerà non oltre il decennio dalla data di emissione dell'ordine di consegna dei titoli vincolati.

     Le garanzie, costituite in rapporto a rate di interessi, dureranno, al massimo, sino a cinque anni, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate del detto quinquennio, garantita.

     Decorsi i periodi, rispettivamente indicati al secondo, terzo e quarto comma, ogni azione, da parte di qualsiasi avente diritto contro l'amministrazione del debito pubblico, in relazione agli ordini suddetti, decade; salva rimanendo l'azione, da parte degli interessati, contro coloro che avessero indebitamente ottenuto la consegna di titoli ovvero il pagamento di somme.

     Qualora, durante i periodi di tempo indicati nel precedente comma, sia accertata dall'amministrazione del debito pubblico, l'irregolarità della consegna o del pagamento eseguiti, le somme o i valori, costituiti in garanzia, dovranno esserle senz'altro versati, in base alla semplice sua richiesta, nel termine da essa stabilito. Contro gli inadempienti si agirà con la procedura prevista dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     Ove sia stato apposto, sui nuovi titoli nominativi, il vincolo di cui al terzo comma del presente articolo, l'amministrazione del debito pubblico, accertata l'irregolarità della operazione eseguita, procederà di ufficio all'immediato annullamento delle iscrizioni di rendita; salvo rimanendo il diritto a incamerare l'importo della somma garantita, relativamente agli interessi, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente comma.

     Gli atti relativi alla costituzione delle garanzie saranno registrati a tassa fissa, con esenzione da qualsiasi altra tassa o imposta.

 

          Art. 20.

     Qualora la garanzia, indicata nei precedenti articoli, sia prestata mediante fideiussione, l'obbligo di rifusione, di cui al sesto comma dell'articolo 19, incombe solidalmente al fideiussore e al debitore garantito, a norma del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

 

          Art. 21.

     Se le domande di operazioni o di pagamenti, considerati nel presente decreto, concernano titoli intestati o pertinenti a enti pubblici, ovvero a società o comunque a istituzioni private, e venga accertata, dall'amministrazione del debito pubblico, la irregolarità delle richieste, anche in dipendenza, eventualmente, di analoghe domande presentate, dai medesimi o da diversi rappresentanti, al sedicente governo della repubblica sociale italiana, rispondono, personalmente e solidalmente, verso l'amministrazione medesima, anche i rappresentanti richiedenti, per l'obbligo di rivalsa considerato nel sesto comma del precedente articolo 19; salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione.

 

          Art. 22.

     Per le operazioni o i pagamenti chiesti da enti pubblici, comunque sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, da enti ecclesiastici, da istituti di credito di diritto pubblico o da banche d'interesse nazionale; da altre aziende di credito o società di notoria solidità, su titoli intestati ovvero pertinenti ad essi, la commissione di cui al precedente articolo 18 ha facoltà di deliberare che si prescinda da qualsiasi garanzia.

     In tali casi la deliberazione della commissione deve essere espressa ad unanimità di voti; salva rimanendo l'osservanza delle disposizioni del precedente articolo 21.

     Nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti relativi a titoli intestati o pertinenti a amministrazioni statali ovvero all'istituto di emissione, l'esenzione da garanzia potrà essere adottata dall'amministrazione del debito pubblico, prescindendo dalla deliberazione della commissione.

 

          Art. 23.

     Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila, chiunque ha fatto dichiarazioni non conformi al vero oppure ha indotto l'amministrazione in errore nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti, considerati dal presente decreto; ovvero ha compiuto direttamente o a mezzo di incaricati o rappresentanti, qualsiasi atto, in contrasto con le domande presentate all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma. Se il fatto sia di speciale tenuità, le pene sono ridotte a metà; se per contro sia di rilevante gravità, la pena della multa è raddoppiata. Le pene indicate nel comma precedente sono aumentate se, per effetto dei fatti anzidetti, vennero consegnati i nuovi titoli o eseguiti i pagamenti richiesti; anche se l'atto sopra citato fu condotto a compimento presso il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

     Qualora i fatti previsti nel primo comma siano stati commessi per colpa, si applica l'ammenda da lire tremila a lire trentamila.

 

          Art. 24.

     Le scritture, le registrazioni e le certificazioni in genere dell'amministrazione del debito pubblico, in ordine alla constatazione che le domande di operazioni o di pagamenti furono irregolari, fanno piena prova a favore dello Stato, contro chi è tenuto alla rivalsa considerata nel sesto comma del precedente articolo 19.

 

          Art. 25.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti, per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.