§ 27.3.1 – R.D. 19 febbraio 1911, n. 298.
Approvazione del regolamento generale sul debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:19/02/1911
Numero:298


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento generale sul debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro
Art. 1.      L'Amministrazione del Debito pubblico è rappresentata da una Direzione generale avente sede in Roma
Art. 2.      Le operazioni devono essere deliberate od ordinate dal direttore generale
Art. 3.      Il Gran libro del Debito pubblico comprende
Art. 4.      I semestri delle rendite 3.75-3.50 per cento e quelli della rendita al portatore e mista 3.50 per cento, creata con la legge 12 giugno 1902, n. 166, decorrono dal 1° [...]
Art. 5.      Le iscrizioni di rendita ed i titoli corrispondenti sono firmati dal direttore generale e dal direttore capo della divisione del Gran libro, e sono muniti del visto del [...]
Art. 6.      Tutti i titoli del Debito pubblico sono in carta filigranata, e, oltre al marchio per la tassa di bollo dovuta, hanno un bollo speciale a secco impresso [...]
Art. 7.      Le iscrizioni al portatore indicano
Art. 8.      Le iscrizioni al portatore sono rappresentate da cartelle staccate da matrici
Art. 9.      Le iscrizioni nominative hanno, per ciascun debito, una propria numerazione progressiva, e, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7, contengono [...]
Art. 10.      Le iscrizioni al nome di donne debbono indicare se le titolari siano nubili, maritate o vedove: e, negli ultimi due casi, debbono farsi col cognome di famiglia, [...]
Art. 11.      Le iscrizioni al nome di minori o di altri amministrati devono portare la menzione dello stato e della qualità dei titolari, e il cognome e nome del tutore, [...]
Art. 12.      Le iscrizioni a favore di stabilimenti, corpi od enti morali non possono eseguirsi se di essi non sia giustificata la legale esistenza
Art. 13.      Le iscrizioni nominative devono essere fatte al nome di una sola persona o di un solo ente
Art. 14.      Le iscrizioni nominative delle rendite consolidate sono rappresentate da certificati, i quali contengono, nella prima facciata, l'estratto del Gran libro, nella seconda [...]
Art. 15.      Le iscrizioni miste hanno le stesse caratteristiche e indicazioni di quelle nominative e sono rappresentate da certificati, i quali contengono l'estratto conforme della [...]
Art. 16.      Le frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati, rimangono iscritte in separati registri, distintamente per quelle al portatore e per [...]
Art. 17.      Le rendite al portatore possono, a semplice richiesta dell'esibitore delle relative cartelle, essere riunite, divise ed anche tramutate in nominative o miste, sia a [...]
Art. 18.      Per ottenere il tramutamento delle rendite al portatore in nominative e miste, o la divisione e la riunione di esse, è necessario che, insieme con le cartelle, si [...]
Art. 19.      Le rendite nominative possono, su richiesta del titolare o del suo legittimo rappresentante, essere divise, o, quando non siano affette da vincoli differenti, riunite [...]
Art. 20.      Le rendite miste possono
Art. 21.      Le riunioni, le divisioni, le traslazioni ed i tramutamenti parziali devono essere richiesti in modo che le nuove iscrizioni, se si tratti di rendite nominative, siano [...]
Art. 22.      Non sono ammesse, nelle forme ordinarie, le operazioni di traslazione o tramutamento, per gli assegni provvisori, di cui all'articolo 16
Art. 23.      E' ammessa la riunione degli assegni provvisori, tanto nominativi, quanto al portatore, sempreché da essa risulti una rendita non inferiore a quella fissata come minimo [...]
Art. 24.      Il proprietario di uno o più assegni provvisori al portatore o nominativi, purché liberi da qualsiasi vincolo, ha facoltà di chiederne il riscatto e rimborso alla [...]
Art. 25.      Nelle iscrizioni nominative e sui relativi certificati non si fa riferimento ad atti che non siano stati depositati presso l'Amministrazione
Art. 26.      Per la traslazione ed il tramutamento delle rendite nominative e miste, il consenso del titolare può essere dato
Art. 27.      Il tramutamento delle rendite nominative e miste in rendite al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione
Art. 28.      Soltanto il titolare iscritto è ammesso a far dichiarazioni di traslazione o di tramutamento a tergo del certificato
Art. 29.      Agli effetti della traslazione o del tramutamento di rendite nominative appartenenti ad enti di qualsiasi natura legalmente riconosciuti, il consenso potrà essere dato [...]
Art. 30.      La traslazione delle rendite nominative e miste, oltreché sul consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, potrà operarsi
Art. 31.      Le procure speciali per le traslazioni e per i tramutamenti delle rendite debbono essere rilasciate per atto pubblico notarile o per scrittura privata, con firma [...]
Art. 32.      Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di alienare le rendite sul Debito pubblico, o, in genere, tutti indistintamente i beni sia [...]
Art. 33.      Il procuratore non può farsi sostituire nei rapporti con l'Amministrazione del debito pubblico, se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante, a meno che non [...]
Art. 34.      Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei certificati d'iscrizione devono esprimere
Art. 35.      L'agente di cambio accreditato ed il notaio, nell'autenticare le dichiarazioni di cessione o di tramutamento, debbono far constare
Art. 36.      La dichiarazione di cessione o traslazione, firmata a tergo del certificato di rendita, non può essere annullata, se non col consenso della persona a cui favore la [...]
Art. 37.      Quando nei casi di fallimento i creditori non posseggano il certificato d'iscrizione, il giudice può ordinare la traslazione o il tramutamento in base a dichiarazione [...]
Art. 38.      Il decreto del tribunale o della Corte d'appello, da emettersi nei casi di successione, ai termini degli articoli 25 e 28 del testo unico delle leggi, deve contenere [...]
Art. 39.      Il decreto del tribunale o della Corte d'appello deve essere pronunziato in Camera di consiglio su domanda degli interessati, corredata dal certificato di iscrizione e [...]
Art. 40.      In caso di successione testamentaria, il diritto a succedere deve giustificarsi, avanti il tribunale, con la esibizione
Art. 41.      Per le successioni aperte all'estero, il diritto di erede, di legatario od altro è giustificato con la produzione alla Corte d'appello di Roma dei documenti richiesti [...]
Art. 42.      Quando siasi verificata la successione del titolare, e, in seguito, quella dell'erede o di alcuno dei coeredi o di altri aventi causa dal titolare, basterà il decreto [...]
Art. 43.      L'atto giudiziale di notorietà deve essere formato innanzi al pretore del luogo in cui si è aperta la successione, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni [...]
Art. 44.      Oltre i documenti di cui agli articoli 40 e 41, che comprovano il diritto a succedere, debbono pure esibirsi, agli effetti dell'aggiudicazione della rendita, quegli [...]
Art. 45.      Quando gli aventi diritto alla successione del titolare non posseggano il certificato, il decreto può essere pronunziato in base a dichiarazione di esistenza della [...]
Art. 46.      Allorché nella successione abbiano interesse corpi morali, oltre ai documenti di cui agli articoli 40 e 41, devono esibirsi al tribunale quelli prescritti per [...]
Art. 47.      Potranno il tribunale o la Corte di appello, prima di pronunziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza, ordinare che, a cura dei richiedenti e mediante [...]
Art. 48.      Sulla esibizione del decreto del tribunale o della Corte di appello, accompagnato dal certificato d'iscrizione, gli eredi, i legatari ed altri aventi diritto potranno [...]
Art. 49.      Qualora le quote di rendita assegnate ad alcuno dei successori comprendano frazioni non iscrivibili, per essere inferiori al minimo stabilito per il consolidato cui la [...]
Art. 50.      In caso di rendita gravata di vincolo o di ipoteca, od altrimenti non alienabile, in tutto o in parte, la rendita non suscettiva di divisione o di alienazione, è [...]
Art. 51.      Quando il decreto sia stato pronunciato sulla esibizione di semplice dichiarazione di esistenza della rendita, la traslazione o il tramutamento ha luogo dopo esaurite, [...]
Art. 52.      Allorché dalle disposizioni testamentarie oppure dagli altri documenti prodotti risultino condizioni limitative della libera disponibilità della rendita ed il tribunale [...]
Art. 53.      Le disposizioni di cui nei precedenti articoli sono da osservarsi anche relativamente alle rendite appartenenti o vincolate ad enti ecclesiastici soppressi, o gravate da [...]
Art. 54.      Nei casi di successione del cessionario della rendita, dell'aggiudicatario per sentenza, del creditore ipotecario o dell'usufruttuario, si applicano le stesse norme che [...]
Art. 55.      Le norme stabilite dagli articoli precedenti per il conseguimento del titolo legale a possedere saranno osservate, in quanto applicabili, anche nei casi, nei quali, [...]
Art. 56.      Le rendite nominative possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca in base
Art. 57.      Le ipoteche per cauzioni di contabili dello Stato possono garantire così la gestione di un determinato impiego, come quella di altri impieghi dipendenti dalla stessa [...]
Art. 58.      Il vincolo e l'ipoteca non hanno effetto finché non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato; e non sono annotati, se non quando l'Amministrazione sia in [...]
Art. 59.      Le annotazioni di vincolo o d'ipoteca riportano il contenuto sostanziale e la data dell'atto, da cui il vincolo e l'ipoteca abbiano origine
Art. 60.      Quando il vincolo e l'ipoteca sono iscritti, l'annotazione non può essere modificata, salvo che si tratti di rettificare errori materiali; diversamente, occorre il [...]
Art. 61.      Nel caso di traslazione della rendita, il vincolo o l'ipoteca annotati si trasportano invariati sulle corrispondenti nuove iscrizioni, con menzione delle iscrizioni da [...]
Art. 62.      L'usufrutto della rendita può consentirsi per un tempo indeterminato o per un tempo determinato
Art. 63.      Il vincolo o l'ipoteca annotati non impediscono che la rendita sia anche gravata di usufrutto, il cui godimento rimanga però subordinato agli effetti dell'annotazione [...]
Art. 64.      La rendita dotale intestata alla sposa può essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposta ad ipoteca con tutti gli effetti di legge
Art. 65.      La istanza per la rinnovazione delle ipoteche deve essere presentata alla Direzione generale o ad una delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, in doppio [...]
Art. 66.      L'annotazione dell'avvenuta rinnovazione della ipoteca tanto sul Gran libro, quanto sul certificato di rendita, se questo venga presentato, è autenticata dal direttore [...]
Art. 67.      Il consenso per la cancellazione del vincolo o della ipoteca deve essere prestato in uno dei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 del testo unico delle leggi
Art. 68.      I vincoli, in generale, si cancellano, senza che occorra speciale consenso
Art. 69.      La cancellazione del vincolo per usufrutto ha luogo, ad istanza della parte
Art. 70.      La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche sulle iscrizioni, che non debbano essere annullate, è fatta per mezzo di annotazione sulla iscrizione e sul relativo [...]
Art. 71.      In nessun caso è ammesso sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie sulle iscrizioni di rendita al portatore
Art. 72.      Dei sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita nominative e miste, nei casi ammessi dagli articoli 47 e 51 del testo unico delle leggi, se [...]
Art. 73.      In caso di perdita di un certificato di iscrizione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante od il suo erede, o chi abbia avuto in legato la rendita, può [...]
Art. 74.      Qualora più siano i titoli di una rendita o gli aventi causa dal titolare, può anche uno solo di essi chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento degli interessi [...]
Art. 75.      Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, nella quale il richiedente deve eleggere domicilio nel Regno, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso per tre volte nella [...]
Art. 76.      Qualora entro il periodo di sei mesi, da decorrere dalla data della prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si intenda far opposizione al rilascio del [...]
Art. 77.      Le Camere di commercio e le Casse pagatrici, provvedono alla pubblicazione degli avvisi di smarrimento loro inviati, ne trasmettono alla Direzione generale del Debito [...]
Art. 78.      Trascorsi i sei mesi, o se non siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, l'Amministrazione procede senz'altro ad una nuova iscrizione, previo annullamento [...]
Art. 79.      Operata la nuova iscrizione, ed emesso il nuovo certificato, sarà, di fronte all'Amministrazione, considerato come virtualmente annullato e di nessun valore il [...]
Art. 80.      Le formalità prescritte e le procedure prevedute nel caso di perdita del certificato di piena proprietà valgono anche per la dichiarazione di perdita del certificato di [...]
Art. 81.      Qualora venga denunciato lo smarrimento di assegni provvisori nominativi, si procede in conformità di quanto è prescritto per lo smarrimento dei certificati di rendita, [...]
Art. 82.      Nel caso di opposizione per lo smarrimento di un certificato di rendita mista, si osservano le stesse formalità stabilite per la perdita di certificati di rendita [...]
Art. 83.      Per emettere il certificato provvisorio di rendita mista, di cui all'articolo precedente, l'iscrizione è trasferita sopra uno speciale registro, e la precedente [...]
Art. 84.      Le iscrizioni del registro speciale di cui all'articolo precedente indicano
Art. 85.      I certificati provvisori delle rendite miste consistono nell'estratto delle iscrizioni del registro speciale di cui all'art. 83, e portano le stesse firme e lo stesso [...]
Art. 86.      Le iscrizioni provvisorie di rendita mista si possono trasferire nei modi stabiliti per le iscrizioni nominative, e sono soggette ad opposizione nei casi e per gli [...]
Art. 87.      Quando siano scadute o si presentino le cedole relative all'iscrizione mista, per la quale sia stato emesso il certificato provvisorio, le iscrizioni provvisorie sono [...]
Art. 88.      Se il certificato di rendita nominativa o mista non sia stato smarrito, ma il titolare, o, per esso, chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento, ne sia stato [...]
Art. 89.      Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in quello di fallimento, l'opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate d'interessi, quanto [...]
Art. 90.      Durante il giudizio di espropriazione in virtù di ipoteca, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate d'interessi sulle rendite ipotecate
Art. 91.      La risoluzione delle opposizioni deve essere pronunziata dal giudice
Art. 92.      In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione delle rendite o semplicemente la traslazione e il tramutamento delle medesime
Art. 93.      Tanto nel caso di espropriazione in base ad ipoteca quanto nel caso di aggiudicazione per sentenza ai termini dell'art. 24 del testo unico delle leggi, il creditore può, [...]
Art. 94.      La decisione del giudice nel caso di espropriazione, deve, di norma, essere pronunziata sulla esibizione del certificato annotato dell'ipoteca
Art. 95.      La rendita, nel caso che ne sia ordinata l'alienazione, è tramutata al portatore e la vendita ha luogo al prezzo di Borsa per mezzo di agente di cambio, al quale [...]
Art. 96.      Quando l'espropriazione non colpisca l'intiera rendita, e il provvedimento del giudice non determini la parte di essa da espropriare, bensì il corrispondente capitale, [...]
Art. 97.      In tutti i casi di espropriazione, se l'ammontare del credito possa essere coperto coll'importo di una o più rate d'interessi, il giudice ha facoltà di disporre di esse [...]
Art. 98.      Quando non tutta la somma ricavata dall'alienazione della rendita tramutata al portatore sia necessaria per soddisfare il debito e le spese occorse, la parte di prezzo [...]
Art. 99.      In caso di espropriazione parziale, la parte di rendita che non sia da alienarsi è reiscritta a favore del titolare e il nuovo certificato è consegnato all'esibitore del [...]
Art. 100.      Qualora venga ordinata l'espropriazione di assegni provvisori nominativi, e si debba procedere alla loro alienazione, si provvede, mediante cessione alla Cassa depositi [...]
Art. 101.      L'annullamento delle iscrizioni delle rendite espropriate per effetto di ipoteca senza il deposito dei relativi certificati, è dall'Amministrazione fatto noto al [...]
Art. 102.      Le assegnazioni pel servizio del Debito pubblico sono iscritte, per ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, in base alle competenze che si [...]
Art. 103.      Le riscossioni delle assegnazioni, al lordo della imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione, si fanno dal tesoriere centrale dello Stato, sopra mandati [...]
Art. 104.      I pagamenti sono fatti per conto dell'Amministrazione del debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciale e dalla tesoreria coloniale, sotto il titolo di: "Fondi [...]
Art. 105.      La contabilità delle operazioni di cassa è regolata per mese
Art. 106.      L'anno finanziario per la contabilità dell'Amministrazione del debito pubblico corrisponde a quello stabilito per l'esercizio del bilancio dello Stato
Art. 107.      La contabilità dei pagamenti è distinta secondo le scadenze proprie di ciascun debito, salvi gli effetti dell'anticipazione dei pagamenti medesimi, autorizzata da leggi [...]
Art. 108.      Il pagamento degli interessi sulle rendite si eseguisce
Art. 109.      Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate al portatore o miste, salvo anticipazione ammessa da leggi speciali, ovvero ordinata per disposizione [...]
Art. 110.      Le cedole estinte sono, dagli agenti pagatori, annullate mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dall'Amministrazione
Art. 111.      Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate nominative si eseguisce, salva anticipazione ordinata come all'art. 60 del testo unico delle leggi, alle scadenze [...]
Art. 112.      La riscossione degli interessi sulle rendite nominative può essere riservata dal titolare a sé stesso, ovvero delegata a persona all'uopo indicata o anche così a sé [...]
Art. 113.      Il pagamento delle rendite, allorché sia sottoposto a speciali condizioni, annotate sulla iscrizione e sul certificato, non può aver luogo senza che consti [...]
Art. 114.      Per le rendite vincolate di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul certificato di proprietà
Art. 115.      Quando l'usufrutto è vitalizio, il pagamento delle rate di rendita ha luogo sulla esibizione del certificato d'usufrutto, e, di regola, sulla presentazione a deposito [...]
Art. 116.      Per gli interessi da pagarsi agli eredi dell'usufruttuario defunto, quando trattasi di somma inferiore alle L. 100, l'atto di notorietà, richiesto dall'art. 59 ultimo [...]
Art. 117.      Quando l'Amministrazione proceda alla cancellazione del vincolo di usufrutto, con effetto nel semestre o trimestre in cui il vincolo sia cessato, il pagamento delle [...]
Art. 118.      Il pagamento delle rendite nominative viene assegnato sulla Cassa indicata nella domanda, e, mancando tale indicazione, sulla Cassa del capoluogo della Provincia, nella [...]
Art. 119.      Le cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie decennale delle cedole, vengono rinnovate a domanda dell'esibitore
Art. 120.      I certificati nominativi, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, vengono, su semplice domanda del possessore, o muniti di un nuovo [...]
Art. 121.      I certificati di usufrutto, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, si rinnovano sotto lo stesso numero d'iscrizione e per un altro [...]
Art. 122.      I certificati misti sprovvisti di cedole si rinnovano ad istanza del titolare o del suo procuratore
Art. 123.      Per il pagamento delle rendite nominative, l'Amministrazione forma un ruolo generale delle iscrizioni, distintamente per ciascuna specie di consolidato. In [...]
Art. 124.      I fogli di ruolo sono conservati dalle Casse pagatrici fino a che la Direzione generale non li abbia richiamati, oppure non siano su di essi esauriti gli spazi per [...]
Art. 125.      Al pagamento delle rate d'interessi, rimaste insolute all'atto dell'annullamento di iscrizioni, sia al portatore, che nominative, per effetto di operazioni richieste, si [...]
Art. 126.      Le sottoscrizioni sulle distinte e quelle per quietanza debbono essere fatte in modo leggibile ed in disteso, per nome e cognome, con l'indicazione del domicilio. I [...]
Art. 127.      Le rate di rendita colpite dalla prescrizione quinquennale sono devolute al tesoro dello Stato
Art. 128.      Le rendite dei debiti perpetui inclusi separatamente nel Gran libro e di quelli non inclusi, sono rappresentate soltanto da iscrizioni nominative
Art. 129.      Le disposizioni del titolo II circa la decorrenza degli interessi sulle nuove iscrizioni di rendite consolidate nominative e circa la forma e l'intestazione delle [...]
Art. 130.      Le rendite considerate in questo titolo possono riunirsi o dividersi, con la osservanza delle formalità stabilite per siffatte operazioni su rendite consolidate, salvo [...]
Art. 131.      Le rendite perpetue possono trasferirsi, a norma di quanto si opera per quelle consolidate e con l'osservanza delle medesime formalità
Art. 132.      Le sentenze che, in conformità al precedente articolo, lettera b), autorizzino la traslazione di rendite del "Debito dei corpi morali di Sicilia" e del debito "Assegni [...]
Art. 133.      Le rendite considerate in questo titolo possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca, in base al consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o [...]
Art. 134.      Le iscrizioni di rendita del "Debito feudale modenese" e dei debiti "Comuni di Sicilia", "Creditori legali napoletani" e "26 marzo 1885", non sono soggette ad [...]
Art. 135.      Le sentenze od i provvedimenti che dispongono l'espropriazione delle rendite, mediante alienazione di esse, debbono contenere l'indicazione dell'agente di cambio, cui [...]
Art. 136.      Le rendite del "Debito feudale modenese", del "Debito dei comuni di Sicilia" e di quello "26 marzo 1885", sono pagabili, in rate uguali semestrali, che scadono, per il [...]
Art. 137.      Per il pagamento delle rendite perpetue, la Direzione generale provvede le delegazioni del tesoro, per ciascun debito, di un registro partitario, che contiene le [...]
Art. 138.      Le delegazioni del tesoro, in base al registro partitario, predispongono, alle scadenze stabilite, gli ordini di pagamento relativi alle rate d'interessi da pagarsi e li [...]
Art. 139.      La disposizione dell'art. 59 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico e tutte le altre disposizioni del precedente Titolo X, circa il pagamento delle rendite [...]
Art. 140.      Le rendite del debito redimibile 3.50 per cento netto, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, si distinguono in categorie, ognuna per l'importo di L. 150 milioni [...]
Art. 141.      Le rendite degli altri debiti redimibili, inclusi separatamente e non inclusi nel Gran libro, sono parimenti rappresentate da obbligazioni al portatore per valori, in [...]
Art. 142.      Le obbligazioni al portatore consistono in un titolo nel quale si indicano la specie del debito, la legge o l'atto di creazione, il numero d'ordine e la data della [...]
Art. 143.      Le obbligazioni od azioni al portatore, per un determinato valore, unitario, multiplo o summultiplo, che costituiscono i debiti redimibili, non possono riunirsi o [...]
Art. 144.      Le obbligazioni emesse originariamente al portatore, dei debiti redimibili 3.5 e 3 per cento netto, di cui all'art. 140, e quelle dei debiti indicati negli articoli 66 e [...]
Art. 145.      Tanto i certificati semplici, quanto quelli cumulativi, sono in carta filigranata e nella prima facciata contengono l'estratto dei relativi registri, i bolli, le [...]
Art. 146.      I certificati nominativi possono, su richiesta del titolare, o di chi per esso, e, quando non siano affetti da vincoli differenti, accumularsi in un numero minore di [...]
Art. 147.      Su richiesta di enti o di privati la Direzione generale potrà, riconosciutane l'opportunità, emettere libretti nominativi speciali per partite dei debiti redimibili, [...]
Art. 148.      I libretti speciali potranno essere diminuiti nel loro importo complessivo, entro il suindicato numero minimo dei titoli, per effetto di parziale tramutamento, od anche [...]
Art. 149.      Le norme che disciplinano la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche, gravanti le rendite consolidate, sono applicabili anche alle rendite di cui nel precedente art. [...]
Art. 150.      Gli interessi dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto e quelli dei titoli del prestito Blount, dell'Asse ecclesiastico, della strada ferrata Torino-Novara e della [...]
Art. 151.      Il pagamento degli interessi sui titoli, al portatore e nominativi, sarà effettuato nel Regno, presso tutte le sezioni di r. tesoreria provinciale
Art. 152.      Per provvedere al pagamento degli interessi sui titoli nominativi, la Direzione generale, alle scadenze stabilite, predispone per ogni sezione di r. tesoreria, appositi [...]
Art. 153.      Le norme contenute nel titolo X relative al pagamento delle rendite consolidate al portatore e nominative, saranno altresì applicabili al pagamento delle rendite [...]
Art. 154.      I debiti considerati nel presente titolo si estinguono, per ammortamento graduale, secondo le speciali norme stabilite nei rispettivi atti di creazione
Art. 155.      I sorteggi si operano estraendo da apposite urne, altrettante schede, tra quelle immessevi in rappresentanza delle obbligazioni od azioni comprese in ciascun debito, o [...]
Art. 156.      Compiute le operazioni di sorteggio, si procede alla chiusura delle urne, assicurandone la serratura, con un nastro trasversale, fissato mediante tre differenti [...]
Art. 157.      I numeri corrispondenti ai titoli sorteggiati saranno pubblicati in appositi bollettini, nella Gazzetta Ufficiale, e, ove occorra, anche in giornali esteri
Art. 158.      L'ammortamento delle obbligazioni, mediante acquisto al prezzo di Borsa, di cui al precedente articolo 154, si eseguisce dalla Direzione generale del tesoro, la quale [...]
Art. 159.      La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col [...]
Art. 160.      L'annualità dovuta sulle azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui siano state sorteggiate, ed il rimborso del [...]
Art. 161.      Il rimborso delle obbligazioni od azioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi, nonché il pagamento dei premi di cui all'art. 154, si effettua con mandati [...]
Art. 162.      Il rimborso delle obbligazioni od azioni al portatore, si eseguisce sulla semplice domanda sottoscritta dall'esibitore di esse
Art. 163.      Se i certificati nominativi, emessi in rappresentanza di obbligazioni od azioni, siano intestati a corpi morali, istituzioni od a persona che, comunque, non abbia la [...]
Art. 164.      Le obbligazioni o le azioni rappresentate da certificati nominativi e sottoposte ad ipoteca o vincolo, non sono rimborsate, se non se ne provi la liberazione, nei modi [...]
Art. 165.      Le obbligazioni o le azioni, rappresentate da certificati nominativi, sottoposti al vincolo di usufrutto, sono rimborsate su domanda del titolare, o di chi per esso, e [...]
Art. 166.      Per ottenere una modificazione nella indicazione della qualità che determina la capacità giuridica del titolare, designato come minorenne o minorenne emancipato, come [...]
Art. 167. 
Art. 168.      I titoli al portatore logori o non interi, quando conservino i segni caratteristici e la filigrana, concordino colle relative matrici, e sia escluso qualsiasi dubbio [...]
Art. 169. 
Art. 170.      Quando le cedole esibite per il pagamento siano riconosciute illegittime, o si abbia qualche dubbio sulla loro legittimità, se ne sospende il pagamento, senza farne la [...]
Art. 171.      All'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale è affidato il maneggio e la custodia dei titoli di rendita e degli stampati occorrenti per i medesimi, [...]
Art. 172.      L'agente contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un sostituto e da funzionari della Direzione generale, posti alla sua dipendenza
Art. 173.      L'agente contabile dipende dal direttore generale del Debito pubblico, al quale, per quanto concerne lo stesso agente, sono demandati tutti quei provvedimenti di [...]
Art. 174.      All'ufficio dell'agente contabile è addetto un controllore capo, coadiuvato da controllori, incaricati l'uno e gli altri di esercitare le loro funzioni con ordine del [...]
Art. 175.      L'agente contabile e il suo sostituto, il controllore capo ed i controllori debbono prestare la cauzione nei modi e nei limiti fissati dai regi decreti 15 luglio 1900, [...]
Art. 176.      L'agente contabile riceve e custodisce, in apposite casse-forti, o in camere casse-forti, aventi ciascuna due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute [...]
Art. 177.      E' compito dell'agente contabile
Art. 178.      L'agente contabile presenta alla Direzione generale del Debito pubblico le situazioni giornaliere e le contabilità mensili
Art. 179.      Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, e ad ogni mutamento di gestione sarà eseguita una verifica delle casse dell'agente contabile dietro ordinanza del [...]
Art. 180.      I valori non rappresentati da titoli di rendita che pervengano alla Direzione generale per operazioni di Debito pubblico, le somme per acquisti e quelle derivanti da [...]
Art. 181.      Le intendenze di finanza ricevono ed istruiscono le domande per le operazioni che riguardano il Debito pubblico, e le trasmettono, insieme coi documenti e coi titoli, [...]
Art. 182.      I titoli di rendita al portatore, esibiti alle intendenze di finanza o alla Direzione generale per operazioni di divisione, riunione, tramutamento, rimborso o cambio, [...]
Art. 183.      La spedizione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli al portatore e misti, deve constare da processo verbale redatto in doppio esemplare
Art. 184.      La consegna alle parti interessate dei titoli risultanti dalle operazioni domandate viene eseguita dalle sezioni di regia tesoreria provinciale contro quietanza sugli [...]
Art. 185.      I titoli e gli altri valori, ricevuti dalle sezioni di regia tesoreria provinciale, sono custoditi in conformità dell'articolo 620 del regolamento sulla contabilità [...]
Art. 186.      Le intendenze di finanza tengono un giornale di carico e di scarico per i titoli che ricevono
Art. 187.      Tanto le delegazioni del Tesoro, quanto le sezioni della regia tesoreria provinciale, registrano anch'esse le partite costituenti il carico e lo scarico dei titoli in [...]
Art. 188.      La Direzione generale del Tesoro, tosto che sia eseguito il versamento delle assegnazioni, come all'art. 103, disporrà, in base alle stesse richieste della Direzione [...]
Art. 189.      La tesoreria centrale, le sezioni di tesoreria provinciale, la tesoreria coloniale e gli istituti e le banche autorizzati si accrediteranno dei pagamenti eseguiti per [...]
Art. 190.      La trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli pagati avrà luogo in principio di ogni mese per i pagamenti eseguiti nel mese precedente
Art. 191.      I pieghi contenenti i titoli pagati sono ricevuti e custoditi dalla Direzione generale del Debito pubblico in concorso con l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, [...]
Art. 192.      La verificazione delle contabilità dei pagamenti deve accertare, per ogni titolo, che il pagamento sia legittimo e sia stato eseguito con la piena osservanza delle norme [...]
Art. 193.      La liquidazione del credito delle sezioni di regia tesoreria provinciale è fatta distintamente per ognuna di esse in base ai risultati della verificazione, riassunti, in [...]
Art. 194.      Compiuta la liquidazione del credito di tutte le sezioni di tesoreria provinciale pei pagamenti eseguiti in ogni mese, la Direzione generale compila, in base alle [...]
Art. 195.      Il rimborso delle somme liquidate a credito delle sezioni di tesoreria provinciale è ordinato dalla Direzione generale del tesoro, in base alla nota di applicazione di [...]
Art. 196.      Pei versamenti eseguiti all'estero, la Direzione generale del Debito pubblico, in base alla verificazione e liquidazione dei titoli pagati, comunica alla Direzione [...]
Art. 197.      Il pagamento di rendite o di interessi su titoli in deposito presso la Direzione generale del Debito pubblico, a disposizione del Tesoro dello Stato o di pubbliche [...]
Art. 198.      Le somme liquidate come agli articoli 195 e 196 sono riportate in speciali giornali distintamente per categoria di debito, per servizio (interessi, estinzioni, e premi), [...]
Art. 199.      L'ufficio di riscontro coordina le sue scritture a quelle della Direzione generale del Debito pubblico, al fine di poter fornire alla Corte dei conti, con la sua [...]
Art. 200.      Entro il mese di ottobre la Direzione generale del Debito pubblico forma il rendiconto generale per l'esercizio precedente, e lo invia alla Corte dei conti per la sua [...]
Art. 201.      Il rendiconto generale dell'Amministrazione del Debito pubblico espone la situazione delle attività e delle passività alla fine dell'anno finanziario, e la liquidazione [...]
Art. 202.      A corredo del rendiconto generale sono uniti
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205.      I notai e gli agenti di cambio non sono tenuti, in conseguenza dell'accreditamento, a somministrare cauzione maggiore di quella che loro incomba, ai termini di legge, [...]
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209.      Le firme degli agenti di cambio accreditati e quelle dei notai per le autenticazioni nelle dichiarazioni fatte a tergo dei certificati di rendita, devono essere [...]
Art. 210. 
Art. 211.      Per promuovere dall'Amministrazione del Debito pubblico qualsiasi provvedimento od operazione, deve esserle presentata apposita istanza o nota d'ufficio
Art. 212.      Le domande dirette all'Amministrazione del Debito pubblico debbono essere stese in carta da bollo da lire 0.50, salvo le esenzioni di cui all'art. 67 del testo unico [...]
Art. 213.      Sulle istanze debbono essere applicate, e quindi annullate col bollo della Direzione generale o delle intendenze di finanza, le marche occorrenti, in anticipazione della [...]
Art. 214.      Allorché si intenda consentire l'annotamento o la cancellazione di vincoli o di ipoteche, mediante dichiarazione sui registri della Direzione generale o delle intendenze [...]
Art. 215.      Le domande dirette ad ottenere esclusivamente la rinnovazione decennale delle cartelle al portatore, la rinnovazione di obbligazioni di debiti redimibili rimaste prive [...]
Art. 216.      Nelle domande per promuovere operazioni di Debito pubblico, i titoli che ne formano oggetto debbono essere esattamente descritti con l'indicazione della categoria del [...]
Art. 217.      Per ogni domanda, cui siano annessi titoli di rendita, è rilasciata apposita ricevuta staccata da registro a matrice
Art. 218.      La ricevuta è sottoscritta dall'impiegato che ritira la domanda ed i titoli
Art. 219.      L'esibitore di titoli del debito pubblico è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, ed, in caso di irregolarità, a chiederne [...]
Art. 220.      Chi abbia fatto richiesta di un'operazione su titoli di Debito pubblico può recederne fino a che non siano state iscritte le nuove rendite
Art. 221.      Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, in relazione all'articolo 47 del testo unico delle leggi, non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione, [...]
Art. 222.      Nel caso di richiamo al Tribunale contro l'Amministrazione, agli effetti dell'articolo 53 del testo unico delle leggi, la parte istante deve depositare presso la [...]
Art. 223.      Qualora il consenso o l'autorizzazione ad una qualsiasi operazione di Debito pubblico siano subordinati all'adempimento di determinate condizioni e formalità, alle quali [...]
Art. 224.      L'atto pubblico, la scrittura privata, o la dichiarazione fatta sui registri dell'Amministrazione, con cui si contestano operazioni su rendita nominativa, deve indicare [...]
Art. 225.      Le dichiarazioni da farsi sui registri dell'Amministrazione sono ricevute presso la Direzione generale e presso le intendenza di finanza, su appositi stampati, da un [...]
Art. 226.      I documenti che si esibiscono all'Amministrazione per giustificare le istanze ad essa dirette, debbono essere regolari nei rapporti con le leggi sul bollo e registro
Art. 227.      I documenti rilasciati dalle autorità e da pubblici uffiziali all'estero, devono avere il visto del rappresentante italiano con la firma del medesimo, riconosciuta per [...]
Art. 228.      I documenti prodotti per operazioni di Debito pubblico rimangono in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di [...]
Art. 229.      Sempre quando la delegazione al ritiro di titoli provenienti da una operazione risulti soltanto dalla domanda, questa dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma [...]
Art. 230.      In caso di perdita di ricevuta rilasciata dall'Amministrazione, il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda datata e sottoscritta con firma autenticata [...]
Art. 231.      Quando il richiedente l'operazione di traslazione, di tramutamento od altra, sia morto prima della consegna dei nuovi titoli, questi sono rimessi a chi legittimamente lo [...]
Art. 232.      L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico, oltre ad esercitare le funzioni di carattere generale proprie [...]
Art. 233.      Un doppio dei registri delle nuove iscrizioni delle rendite consolidate e degli altri debiti, ed uno stato delle variazioni introdotte eventualmente nelle iscrizioni [...]
Art. 234.      Le norme di servizio interno neccessarie per regolare i rapporti tra l'ufficio di riscontro e l'amministrazione, sono stabilite di concerto tra il presidente della Corte [...]
Art. 235.      Il direttore generale del Debito pubblico rende conto in ogni trimestre alla Commissione di vigilanza sulla situazione generale del Debito pubblico
Art. 236.      La Commissione di vigilanza è convocata, di regola, in ogni trimestre, per esaminare le situazioni trimestrali, e in principio d'anno, per deliberare sulla relazione del [...]
Art. 237.      La Commissione di vigilanza può procedere direttamente, o per mezzo di uno o più dei suoi componenti, a tutte quelle verifiche ed ispezioni che creda necessarie presso [...]


§ 27.3.1 – R.D. 19 febbraio 1911, n. 298.

Approvazione del regolamento generale sul debito pubblico.

(G.U. 6 maggio 1911, n. 107).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento generale sul debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro.

 

 

Regolamento generale sul Debito pubblico

 

Titolo I

AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

 

          Art. 1.

     L'Amministrazione del Debito pubblico è rappresentata da una Direzione generale avente sede in Roma.

     Essa è ripartita in divisioni amministrative e di ragioneria, ed ha alla sua dipendenza un agente contabile dei titoli.

     Normalmente supplisce il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, l'ispettore generale. Occorrendo, può surrogarlo anche un direttore capo divisione amministrativo, all'uopo da lui delegato.

     La Corte dei conti ha presso la direzione generale del Debito pubblico un ufficio per il riscontro delle operazioni, a norma del titolo XX del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le operazioni devono essere deliberate od ordinate dal direttore generale.

     Possono essere deliberate, per il direttore generale, dall'Ispettore generale o da un direttore capo di divisione, od anche da altri funzionari all'uopo espressamente delegati dal direttore generale.

     Tali delegazioni sono fatte mediante speciali ordini di servizio, che vengono comunicati anche all'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

 

Titolo II

GRAN LIBRO E TITOLI CHE RAPPRESENTANO LE ISCRIZIONI DI RENDITA

 

          Art. 3.

     Il Gran libro del Debito pubblico comprende:

     1) le iscrizioni delle rendite consolidate, che possono essere al portatore, nominative e miste;

     2) le iscrizioni dei debiti, mandati per legge ad iscrivere in esso separatamente, le quali, in relazione alle condizioni proprie di ciascun debito, possono essere al portatore ed al nome od esclusivamente dell'una o dell'altra specie.

     E' diviso in registri raggruppati, per ogni debito, in tante serie, distinte secondo le varie specie di iscrizioni, e, in quanto alle rendite consolidate al portatore e miste, anche secondo il loro diverso ammontare.

     Il numero delle iscrizioni è progressivo per ciascuna serie.

     La direzione generale amministra anche debiti non inclusi nel Gran libro, tenendo, per ciascuno, registri egualmente distinti.

 

          Art. 4.

     I semestri delle rendite 3.75-3.50 per cento e quelli della rendita al portatore e mista 3.50 per cento, creata con la legge 12 giugno 1902, n. 166, decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio; quelli della rendita 3 per cento dal 1° aprile e dal 1° ottobre. I trimestri della rendita nominativa 4.50 per cento e quelli della rendita nominativa 3.50 per cento, di cui sopra, decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

     I tramutamenti e le traslazioni delle rendite si fanno con godimento degli interessi in corso.

 

          Art. 5.

     Le iscrizioni di rendita ed i titoli corrispondenti sono firmati dal direttore generale e dal direttore capo della divisione del Gran libro, e sono muniti del visto del rappresentante la Corte dei conti.

     Le dette firme possono essere fatte con marchio a fac-simile nei titoli al portatore e nelle rispettive matrici. Le firme stesse, per le rendite al nome, debbono essere fatte a mano, tanto sul Gran libro quanto sui certificati corrispondenti, eccettuata quella del direttore generale, che può essere egualmente impressa con fac-simile.

     Il direttore generale può inoltre delegare la propria firma per le rendite al nome e per quelle al portatore, tanto all'ispettore generale, quanto ai direttori capi divisione amministrativi, escluso il direttore capo divisione del Gran libro.

 

          Art. 6.

     Tutti i titoli del Debito pubblico sono in carta filigranata, e, oltre al marchio per la tassa di bollo dovuta, hanno un bollo speciale a secco impresso dall'Amministrazione.

     Anche le cedole annesse ai titoli al portatore e misti hanno il bollo a secco.

 

          Art. 7.

     Le iscrizioni al portatore indicano:

     1) il numero d'ordine, che comincia dalla unità per ciascuna delle categorie del consolidato e per ogni serie;

     2) l'ammontare dell'annua rendita in lire italiane, espresso in lettere e in cifre;

     3) il giorno primo del semestre, dal quale incomincia il godimento;

     4) la data della iscrizione.

 

          Art. 8.

     Le iscrizioni al portatore sono rappresentate da cartelle staccate da matrici.

     Ad ogni cartella è annessa una serie di cedole per il pagamento degli interessi.

 

          Art. 9.

     Le iscrizioni nominative hanno, per ciascun debito, una propria numerazione progressiva, e, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7, contengono unicamente il cognome, il nome e la paternità, se non sia ignota, e il domicilio del titolare della rendita.

     Ove sia richiesto, per meglio identificare la persona del titolare si potranno aggiungere il cognome e il nome della madre.

     Le iscrizioni al nome di enti morali portano la designazione dell'ente titolare e del luogo ove esso ha la propria rappresentanza legale.

     Si annotano inoltre sulle iscrizioni nominative il vincolo, l'ipoteca ed ogni altra condizione, a cui si voglia sottoporre la rendita.

 

          Art. 10.

     Le iscrizioni al nome di donne debbono indicare se le titolari siano nubili, maritate o vedove: e, negli ultimi due casi, debbono farsi col cognome di famiglia, riportando altresì nell'intestazione il cognome e nome del marito.

 

          Art. 11.

     Le iscrizioni al nome di minori o di altri amministrati devono portare la menzione dello stato e della qualità dei titolari, e il cognome e nome del tutore, amministratore od altro legittimo rappresentante.

     Quando le indicazioni sullo stato giuridico del titolare siano state omesse nella istanza e negli atti relativi alla iscrizione della rendita o siano mutate in seguito, e l'Amministrazione non ne abbia avuto tempestiva notificazione, essa non risponde delle eventuali conseguenze.

 

          Art. 12.

     Le iscrizioni a favore di stabilimenti, corpi od enti morali non possono eseguirsi se di essi non sia giustificata la legale esistenza.

 

          Art. 13.

     Le iscrizioni nominative devono essere fatte al nome di una sola persona o di un solo ente.

     Possono farsi al nome di più minori o di più amministrati, purché una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione, quand'anche sia rappresentata da più persone.

     Possono anche farsi a nome della massa dei creditori del fallito, dell'eredità o degli aventi diritto ad una determinata successione, al nome di più eredi o donatari indivisi; al nome di persona o ente morale esistente, con destinazione ad enti da istituirsi; o, infine, a prole nascitura da determinata persona, a condizione sia indicata la provenienza della rendita e specificato a chi la rendita debba devolversi, nel caso in cui la prole non sopravvenga.

 

          Art. 14.

     Le iscrizioni nominative delle rendite consolidate sono rappresentate da certificati, i quali contengono, nella prima facciata, l'estratto del Gran libro, nella seconda e nella terza lo spazio in bianco, riservato alle annotazioni ed avvertenze da apporsi dopo la emissione dei certificati stessi, nonché alle dichiarazioni di cessione, tra mutamento o retrocessione della rendita, ed infine, nella quarta facciata, quaranta compartimenti per l'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate d'interessi.

     Per le rendite vincolate d'usufrutto si rilascia, oltre al certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto consistente in mezzo foglio, avente nella prima facciata l'estratto della partita del Gran libro, cui la rendita in usufrutto si riferisca, e, nella seconda, una serie di compartimenti per l'applicazione del bollo, comprovante il pagamento delle rate degli interessi, per il periodo di dieci anni.

 

          Art. 15.

     Le iscrizioni miste hanno le stesse caratteristiche e indicazioni di quelle nominative e sono rappresentate da certificati, i quali contengono l'estratto conforme della partita relativa.

     Ogni certificato d'iscrizione è staccato da matrice ed ha annesse non meno di diciotto e non più di venti cedole al portatore per la riscossione, nel Regno, delle rate semestrali.

 

          Art. 16.

     Le frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati, rimangono iscritte in separati registri, distintamente per quelle al portatore e per quelle al nome, e sono rappresentate da assegni provvisori, esenti da tassa di bollo, i quali contengono l'estratto della iscrizione.

     Il pagamento degli interessi su tali frazioni di rendita rimane sospeso, fino a che non sia eseguita la riunione di due o più di esse in modo da formare una rendita uguale almeno al minimo iscrivibile.

 

Titolo III

DIVISIONI, RIUNIONI, TRAMUTAMENTI E TRASLAZIONI DELLE RENDITE CONSOLIDATE PER DISPOSIZIONI TRA VIVI

 

          Art. 17.

     Le rendite al portatore possono, a semplice richiesta dell'esibitore delle relative cartelle, essere riunite, divise ed anche tramutate in nominative o miste, sia a favore dello stesso esibitore, sia a favore di altra persona od ente.

 

          Art. 18.

     Per ottenere il tramutamento delle rendite al portatore in nominative e miste, o la divisione e la riunione di esse, è necessario che, insieme con le cartelle, si presentino all'Amministrazione le cedole del semestre in corso e quelle dei semestri susseguenti.

     Nessuna operazione può farsi su cartelle sprovviste di cedole per esaurimento della serie decennale, senza che se ne sia eseguito il cambio. L'operazione richiesta si eseguisce sulle nuove cartelle.

     In occasione di tramutamento di rendita nominativa o mista in iscrizioni al portatore, si rilascia soltanto quel numero di cedole che sia sufficiente pel compimento del decennio incominciato.

     Se si tratti della rendita 3.50 per cento, creata con la legge 12 giugno 1902, n. 166, e sia già scaduto il primo o il terzo trimestre dell'anno, sulla prima cedola delle cartelle al portatore o dei certificati misti viene stampata una dichiarazione indicante che il valore della cedola stessa è ridotto alla metà, e il valore così ridotto viene ripetuto in cifre a traforo.

 

          Art. 19.

     Le rendite nominative possono, su richiesta del titolare o del suo legittimo rappresentante, essere divise, o, quando non siano affette da vincoli differenti, riunite sotto lo stesso nome.

     Possono anche, in base a consenso del titolare o suoi aventi causa, e sempreché se ne abbia la libera disponibilità, e non esistano opposizioni od altri impedimenti:

     a) trasferirsi in tutto o in parte al nome di altri;

     b) tramutarsi in tutto o in parte in rendita al portatore o mista, purché la parte da tramutarsi non sia soggetta a vincoli od ipoteche.

     Per il tramutamento in rendita mista, il consenso potrà risultare anche da domanda con firma autenticata.

 

          Art. 20.

     Le rendite miste possono:

     a) a semplice richiesta del titolare essere riunite, divise, o tramutate in nominative;

     b) previo consenso del titolare o suoi aventi causa, e quando se ne abbia la libera disponibilità, e non esistano opposizioni ed altri impedimenti, essere trasferite al nome di altri, o tramutate al portatore.

     I certificati di rendita mista presentati per tali operazioni debbono portare annesse tutte le cedole da scadere.

 

          Art. 21.

     Le riunioni, le divisioni, le traslazioni ed i tramutamenti parziali devono essere richiesti in modo che le nuove iscrizioni, se si tratti di rendite nominative, siano di importo esattamente multiplo della somma minima iscrivibile per ciascun consolidato, e, se si tratti di rendite miste o al portatore, siano di importo corrispondente ad una delle serie del debito rispettivo.

 

          Art. 22.

     Non sono ammesse, nelle forme ordinarie, le operazioni di traslazione o tramutamento, per gli assegni provvisori, di cui all'articolo 16.

     Tuttavia, per quelli al nome, potrà farsi risultare il passaggio di proprietà o lo svincolo sulla iscrizione, e, contemporaneamente, sull'assegno, mediante avvertenza, autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e vistata dal rappresentante della Corte dei conti.

 

          Art. 23.

     E' ammessa la riunione degli assegni provvisori, tanto nominativi, quanto al portatore, sempreché da essa risulti una rendita non inferiore a quella fissata come minimo iscrivibile per ciascun debito.

     Con la frazione, che eventualmente sopravanzi, sarà informato un nuovo assegno provvisorio.

 

          Art. 24.

     Il proprietario di uno o più assegni provvisori al portatore o nominativi, purché liberi da qualsiasi vincolo, ha facoltà di chiederne il riscatto e rimborso alla Direzione generale del Debito pubblico.

     Il riscatto è concesso al prezzo corrente di Borsa, mediante acquisto degli assegni da parte della Cassa dei depositi e prestiti, dalla quale vengono contemporaneamente soddisfatti gli interessi dovuti.

     La domanda per riscatto di assegni provvisori al portatore sarà firmata dall'esibitore, senza altre formalità, e quella per riscatto di assegni provvisori nominativi dovrà essere sottoscritta dal titolare o suo rappresentante, con firma autenticata.

     Se si tratti di enti morali o di persone incapaci, occorreranno inoltre i documenti idonei a provare che il richiedente l'operazione ha qualità ed autorizzazione ad ottenerla, od almeno un'attestazione del competente ufficio, da cui consti di tali estremi.

 

          Art. 25.

     Nelle iscrizioni nominative e sui relativi certificati non si fa riferimento ad atti che non siano stati depositati presso l'Amministrazione.

 

          Art. 26.

     Per la traslazione ed il tramutamento delle rendite nominative e miste, il consenso del titolare può essere dato:

     1) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

     2) mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio, con l'intervento di due testimoni, ai sensi dell'art. 22 del testo unico delle leggi;

     3) mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato di rendita, con firma autenticata da un agente di cambio, accreditato per le operazioni di debito pubblico, o da un notaio;

     4) mediante dichiarazione sui registri dell'Amministrazione nella forma stabilita dall'art. 225 del presente regolamento.

     Il consenso da parte di chi non sappia o non possa sottoscrivere dovrà essere prestato per atto pubblico.

     La cessione della rendita o la delegazione al ritiro dei nuovi titoli non possono essere fatte a favore del notaio rogante, o dell'ufficiale che autentica la firma del richiedente.

 

          Art. 27.

     Il tramutamento delle rendite nominative e miste in rendite al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione.

     La traslazione e il tramutamento delle rendite nominative e miste, consentiti in uno dei modi indicati dall'articolo precedente, si eseguiscono in base ad istanza e sul deposito del certificato d'iscrizione, e, nei primi due casi, anche dell'atto di consenso.

 

          Art. 28.

     Soltanto il titolare iscritto è ammesso a far dichiarazioni di traslazione o di tramutamento a tergo del certificato.

     A tale effetto è considerato come titolare il rappresentante, con firma, di società commerciali in nome collettivo o in accomandita semplice o di ditte e ragioni di commercio. Egli deve però sottoscrivere con la firma della ragione sociale susseguita dal proprio nome, cognome e paternità. La sua qualità deve essere confermata dall'ufficiale autenticante.

 

          Art. 29.

     Agli effetti della traslazione o del tramutamento di rendite nominative appartenenti ad enti di qualsiasi natura legalmente riconosciuti, il consenso potrà essere dato con la deliberazione stessa con la quale l'assemblea, il consiglio, o, in generale, l'organo competente abbia autorizzato l'operazione.

 

          Art. 30.

     La traslazione delle rendite nominative e miste, oltreché sul consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, potrà operarsi:

     a) in esecuzione di sentenza pronunziata contro il titolare della rendita o il suo erede o altro avente causa, che espressamente la ordini, sia passata in giudicato e sia accompagnata dal certificato d'iscrizione;

     b) in base a sentenza di fallimento;

     c) in base a sentenza di espropriazione.

 

          Art. 31.

     Le procure speciali per le traslazioni e per i tramutamenti delle rendite debbono essere rilasciate per atto pubblico notarile o per scrittura privata, con firma autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 22 del testo unico delle leggi, e debbono contenere l'espressa facoltà di operare la traslazione o il tramutamento della rendita.

     La facoltà di ritirare i titoli provenienti dalle dette operazioni si intende implicitamente accordata al mandatario, in mancanza di riserva in contrario.

 

          Art. 32.

     Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di alienare le rendite sul Debito pubblico, o, in genere, tutti indistintamente i beni sia mobili, sia immobili.

 

          Art. 33.

     Il procuratore non può farsi sostituire nei rapporti con l'Amministrazione del debito pubblico, se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante, a meno che non sia autorizzato ad alienare la rendita.

     Nel caso di sostituzione, oltre la procura principale, si deve depositare anche quella rilasciata dal primo procuratore.

 

          Art. 34.

     Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei certificati d'iscrizione devono esprimere:

     a) il trasferimento che il titolare fa della rendita rappresentata dal certificato;

     b) la quota che si trasferisce, qualora la cessione non comprenda la intera rendita;

     c) la persona o le persone alle quali è fatta la cessione.

     Le dichiarazioni di tramutamento devono indicare:

     1) la volontà del titolare di tramutare la rendita in altra al portatore;

     2) la quota che si vuole tramutar,e in caso di tramutamento parziale;

     3) la persona o le persone a cui si voglia dare la facoltà di ritirare le cartelle al portatore, quando il dichiarante non intenda ritirarle egli stesso.

     L'incarico dato dal titolare di ritirare le cartelle si ha per revocabile, salvo contraria dichiarazione.

     Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare, e, quando ne sia il caso, da quelle altre persone che debbono intervenire per autorizzarlo od assisterlo.

 

          Art. 35.

     L'agente di cambio accreditato ed il notaio, nell'autenticare le dichiarazioni di cessione o di tramutamento, debbono far constare:

     a) che i sottoscrittori sono da essi personalmente conosciuti;

     b) che le sottoscrizioni sono state fatte alla loro presenza;

     c) che il dichiarante è la identica persona designata nella intestazione del certificato, e cioè il titolare del medesimo, e che egli ha la piena capacità giuridica di alienare la rendita.

     Quando la dichiarazione sia sottoscritta da persone che intervengano per autorizzazione od assistere il titolare, l'agente di cambio o il notaio deve dichiarare che la conoscenza anche di esse, ed attestare la loro identità e capacità giuridica, la qualità nella quale intervengono, e che la firma fu da esse apposta in sua presenza.

     Per le dichiarazioni sottoscritte con la firma della ragione sociale, ai termini dell'art. 28, deve pure accertare che la persona la quale ha sottoscritto abbia qualità e veste per valersi di detta firma e per alienare la rendita intestata alla ditta o ragione di commercio titolare.

     Se nella intestazione il titolare sia designato come minore, e la titolare come maritata, l'agente di cambio od il notaio deve dichiarare espressamente il raggiungimento della maggiore età e la sopravvenuta vedovanza; in difetto di che il cambiamento di stato si dovrà provare cogli opportuni atti dello stato civile.

     Nelle autenticazioni deve essere indicata la data.

 

          Art. 36.

     La dichiarazione di cessione o traslazione, firmata a tergo del certificato di rendita, non può essere annullata, se non col consenso della persona a cui favore la rendita sia stata ceduta.

     La rinunzia agli effetti della dichiarazione di cessione o di traslazione può essere fatta sul certificato medesimo con dichiarazione a firma autenticata nei modi prescritti col precedente articolo.

     Quando poi nella dichiarazione attergata al certificato si riscontri un'alterazione qualsiasi nella designazione di un primo concessionario, per cui non se ne possa leggere chiaramente il nome, non si procede ad operazione alcuna, se non dopo che sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per tre volte, con intervallo di giorni dieci dall'una all'altra pubblicazione, tanto il fatto dell'alterazione, quanto il riassunto dell'istanza, e sempre che in tale periodo non siano state fatte regolari opposizioni circa l'istanza medesima.

 

          Art. 37.

     Quando nei casi di fallimento i creditori non posseggano il certificato d'iscrizione, il giudice può ordinare la traslazione o il tramutamento in base a dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione del debito pubblico per attestare la esistenza della rendita. La traslazione o il tramutamento non può però operarsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dall'art. 75 nei casi di perdita dei certificati nominativi.

 

Titolo IV

TRAMUTAMENTI E TRASLAZIONI

DELLE RENDITE PER CAUSA DI SUCCESSIONE

 

          Art. 38.

     Il decreto del tribunale o della Corte d'appello, da emettersi nei casi di successione, ai termini degli articoli 25 e 28 del testo unico delle leggi, deve contenere espressamente l'aggiudicazione della rendita agli eredi, legatari od altri aventi diritto, designandoli per nome, cognome, paternità, e determinando la quota a ciascuno di essi spettante.

 

          Art. 39.

     Il decreto del tribunale o della Corte d'appello deve essere pronunziato in Camera di consiglio su domanda degli interessati, corredata dal certificato di iscrizione e dai documenti necessari a giustificazione dei loro diritti.

 

          Art. 40.

     In caso di successione testamentaria, il diritto a succedere deve giustificarsi, avanti il tribunale, con la esibizione:

     1) dell'atto di morte del titolare della rendita;

     2) dell'atto di ultima volontà;

     3) di un atto giudiziale di notorietà con cui si dichiari:

     a) che il testamento che si presenta sia l'ultimo, incontestato e valido;

     b) che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi siano altri eredi necessari, ai quali la legge riservi una quota ereditaria.

     In caso di successione ab intestato, il diritto a succedere si giustifica con la esibizione:

     1) dell'atto di morte del titolare della rendita;

     2) di un atto giudiziale di notorietà, col quale si dichiari che non esistano disposizioni testamentarie e si indichi quali siano le persone chiamate alla successione intestata del titolare della rendita.

 

          Art. 41.

     Per le successioni aperte all'estero, il diritto di erede, di legatario od altro è giustificato con la produzione alla Corte d'appello di Roma dei documenti richiesti dalla legge nazionale del defunto a prova del diritto alla successione, e di quegli altri che la Corte stessa sia per ritenere necessari.

 

          Art. 42.

     Quando siasi verificata la successione del titolare, e, in seguito, quella dell'erede o di alcuno dei coeredi o di altri aventi causa dal titolare, basterà il decreto pronunziato dal tribunale del luogo in cui siasi aperta una delle successioni, a condizione che tenga conto di tutti i passaggi correlativi.

     Occorre però, in ogni caso, il decreto della Corte d'appello di Roma, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero.

 

          Art. 43.

     L'atto giudiziale di notorietà deve essere formato innanzi al pretore del luogo in cui si è aperta la successione, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei, a norma di legge.

     Ove l'ultimo domicilio del defunto sia stato all'estero, l'atto di notorietà può essere ricevuto dal console italiano, od anche sostituito da equivalente documento probatorio, redatto ai termini delle leggi del luogo.

     Se l'atto sia richiesto per una prova riguardante una rendita del valore capitale nominale non superiore alle L. 100, potrà anche essere ricevuto dal sindaco del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, sulla deposizione di due testimoni idonei a norma di legge.

 

          Art. 44.

     Oltre i documenti di cui agli articoli 40 e 41, che comprovano il diritto a succedere, debbono pure esibirsi, agli effetti dell'aggiudicazione della rendita, quegli altri atti o convenzioni, che possano aver modificata la condizione degli aventi diritto alla successione, e che il tribunale o la Corte di appello fosse per ravvisare opportuni.

     Quando il diritto a succedere non possa essere interamente giustificato, la rendita sarà mandata ad iscrivere a favore degli "aventi diritto alla eredità".

     In tal caso il certificato di iscrizione sarà consegnato a chi sia stato dal tribunale o dalla Corte di appello delegato a ritirarlo.

 

          Art. 45.

     Quando gli aventi diritto alla successione del titolare non posseggano il certificato, il decreto può essere pronunziato in base a dichiarazione di esistenza della rendita rilasciata dall'Amministrazione, come all'art. 37.

 

          Art. 46.

     Allorché nella successione abbiano interesse corpi morali, oltre ai documenti di cui agli articoli 40 e 41, devono esibirsi al tribunale quelli prescritti per l'accettazione dell'eredità o del legato.

     La menzione nel decreto del tribunale o della Corte di appello che tali atti siano stati esibiti, dispensa le parti dal presentarli anche all'Amministrazione del Debito pubblico.

 

          Art. 47.

     Potranno il tribunale o la Corte di appello, prima di pronunziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza, ordinare che, a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunzi giudiziari, od altrimenti, sia fatta di pubblica ragione, almeno nella sua sostanza la domanda da essi presentata, e prefiggere un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse, per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero da fare contro il suo accoglimento.

     Intervenendo opposizioni, e non potendosi stabilire l'accordo fra tutti gli interessati, verranno questi dal magistrato rimandati a provvedersi in via contenziosa.

 

          Art. 48.

     Sulla esibizione del decreto del tribunale o della Corte di appello, accompagnato dal certificato d'iscrizione, gli eredi, i legatari ed altri aventi diritto potranno ottenere la traslazione al loro nome nel modo dal decreto determinato.

     I nuovi titoli saranno consegnati agli aventi diritto, ovvero ai loro procuratori, ma tale consegna non potrà effettuarsi se non contestualmente a favore di tutti, salvo che alcuno di essi, con istanza a firma autenticata, aderisca alla consegna a favore degli altri dei titoli loro spettanti.

     Se poi la rendita, anche in parte, sia da tramutarsi al portatore, gli aventi diritto ad essa dovranno prestare il relativo consenso, salvo il disposto dell'articolo seguente.

 

          Art. 49.

     Qualora le quote di rendita assegnate ad alcuno dei successori comprendano frazioni non iscrivibili, per essere inferiori al minimo stabilito per il consolidato cui la rendita appartenga, il tribunale o la Corte di appello ordina l'iscrizione al portatore della parte non divisibile e l'alienazione di essa per mezzo di agente di cambio, con incarico ad esso di versare a ciascuno degli aventi diritto la quota spettantegli sulla somma ricavata.

 

          Art. 50.

     In caso di rendita gravata di vincolo o di ipoteca, od altrimenti non alienabile, in tutto o in parte, la rendita non suscettiva di divisione o di alienazione, è iscritta collettivamente al nome degli aventi diritto alla successione ed il certificato si rilascia a chi venga all'uopo designato con l'accordo delle parti o per disposizione del giudice.

 

          Art. 51.

     Quando il decreto sia stato pronunciato sulla esibizione di semplice dichiarazione di esistenza della rendita, la traslazione o il tramutamento ha luogo dopo esaurite, senza opposizioni, le formalità prescritte nel caso di perdita del certificato.

 

          Art. 52.

     Allorché dalle disposizioni testamentarie oppure dagli altri documenti prodotti risultino condizioni limitative della libera disponibilità della rendita ed il tribunale o la Corte d'appello ne abbia tenuto conto ordinando l'apposizione del vincolo relativo, questo sarà annotato senza che occorra il consenso formale delle parti.

 

          Art. 53.

     Le disposizioni di cui nei precedenti articoli sono da osservarsi anche relativamente alle rendite appartenenti o vincolate ad enti ecclesiastici soppressi, o gravate da vincoli per feudo, per fidecommesso od altrimenti, a favore dei successori, delle quali rendite debbasi procedere alla divisione, traslazione o svincolo, ai termini delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico o abolitive di detti vincoli.

 

          Art. 54.

     Nei casi di successione del cessionario della rendita, dell'aggiudicatario per sentenza, del creditore ipotecario o dell'usufruttuario, si applicano le stesse norme che regolano la successione del titolare della rendita.

 

          Art. 55.

     Le norme stabilite dagli articoli precedenti per il conseguimento del titolo legale a possedere saranno osservate, in quanto applicabili, anche nei casi, nei quali, trattandosi di rendite del valore capitale non superiore alle L. 2000, calcolato come all'art. 27 del testo unico delle leggi o di prorata di usufrutto non superiori a L. 2000 di cui all'art. 59 dello stesso testo unico, la prova della successione possa essere fornita direttamente alla Amministrazione del Debito pubblico.

 

Titolo V

VINCOLI ED IPOTECHE

 

          Art. 56.

     Le rendite nominative possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca in base:

     1) a consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, prestato in uno dei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22 del testo unico delle leggi;

     2) a sentenza, pronunziata contro il titolare, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o della ipoteca e che sia esibita insieme alla prova del passaggio in giudicato ed al certificato di rendita;

     3) a decreto del tribunale competente, nei casi di successione.

     Per gli enti morali e commerciali è sufficiente che il consenso sia dato esplicitamente con deliberazione dell'assemblea o del consiglio, o, in generale, dell'organo competente.

     Chi esibisca titoli al portatore può, con semplice istanza, chiedere che la relativa rendita sia tramutata al nome, e, contemporaneamente, annotata di vincolo od ipoteca.

 

          Art. 57.

     Le ipoteche per cauzioni di contabili dello Stato possono garantire così la gestione di un determinato impiego, come quella di altri impieghi dipendenti dalla stessa Amministrazione, ed anche la gestione delle persone che eventualmente possano sostituire il contabile nell'esercizio delle sue funzioni.

 

          Art. 58.

     Il vincolo e l'ipoteca non hanno effetto finché non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato; e non sono annotati, se non quando l'Amministrazione sia in possesso dell'atto di consenso o del provvedimento giudiziale relativo.

     Il semplice deposito dell'atto, senza la esibizione del certificato d'iscrizione, non pregiudica il diritto che il possessore di questo abbia potuto acquistare per effetto di cessione.

 

          Art. 59.

     Le annotazioni di vincolo o d'ipoteca riportano il contenuto sostanziale e la data dell'atto, da cui il vincolo e l'ipoteca abbiano origine.

     Quando vengano apposte successivamente alla iscrizione della rendita, esse sono autenticate dal capo della divisione del Gran libro e dal direttore generale, col visto per la Corte dei conti.

     Nelle annotazioni di vincolo o d'ipoteca non si fa riferimento ad atti che non siano stati depositati presso l'Amministrazione.

 

          Art. 60.

     Quando il vincolo e l'ipoteca sono iscritti, l'annotazione non può essere modificata, salvo che si tratti di rettificare errori materiali; diversamente, occorre il consenso della persona che vi abbia interesse, o dell'autorità competente.

 

          Art. 61.

     Nel caso di traslazione della rendita, il vincolo o l'ipoteca annotati si trasportano invariati sulle corrispondenti nuove iscrizioni, con menzione delle iscrizioni da cui provengono.

     Le rendite vincolate di usufrutto non possono, di regola, trasferirsi sotto altri numeri, senza che si presenti col certificato di proprietà anche quello di usufrutto.

     Qualora non sia possibile ottenere da parte dell'usufruttuario il deposito del certificato di usufrutto, può egualmente farsi luogo alla nuova iscrizione, rilasciando in corrispondenza a questa un nuovo certificato di usufrutto. Questo sarà trasmesso alla sezione di regia tesoreria provinciale, presso cui sia assegnato il pagamento della rendita, con incarico di consegnarlo all'usufruttuario, contro ritiro del vecchio certificato, allorché quest'ultimo sia presentato pel pagamento delle rate semestrali o per altra causa, e di dichiarare all'interessato che nessun pagamento può essere fatto sul vecchio certificato di usufrutto.

 

          Art. 62.

     L'usufrutto della rendita può consentirsi per un tempo indeterminato o per un tempo determinato.

     L'usufrutto per un tempo indeterminato è vitalizio o condizionato.

     Dall'atto costitutivo dell'usufrutto a tempo determinato deve risultare se, nel caso che l'usufruttuario muoia prima della scadenza del termine, il vincolo sia o meno continuativo a favore di altra persona, fino al compimento del termine stesso.

 

          Art. 63.

     Il vincolo o l'ipoteca annotati non impediscono che la rendita sia anche gravata di usufrutto, il cui godimento rimanga però subordinato agli effetti dell'annotazione preesistente.

     Le rendite annotate di usufrutto possono anche essere sottoposte ad altro vincolo o ad ipoteca. E' però richiesto il consenso dell'usufruttuario quando gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

 

          Art. 64.

     La rendita dotale intestata alla sposa può essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposta ad ipoteca con tutti gli effetti di legge.

     Similmente una rendita già sottoposta ad ipoteca o ad altro vincolo, quando sia costituita in dote, ed intestata alla sposa, può essere annotata anche del nuovo carattere attribuitole.

 

          Art. 65.

     La istanza per la rinnovazione delle ipoteche deve essere presentata alla Direzione generale o ad una delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, in doppio esemplare, nel termine di legge, e deve essere sottoscritta dal creditore ipotecario o suoi aventi causa, con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

     Essa deve contenere la specificazione della ipoteca da rinnovare, ma sarà produttiva di effetti anche se l'iscrizione indicata sia stata annullata, e la relativa rendita trasferita sotto altro numero, a favore dello stesso titolare o di altri.

     Un esemplare della domanda viene restituito al richiedente, munito di dichiarazione comprovante che l'ipoteca fu rinnovata.

 

          Art. 66.

     L'annotazione dell'avvenuta rinnovazione della ipoteca tanto sul Gran libro, quanto sul certificato di rendita, se questo venga presentato, è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e munita del visto del rappresentante della Corte dei conti.

     La dichiarazione di rinnovazione sull'esemplare della domanda da restituirsi agli interessati è firmata dal capo della divisione del Gran libro e munita del visto del direttore generale.

 

Titolo VI

CANCELLAZIONE DELLE ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI IPOTECA

 

          Art. 67.

     Il consenso per la cancellazione del vincolo o della ipoteca deve essere prestato in uno dei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 del testo unico delle leggi.

     Quando il consenso per la cancellazione dei vincoli sia dato con deliberazione di un ente morale o commerciale, e ciò risulti in modo esplicito dal relativo verbale di adunanza, non occorre altro formale consenso del rappresentante dell'ente interessato.

 

          Art. 68.

     I vincoli, in generale, si cancellano, senza che occorra speciale consenso:

     1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

     2) quando sia decorso il termine a cui siano stati espressamente limitati, sempre che non vi siano regolari diffide od opposizioni notificate all'Amministrazione.

     Le iscrizioni al nome di donne maritate, annotate di semplice vincolo dotale, sono rese libere sulla esibizione dell'atto di morte del marito, o della sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio, passata in giudicato, salvo i diritti dei terzi nascenti dalla legge o dal contratto dotale.

 

          Art. 69.

     La cancellazione del vincolo per usufrutto ha luogo, ad istanza della parte:

     a) se l'usufrutto è vitalizio: sull'esibizione dell'atto di morte dell'usufruttuario;

     b) se l'usufrutto è condizionato: sull'esibizione del documento che comprovi esser venuta meno la condizione;

     c) se l'usufrutto è a tempo determinato: allo scadere del termine o del trentennio;

     d) se l'usufrutto è annotato a favore di una persona e suoi aventi causa o di un ente morale: al termine del trentennio.

     La cancellazione del vincolo di usufrutto può eseguirsi anche quando sia avvenuta nella stessa persona la riunione delle qualità di usufruttuario e di proprietario della rendita.

     La cancellazione del vincolo di usufrutto può eseguirsi senza la presentazione del relativo certificato, e mediante la esibizione del solo certificato di proprietà.

 

          Art. 70.

     La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche sulle iscrizioni, che non debbano essere annullate, è fatta per mezzo di annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, ed è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro, e munita del visto del rappresentante la Corte dei conti.

 

Titolo VII

OPPOSIZIONI

 

          Art. 71.

     In nessun caso è ammesso sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie sulle iscrizioni di rendita al portatore.

     L'Amministrazione del Debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti soltanto il portatore di essi.

     I sequestri e gli altri impedimenti autorizzati od ordinati sui titoli di rendita al portatore potranno avere effetto soltanto nel caso in cui i titoli colpiti già si trovino presso l'ufficio al quale il sequestro o l'impedimento venga notificato.

 

          Art. 72.

     Dei sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita nominative e miste, nei casi ammessi dagli articoli 47 e 51 del testo unico delle leggi, se regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, è presa nota nel Gran libro, all'effetto di impedire il movimento della rendita o di sospenderne il pagamento.

     Qualora l'Amministrazione sia chiamata in giudizio e contemporaneamente diffidata di non eseguire un'operazione e di sospendere il pagamento degli interessi, si provvede come al comma precedente.

     All'infuori di questi casi e di tali modalità, l'Amministrazione non ha obbligo di apporre alcuna nota sul Gran libro, o di prendere qualsiasi provvedimento.

 

          Art. 73.

     In caso di perdita di un certificato di iscrizione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante od il suo erede, o chi abbia avuto in legato la rendita, può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, producendone domanda con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

     Uguale facoltà hanno:

     il cessionario di una rendita quando provi, con l'atto di cessione o con atto successivo, di aver avuta la tradizione del titolo di rendita, salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari di averlo egli stesso smarrito;

     l'aggiudicatario per sentenza, quando provi, con documenti autentici, di essere venuto legittimamente in possesso del certificato di rendita.

     Per gli enti morali e commerciali, la firma e la qualifica del rappresentante dei medesimi devono essere rispettivamente autenticate ed accertate dall'autorità competente.

 

          Art. 74.

     Qualora più siano i titoli di una rendita o gli aventi causa dal titolare, può anche uno solo di essi chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento degli interessi semestrali.

     Per ottenere gli altri provvedimenti, di che agli articoli seguenti, occorre invece che la istanza sia sottoscritta, con firma autenticata, da tutti i comproprietari della rendita.

 

          Art. 75.

     Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, nella quale il richiedente deve eleggere domicilio nel Regno, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso per tre volte nella Gazzetta Ufficiale, disponendo ad un tempo la sospensione del pagamento delle rate semestrali o trimestrali scadute o da scadere.

     Tale sospensione non è disposta quando la denunzia di smarrimento riguardi il solo certificato di nuda proprietà, oppure un certificato di rendita mista.

     Le pubblicazioni di smarrimento devono contenere l'annunzio che, trascorsi sei mesi dalla data della prima di esse nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, verrà emesso il nuovo certificato.

     Le richieste di pubblicazioni di smarrimento sono inviate mensilmente alla Gazzetta Ufficiale per la pronta pubblicazione, e, ad un tempo, alle Camere di commercio, per essere affisse nell'albo delle Borse rispettive, ed alla Cassa, presso la quale sia assegnato il pagamento della rendita, per l'affissione nei locali ove il pubblico abbia accesso.

 

          Art. 76.

     Qualora entro il periodo di sei mesi, da decorrere dalla data della prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si intenda far opposizione al rilascio del corrispondente certificato, si deve:

     1) notificare giudiziariamente l'opposizione a chi dichiarò la perdita del certificato, con elezione di domicilio, per parte dell'opponente, in Roma;

     2) depositare presso la Direzione generale del Debito pubblico l'atto di notificazione, di cui al numero precedente, e il certificato dichiarato smarrito.

     L'Amministrazione, ricevuti questi documenti, sospende le pubblicazioni che fossero ancora da farsi, e non procede ad altra operazione, sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati, o siasi pronunziata fra i medesimi sentenza, e questa abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

     Se poi l'opposizione provenga non da chi presenti il titolo, ma invece da chi pretenda di aver ragioni da far valere sulla iscrizione di rendita, in base all'art. 47 del testo unico delle leggi, non si sospendono le pubblicazioni che ancora dovessero farsi, ma, sebbene compiute le pubblicazioni stesse, e sebbene trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna, se non col consenso di tutti gli interessati, o in virtù di sentenza passata in giudicato.

 

          Art. 77.

     Le Camere di commercio e le Casse pagatrici, provvedono alla pubblicazione degli avvisi di smarrimento loro inviati, ne trasmettono alla Direzione generale del Debito pubblico la relativa attestazione, entro quindici giorni da quello in cui la pubblicazione abbia avuto luogo. L'attestazione della sezione di tesoreria deve essere vistata dal delegato del tesoro.

 

          Art. 78.

     Trascorsi i sei mesi, o se non siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, l'Amministrazione procede senz'altro ad una nuova iscrizione, previo annullamento della iscrizione precedente, ed emette il corrispondente certificato. La nuova iscrizione porta l'avvertenza di provenienza da quella il cui certificato sia stato dichiarato smarrito.

     Se però la denunzia di smarrimento sia stata fatta non dal titolare od in suo nome, ma dai suoi aventi causa, non potrà procedersi alla semplice rinnovazione della iscrizione e del certificato, ma dovrà chiedersi, sulla base dei documenti prescritti secondo i casi, la traslazione od anche il tramutamento della rendita a loro favore.

     Chi abbia denunciato lo smarrimento di un certificato, qualora lo rinvenga prima della emissione del nuovo titolo, deve darne notizia, per ogni effetto, all'Amministrazione, con atto a firma autenticata.

 

          Art. 79.

     Operata la nuova iscrizione, ed emesso il nuovo certificato, sarà, di fronte all'Amministrazione, considerato come virtualmente annullato e di nessun valore il certificato precedente.

 

          Art. 80.

     Le formalità prescritte e le procedure prevedute nel caso di perdita del certificato di piena proprietà valgono anche per la dichiarazione di perdita del certificato di usufrutto.

     Il rilascio del nuovo certificato può aver luogo sotto lo stesso numero di iscrizione della rendita.

     Al fine però di distinguerlo dal certificato precedente, da considerarsi come annullato, e di assicurare che i successivi pagamenti siano eseguiti esclusivamente sull'esibizione del certificato nuovo, sarà apposto su questo e sui relativi recapiti di pagamento, oltre ad analoga avvertenza, un bollo ad umido indicante l'avvenuta surrogazione.

 

          Art. 81.

     Qualora venga denunciato lo smarrimento di assegni provvisori nominativi, si procede in conformità di quanto è prescritto per lo smarrimento dei certificati di rendita, ma i nuovi assegni si emettono, riguardo agli interessi, con la stessa decorrenza di quelli smarriti.

 

          Art. 82.

     Nel caso di opposizione per lo smarrimento di un certificato di rendita mista, si osservano le stesse formalità stabilite per la perdita di certificati di rendita nominativa, senza differenza se vengano o non vengano presentate le cedole che avrebbero dovuto esservi annesse.

     Eseguite le pubblicazioni, senza che siasi fatta opposizione al rilascio del nuovo certificato, nel primo caso si procede alla nuova iscrizione, e si emette il corrispondente certificato, previo annullamento dell'iscrizione precedente; nel secondo si emette semplicemente il certificato provvisorio, di cui all'articolo 51 del testo unico delle leggi.

 

          Art. 83.

     Per emettere il certificato provvisorio di rendita mista, di cui all'articolo precedente, l'iscrizione è trasferita sopra uno speciale registro, e la precedente iscrizione mista non è più considerata come vigente se non al solo effetto del pagamento delle cedole relative, mentre il certificato che la rappresentava s'intende di pien diritto annullato.

 

          Art. 84.

     Le iscrizioni del registro speciale di cui all'articolo precedente indicano:

     1) il numero d'ordine che incomincia dall'unità per ciascuna categoria del consolidato, senza distinzione di serie;

     2) l'ammontare della rendita annua espressa in lettere e in cifre;

     3) il numero d'iscrizione della rendita mista da cui l'iscrizione provvisoria deriva;

     4) il semestre sino al quale inclusivamente sono state emesse le cedole sul certificato misto che rimase annullato;

     5) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona cui fu riconosciuto il diritto alla proprietà della rendita ed al ritiro a suo tempo, del nuovo titolo.

     Le iscrizioni provvisorie delle rendite miste portano le firme ed il visto di cui all'art. 5.

 

          Art. 85.

     I certificati provvisori delle rendite miste consistono nell'estratto delle iscrizioni del registro speciale di cui all'art. 83, e portano le stesse firme e lo stesso visto delle medesime.

     Essi sono in carta filigranata e muniti di bollo a secco.

 

          Art. 86.

     Le iscrizioni provvisorie di rendita mista si possono trasferire nei modi stabiliti per le iscrizioni nominative, e sono soggette ad opposizione nei casi e per gli effetti previsti dall'art. 51 del testo unico delle leggi.

     Esse però non si possono né dividere, né riunire, né può sulle medesime farsi annotazione di vincolo o di ipoteca.

 

          Art. 87.

     Quando siano scadute o si presentino le cedole relative all'iscrizione mista, per la quale sia stato emesso il certificato provvisorio, le iscrizioni provvisorie sono annullate, previo ritiro del relativo titolo, e le rendite sono, secondo i casi ed a richiesta della parte, reiscritte sui registri ordinari o convertite in iscrizioni nominative, o al portatore.

 

          Art. 88.

     Se il certificato di rendita nominativa o mista non sia stato smarrito, ma il titolare, o, per esso, chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento, ne sia stato indebitamente spossessato, deve notificarsi alla persona che lo detenga regolare atto, per diffidarla a consegnare il certificato stesso entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione da farsi come appresso, e per avvertirla che, trascorso tale termine senza la consegna, e senza regolari opposizioni, sarà proceduto a nuova iscrizione nel Gran Libro ed alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

     L'atto di diffida, con la relazione della eseguita notificazione, dovrà essere depositato presso la Direzione generale del Debito pubblico, con apposita istanza a firma autenticata.

     In base a tale istanza, l'amministrazione sospende il pagamento della rendita, se nominativa, e provvede alle pubblicazioni di un riassunto della diffida nei modi e termini stabiliti dall'art. 75.

     Basta, peraltro, una semplice istanza a firma autenticata, se non si conosca il detentore del certificato, per procedere alle pubblicazioni, come nei casi di perdita o smarrimento.

     Qualora, trascorso senza opposizioni il termine per le pubblicazioni, il titolo non venga consegnato, si procede come all'art. 78.

 

          Art. 89.

     Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in quello di fallimento, l'opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate d'interessi, quanto per la traslazione o il tramutamento delle rendite sempreché sia preventivamente autorizzata con provvedimento giudiziario e notificata direttamente al direttore generale del Debito pubblico.

     Quando, in tali casi, l'opposizione, debitamente autorizzata, colpisca una iscrizione di rendita mista, essa non vale ad impedire il libero pagamento delle cedole già emesse.

     Se poi si chieda la traslazione od il tramutamento della rendita ed il certificato non venga esibito, dovranno precedere le formalità prescritte dall'art. 82 per i casi di smarrimento.

 

          Art. 90.

     Durante il giudizio di espropriazione in virtù di ipoteca, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate d'interessi sulle rendite ipotecate.

 

          Art. 91.

     La risoluzione delle opposizioni deve essere pronunziata dal giudice.

     Essa può anche essere consentita in uno dei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22 del testo unico delle leggi o con semplice domanda munita di firma, autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

 

Titolo VIII

ESPROPRIAZIONE DELLE RENDITE

 

          Art. 92.

     In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione delle rendite o semplicemente la traslazione e il tramutamento delle medesime.

     Se l'operazione debba eseguirsi senza il deposito del certificato di iscrizione, essa è ordinata dal giudice in conformità di quanto è disposto dall'art. 37.

 

          Art. 93.

     Tanto nel caso di espropriazione in base ad ipoteca quanto nel caso di aggiudicazione per sentenza ai termini dell'art. 24 del testo unico delle leggi, il creditore può, mediante decisione del giudice, ottenere la traslazione in proprio favore di tutta la rendita o di parte di essa, ovvero l'alienazione e l'attribuzione del prezzo di una quota corrispondente all'ammontare del credito guarentito o riconosciuto.

 

          Art. 94.

     La decisione del giudice nel caso di espropriazione, deve, di norma, essere pronunziata sulla esibizione del certificato annotato dell'ipoteca.

     Quando il creditore non possegga il certificato, la decisione è pronunziata sopra una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione, attestante l'esistenza della rendita ipotecata.

 

          Art. 95.

     La rendita, nel caso che ne sia ordinata l'alienazione, è tramutata al portatore e la vendita ha luogo al prezzo di Borsa per mezzo di agente di cambio, al quale l'Amministrazione consegna le cartelle contro versamento del prezzo corrispondente.

     L'agente di cambio è delegato dal direttore generale, quando la nomina non ne sia stata fatta dal giudice.

 

          Art. 96.

     Quando l'espropriazione non colpisca l'intiera rendita, e il provvedimento del giudice non determini la parte di essa da espropriare, bensì il corrispondente capitale, l'Amministrazione, tenuto conto del prezzo corrente del titolo risultante dai listini della Borsa di Roma o di quell'altra, nel cui distretto la vendita debba essere eseguita, accerta l'ammontare della quota da trasferire, se trattasi di parziale trasferimento.

     Nel caso di alienazione parziale, determina detto ammontare, tenendo pur conto del periodo di tempo necessario per l'operazione, e del conseguente naturale aumento del corso in dipendenza dei maggiori interessi maturandi, dando incarico dell'operazione ad un agente di cambio.

     Qualora siavi qualche eccedenza nel prezzo si provvede come all'art. 98.

 

          Art. 97.

     In tutti i casi di espropriazione, se l'ammontare del credito possa essere coperto coll'importo di una o più rate d'interessi, il giudice ha facoltà di disporre di esse per la soddisfazione del debito, sino a concorrenza.

     In questo caso il giudice può nominare un delegato speciale per il ritiro del certificato di riscossione e distribuzione delle somme corrispondenti.

 

          Art. 98.

     Quando non tutta la somma ricavata dall'alienazione della rendita tramutata al portatore sia necessaria per soddisfare il debito e le spese occorse, la parte di prezzo rimanente, se libera, viene versata al titolare o a chi per esso, od anche depositata alla Cassa depositi e prestiti.

     Il residuo prezzo dell'espropriazione deve sempre essere versato alla Cassa medesima, quando non sia libero da vincolo.

 

          Art. 99.

     In caso di espropriazione parziale, la parte di rendita che non sia da alienarsi è reiscritta a favore del titolare e il nuovo certificato è consegnato all'esibitore del certificato precedente.

     Se però sia stato denunziato lo smarrimento del vecchio certificato, dovrà provvedersi alle pubblicazioni prescritte dall'art. 75 e attendersi, per la consegna del nuovo certificato, il termine ivi indicato.

 

          Art. 100.

     Qualora venga ordinata l'espropriazione di assegni provvisori nominativi, e si debba procedere alla loro alienazione, si provvede, mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti, la quale, per il relativo importo, emette speciale mandato a favore di chi di ragione.

     Qualora non si possa depositare l'assegno provvisorio, l'Amministrazione, in luogo di questo, emette un'attestazione di esistenza dell'iscrizione.

 

          Art. 101.

     L'annullamento delle iscrizioni delle rendite espropriate per effetto di ipoteca senza il deposito dei relativi certificati, è dall'Amministrazione fatto noto al pubblico mediante una sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed affissione di apposito avviso nelle Borse di commercio, e presso la Cassa pagatrice, senza però che la formalità di tale notificazione valga a sospendere qualsiasi operazione richiesta sulle rendite eventualmente sopravanzate. Essa è intesa solamente a far conoscere i certificati d'iscrizione che siano divenuti di nessun valore.

 

Titolo IX

CONTABILITA'

 

          Art. 102.

     Le assegnazioni pel servizio del Debito pubblico sono iscritte, per ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, in base alle competenze che si maturano dentro l'anno.

 

          Art. 103.

     Le riscossioni delle assegnazioni, al lordo della imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione, si fanno dal tesoriere centrale dello Stato, sopra mandati emessi dalla Direzione generale del tesoro, in base a richieste dell'Amministrazione del debito pubblico, la quale viene contemporaneamente accreditata del versamento delle assegnazioni nel rispettivo conto corrente.

     Ogni richiesta per riscossione di fondi è firmata dal direttore capo della ragioneria e porta il visto del direttore generale e quello del capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

 

          Art. 104.

     I pagamenti sono fatti per conto dell'Amministrazione del debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciale e dalla tesoreria coloniale, sotto il titolo di: "Fondi somministrati alla tesoreria centrale per conto dell'Amministrazione del debito pubblico".

     La tesoreria centrale eseguisce i pagamenti pei quali riceve speciale autorizzazione dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, con esclusione dei pagamenti al pubblico.

     All'estero i pagamenti sono fatti dagli istituti e dalle banche, che ne hanno speciale incarico, coi fondi loro forniti in conto corrente dal tesoro dello Stato.

     I pagamenti sono imputati a diminuzione del debito iniziale costituito dall'ammontare dei fondi anticipati dal tesoro con prelevamento dal conto corrente dell'Amministrazione del debito pubblico.

 

          Art. 105.

     La contabilità delle operazioni di cassa è regolata per mese.

     A tal fine, il tesoriere centrale presenta mensilmente, per mezzo della Direzione generale del tesoro, all'Amministrazione del debito pubblico, la situazione del conto corrente aperto presso la tesoreria centrale a favore dell'Amministrazione medesima, con la dimostrazione del fondo disponibile al termine del mese, da riportarsi nella situazione del mese successivo.

     La Direzione generale del debito pubblico, eseguiti gli opportuni riscontri, dà il proprio benestare o fa gli eventuali rilievi alla tesoreria centrale, pel tramite della Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 106.

     L'anno finanziario per la contabilità dell'Amministrazione del debito pubblico corrisponde a quello stabilito per l'esercizio del bilancio dello Stato.

 

          Art. 107.

     La contabilità dei pagamenti è distinta secondo le scadenze proprie di ciascun debito, salvi gli effetti dell'anticipazione dei pagamenti medesimi, autorizzata da leggi speciali od anche per disposizione del ministro del tesoro.

 

Titolo X

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE RENDITE

 

          Art. 108.

     Il pagamento degli interessi sulle rendite si eseguisce:

     a) nel Regno: dalle sezioni di r. tesoreria provinciale ed anche dalla tesoreria centrale nei casi previsti dall'art. 104;

     b) nella Eritrea: dalla tesoreria coloniale;

     c) all'estero: dalle case bancarie particolarmente incaricate.

 

          Art. 109.

     Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate al portatore o miste, salvo anticipazione ammessa da leggi speciali, ovvero ordinata per disposizione ministeriale, si fa, alle scadenze stabilite, sulla consegna delle cedole, accompagnate da distinta sottoscritta dall'esibitore, con l'indicazione della data e del domicilio.

     Deve presentarsi separata distinta per le cedole di ciascun consolidato, con l'indicazione della relativa scadenza.

     Le cedole debbono essere descritte in ordine progressivo per valore e per numero di iscrizione, e del loro ammontare deve essere fatto il riepilogo con la indicazione della somma da pagarsi. Questa, quanto alle rendite del consolidato 3%, dovrà essere indicata al netto.

     Le distinte di cui al presente articolo, e quelle di cui al successivo art. 111, vengono conservate dalle sezioni di r. tesoreria e dalle case pagatrici almeno per un quinquennio.

 

          Art. 110.

     Le cedole estinte sono, dagli agenti pagatori, annullate mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dall'Amministrazione.

     Le cedole estinte, che non siano annullate nei modi prescritti, e vengano nuovamente pagate, rimangono a carico del cassiere che abbia fatto il primo pagamento.

 

          Art. 111.

     Il pagamento degli interessi sulle rendite consolidate nominative si eseguisce, salva anticipazione ordinata come all'art. 60 del testo unico delle leggi, alle scadenze stabilite, all'esibitore dei certificati d'iscrizione, e contro di lui quietanza, dalle Casse presso le quali il pagamento stesso sia assegnato.

     All'atto del pagamento, nel compartimento del certificato relativo alla rata pagata, viene impresso un bollo a calendario, con la leggenda "pagato" e con la indicazione della città ove abbia luogo il pagamento.

     Quando siano da riscuotere rate di rendite dello stesso consolidato su più certificati, l'esibitore di essi deve accompagnarli con una distinta come all'art. 109.

     Se la omissione del bollo a tergo del certificato abbia dato luogo ad un secondo pagamento, questo rimane a carico del contabile che abbia eseguito il primo.

 

          Art. 112.

     La riscossione degli interessi sulle rendite nominative può essere riservata dal titolare a sé stesso, ovvero delegata a persona all'uopo indicata o anche così a sé stesso, come alla persona delegata.

     La condizione del pagamento personale si fa risultare con apposito annotamento sulla iscrizione e sul relativo certificato, e può essere chiesta nella istanza di tramutamento di rendite al portatore. Le richieste, per apporre tali annotamenti su rendite già iscritte, come pure quelle per cancellarli in qualsiasi caso, debbono essere fatte da chi vi abbia interesse nei modi prescritti per il vincolo e per lo svincolo delle rendite, e debbono essere accompagnate dal certificato.

 

          Art. 113.

     Il pagamento delle rendite, allorché sia sottoposto a speciali condizioni, annotate sulla iscrizione e sul certificato, non può aver luogo senza che consti dell'adempimento di esse.

 

          Art. 114.

     Per le rendite vincolate di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul certificato di proprietà.

 

          Art. 115.

     Quando l'usufrutto è vitalizio, il pagamento delle rate di rendita ha luogo sulla esibizione del certificato d'usufrutto, e, di regola, sulla presentazione a deposito dell'attestazione di esistenza in vita dell'usufruttuario, rilasciata dall'autorità competente, ai termini degli articoli 402 (comma 1 e 4 a 6), 403 e 404 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     Se l'usufrutto sia annotato a favore di più persone congiuntamente, basta la produzione dell'attestato di esistenza in vita di uno degli usufruttuari.

     Se l'usufrutto sia condizionato, devesi produrre la prova che la condizione continua a sussistere.

     Le rate d'usufrutto a tempo determinato, fino alla scadenza del termine, sono pagabili liberamente all'esibitore del certificato, salvo disposizione in contrario.

     Anche l'usufruttuario può dichiarare di voler riscuotere la rendita o personalmente, ovvero a mezzo di mandatario; in tal caso se ne fa l'annotamento come all'art. 112.

 

          Art. 116.

     Per gli interessi da pagarsi agli eredi dell'usufruttuario defunto, quando trattasi di somma inferiore alle L. 100, l'atto di notorietà, richiesto dall'art. 59 ultimo comma del testo unico delle leggi, potrà essere ricevuto dal sindaco.

 

          Art. 117.

     Quando l'Amministrazione proceda alla cancellazione del vincolo di usufrutto, con effetto nel semestre o trimestre in cui il vincolo sia cessato, il pagamento delle quote di interessi corrispondenti sarà eseguito alla scadenza con buoni.

     In tal caso, se, per effetto dell'operazione da eseguirsi, siano da rilasciarsi titoli al portatore o misti, sarà da essi staccata e trattenuta la relativa cedola; se, invece, saranno da rilasciarsi certificati nominativi, si annullerà il corrispondente compartimento a tergo, apponendo sul certificato stesso analoga avvertenza.

 

          Art. 118.

     Il pagamento delle rendite nominative viene assegnato sulla Cassa indicata nella domanda, e, mancando tale indicazione, sulla Cassa del capoluogo della Provincia, nella quale abbia domicilio il titolare.

     Per ottenere che il pagamento venga trasferito su altra Cassa deve farsene domanda alla Direzione generale dal titolare o dal possessore del certificato, con la indicazione dell'ultima rata riscossa.

     Se la domanda è fatta dal titolare, basta che la verità della firma sia accertata dal sindaco o da altro pubblico funzionario. Se è fatta dal possessore del certificato, occorre soltanto che il possesso sia accertato dal funzionario medesimo.

 

          Art. 119.

     Le cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie decennale delle cedole, vengono rinnovate a domanda dell'esibitore.

 

          Art. 120.

     I certificati nominativi, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, vengono, su semplice domanda del possessore, o muniti di un nuovo mezzo foglio di compartimenti, che ne forma parte integrante, ovvero rinnovati.

     Quando anche sul mezzo foglio aggiunto siano esauriti i compartimenti, il certificato si rinnova con lo stesso numero d'iscrizione, ma con la menzione della rinnovazione, e con le firme del direttore generale, del capo divisione del Gran libro e del rappresentante la Corte dei conti del tempo in cui avvenga la rinnovazione stessa.

     Dell'emissione del nuovo certificato o dell'aggiunta del mezzo foglio, si prende nota al Gran libro.

 

          Art. 121.

     I certificati di usufrutto, sui quali siano esauriti i compartimenti per il pagamento degli interessi, si rinnovano sotto lo stesso numero d'iscrizione e per un altro decennio, o per il tempo ancora occorrente alla cessazione dell'usufrutto, se a tempo minore di un decennio.

     La domanda può essere fatta da chi sia in possesso del certificato di usufrutto.

 

          Art. 122.

     I certificati misti sprovvisti di cedole si rinnovano ad istanza del titolare o del suo procuratore.

     La firma dell'istante deve essere autenticata, allo scopo di accertarne la identità personale, la condizione civile e la capacità giuridica.

 

          Art. 123.

     Per il pagamento delle rendite nominative, l'Amministrazione forma un ruolo generale delle iscrizioni, distintamente per ciascuna specie di consolidato. In corrispondenza ad esso forma inoltre tanti fogli di ruolo, quante sono le iscrizioni, e li spedisce alle Casse presso le quali il pagamento si trovi assegnato.

     I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale, dal direttore capo della ragioneria e dal rappresentante la Corte dei conti, e contengono ciascuno un solo articolo di credito, indicante il numero di iscrizione della rendita, l'intestazione di essa, l'importo annuo e la rata semestrale o trimestrale da pagare. Per il consolidato 3 per cento la indicazione della rata semestrale sarà fatta al lordo e al netto. Sono riportate, inoltre le speciali condizioni, alle quali il pagamento sia eventualmente sottoposto, ed a tergo sono indicate le rate per cui ciascun foglio deve servire a pagare gli interessi, con appositi spazi di contro ad esse, nei quali i tesorieri debbono annotare la data del pagamento, ed il nome e cognome del percipiente.

 

          Art. 124.

     I fogli di ruolo sono conservati dalle Casse pagatrici fino a che la Direzione generale non li abbia richiamati, oppure non siano su di essi esauriti gli spazi per l'annotamento dei pagamenti rateali.

     Ciascuna Cassa effettua solamente i pagamenti sulle rendite, delle quali conservi il foglio di ruolo mobile con lo spazio necessario ad annotarvi il pagamento stesso e per le sole rate scadute entro l'ultimo quinquennio.

 

          Art. 125.

     Al pagamento delle rate d'interessi, rimaste insolute all'atto dell'annullamento di iscrizioni, sia al portatore, che nominative, per effetto di operazioni richieste, si provvede con buono a favore di chi abbia la facoltà di ritirare i nuovi titoli, salvo contraria istanza.

     In egual modo si provvede quando il pagamento di rate scadute non possa eseguirsi dalle Casse pagatrici sulla esibizione delle cedole e dei certificati, ai termini dei precedenti articoli, e per il pagamento di interessi resi esigibili su assegni provvisori.

     Tali buoni sono firmati dal direttore generale e dal capo della ragioneria, sono muniti del bollo dell'Amministrazione, del visto e del bollo della Corte dei conti, e sono pagabili esclusivamente sulla Cassa nei medesimi indicata.

     Per il pagamento di tali buoni sono applicabili le norme stabilite per i mandati dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 126.

     Le sottoscrizioni sulle distinte e quelle per quietanza debbono essere fatte in modo leggibile ed in disteso, per nome e cognome, con l'indicazione del domicilio. I contabili pagatori possono rifiutare il pagamento a chi non si uniformi a questa disposizione.

 

Titolo XI

PRESCRIZIONE

 

          Art. 127.

     Le rate di rendita colpite dalla prescrizione quinquennale sono devolute al tesoro dello Stato.

     Nel caso della prescrizione trentennale, la rendita rimane estinta al compimento del trentennio, e le rate anteriori prescritte sono parimente devolute al tesoro.

 

Titolo XII

DEBITI PERPETUI INCLUSI SEPARATAMENTE

E NON INCLUSI NEL GRAN LIBRO

 

          Art. 128.

     Le rendite dei debiti perpetui inclusi separatamente nel Gran libro e di quelli non inclusi, sono rappresentate soltanto da iscrizioni nominative.

     Esse possono essere di qualunque somma, ad eccezione di quelle relative al debito "26 marzo 1885", le quali non possono oltrepassare la somma di L. 1000 ciascuna.

     In corrispondenza alle iscrizioni originarie sono rilasciati certificati nominativi conformi a quelli che si emettono per le rendite consolidate, ad eccezione delle iscrizioni dei debiti "Assegni diversi modenesi" e "Corpi morali di Sicilia", che non sono rappresentate da verun titolo.

 

          Art. 129.

     Le disposizioni del titolo II circa la decorrenza degli interessi sulle nuove iscrizioni di rendite consolidate nominative e circa la forma e l'intestazione delle medesime e dei corrispondenti certificati, sono applicabili alle iscrizioni ed ai titoli nominativi dei debiti considerati nel presente titolo, tenuto conto, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, delle scadenze stabilite rispettivamente per ciascun debito.

 

          Art. 130.

     Le rendite considerate in questo titolo possono riunirsi o dividersi, con la osservanza delle formalità stabilite per siffatte operazioni su rendite consolidate, salvo la limitazione di cui al precedente art. 128 per il debito "26 marzo 1885".

 

          Art. 131.

     Le rendite perpetue possono trasferirsi, a norma di quanto si opera per quelle consolidate e con l'osservanza delle medesime formalità:

     a) in base a consenso del titolare o dei suoi eredi o aventi causa;

     b) in forza di sentenza;

     c) in dipendenza di successione;

     d) per causa di fallimento;

     e) per espropriazione, in virtù d'ipoteca o vincolo.

 

          Art. 132.

     Le sentenze che, in conformità al precedente articolo, lettera b), autorizzino la traslazione di rendite del "Debito dei corpi morali di Sicilia" e del debito "Assegni diversi modenesi" non rappresentate da titoli, sono emesse in base alla dichiarazione da rendersi dalla Direzione generale, giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile al Capo V, Titolo II del Libro II, osservata la disposizione dell'art. 52 del testo unico delle leggi per la citazione dell'Amministrazione.

     In tutti gli altri casi, le sentenze o decreti dell'autorità giudiziaria, che autorizzino la traslazione di dette rendite e di quelle degli altri debiti perpetui, quando non se ne posseggano i certificati, sono emessi in base a dichiarazione da rilasciarsi dalla Direzione generale, ai termini degli articoli 37, 45 e 94.

 

          Art. 133.

     Le rendite considerate in questo titolo possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca, in base al consenso del titolare o del suo legittimo rappresentante o procuratore, in base a sentenza, ovvero, nei casi di successione, in base a decreto del tribunale competente.

     Per l'annotazione e la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche saranno osservate le formalità stabilite nel Titolo IV del testo unico delle leggi e nei Titoli V e VI del presente regolamento, salvo, per le rendite dei debiti "Corpi morali di Sicilia" o "Assegni diversi modenesi", le modificazioni dipendenti dalla mancanza dei corrispondenti certificati.

 

          Art. 134.

     Le iscrizioni di rendita del "Debito feudale modenese" e dei debiti "Comuni di Sicilia", "Creditori legali napoletani" e "26 marzo 1885", non sono soggette ad opposizioni, sequestri od esecuzioni, se non nei casi in cui siffatti provvedimenti siano ammessi per le rendite consolidate, e con l'osservanza delle formalità stabilite nel Titolo V del testo unico delle leggi e nei Titoli VII e VIII del presente regolamento.

 

          Art. 135.

     Le sentenze od i provvedimenti che dispongono l'espropriazione delle rendite, mediante alienazione di esse, debbono contenere l'indicazione dell'agente di cambio, cui sia affidato l'incarico di provvedere a siffatta alienazione e di versarne il prezzo a chi di ragione.

     Se l'espropriazione si faccia nell'interesse della pubblica Amministrazione, provvederà la Direzione generale all'alienazione, in analogia a quanto dispone l'art. 50 del testo unico delle leggi.

 

          Art. 136.

     Le rendite del "Debito feudale modenese", del "Debito dei comuni di Sicilia" e di quello "26 marzo 1885", sono pagabili, in rate uguali semestrali, che scadono, per il primo, l'8 febbraio, e l'8 agosto e, per gli altri, il 1° gennaio ed il 1° luglio.

     Le rendite del debito dei "Creditori legali napoletani" sono pagabili, a rate trimestrali, scadenti il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, e quelle del "Debito dei corpi morali di Sicilia" a rate quadrimestrali alle scadenze 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre.

     Le rendite del debito "Assegni diversi modenesi" sono pagate a rate annuali che scadono al 1° gennaio.

 

          Art. 137.

     Per il pagamento delle rendite perpetue, la Direzione generale provvede le delegazioni del tesoro, per ciascun debito, di un registro partitario, che contiene le iscrizioni il cui pagamento è assegnato presso le rispettive sezioni di tesoreria.

     Nel detto registro ogni rendita è iscritta con un numero ordinale proprio corrispondente al numero ordinale del ruolo generale, conservato, per ciascun debito, dalla Direzione generale, e sul quale sono annotate tutte le iscrizioni di rendita, distinte secondo la tesoreria presso cui sono pagabili.

     Le modificazioni da operarsi, per trasporto di pagamento, o per altra causa, sul registro partitario, sono disposte dalla Direzione generale, con speciale nota di variazione.

     La parificazione fra le scritture delle delegazioni con quelle della Direzione generale ha luogo mediante appositi prospetti rimessi da quest'ultima alla fine del periodo di maturazione di ciascuna rata di rendita.

 

          Art. 138.

     Le delegazioni del tesoro, in base al registro partitario, predispongono, alle scadenze stabilite, gli ordini di pagamento relativi alle rate d'interessi da pagarsi e li trasmettono alle rispettive sezioni di tesoreria.

     Queste eseguiscono il pagamento all'esibitore del certificato di rendita, previo riscontro del titolo con l'ordine emesso dalla delegazione, e contro quietanza sull'ordine stesso.

     All'atto del pagamento, il tesoriere appone, a tergo del certificato di rendita, nel compartimento relativo alla rata di cui trattasi, il timbro a calendario della tesoreria con la leggenda "pagato".

     Per le rendite del "Debito dei corpi morali di Sicilia" e del "Debito assegni diversi modenesi", il pagamento degli interessi è eseguito alla persona o alle persone indicate nell'ordine emesso dalla delegazione e contro quietanza di esse.

     Le sezioni di tesoreria comunicheranno poi periodicamente alle rispettive delegazioni un elenco degli ordini pagati, e le delegazioni, prima di rimetterli alla Direzione generale, ne prenderanno nota sul registro partitario.

 

          Art. 139.

     La disposizione dell'art. 59 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico e tutte le altre disposizioni del precedente Titolo X, circa il pagamento delle rendite consolidate, sono applicabili anche al pagamento delle rendite considerate in questo titolo, in quanto non si oppongano alle disposizioni dei precedenti articoli 136, 137 e 138 e tenuto conto, per le rendite dei debiti "Corpi morali di Sicilia" e "Assegni diversi modenesi" delle modificazioni dipendenti dalla mancanza dei corrispondenti certificati.

 

Titolo XIII

DEBITI REDIMIBILI INCLUSI SEPARATAMENTE

E NON INCLUSI NEL GRAN LIBRO

 

          Art. 140.

     Le rendite del debito redimibile 3.50 per cento netto, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, si distinguono in categorie, ognuna per l'importo di L. 150 milioni di capitale, designate con numero ordinale progressivo a lettere romane, e comprendenti ciascuna 300 mila obbligazioni da L. 500 numerate da 1 a 300 mila.

     Le rendite del debito redimibile 3 per cento netto, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228, si distinguono in categorie, ognuna per l'importo di L. 175 milioni di capitale, designate con numero ordinale progressivo a lettere romane, e comprendenti ciascuna 350 mila obbligazioni da L. 500 numerate da 1 a 350.000.

     Le obbligazioni comprese in ogni categoria, tanto del 3.50, quanto del 3 per cento, possono essere unitarie e multiple per il rispettivo valore, in conto capitale, di L. 500, 2500, 5000, 10.000 e 20.000.

     Pel debito 3 per cento possono emettersi titoli summultipli da L. 100.

     Per il pagamento degli interessi semestrali, le obbligazioni del 3.50 per cento sono fornite di 50 cedole, e quelle del 3 per cento di 20 cedole.

 

          Art. 141.

     Le rendite degli altri debiti redimibili, inclusi separatamente e non inclusi nel Gran libro, sono parimenti rappresentate da obbligazioni al portatore per valori, in conto capitale, unitari e multipli, stabiliti dai rispettivi atti di origine.

     Le obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere urbano, per il risanamento della città di Napoli, per le strade ferrate del Tirreno, per le ferrovie livornesi, centrale toscana e Lucca-Pistoia, sono divise per serie o per emissione.

     Sono egualmente distinte in serie le obbligazioni emesse, in base alla legge 27 aprile 1885, n. 3018 (serie III), dalle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, passate poi a carico dello Stato.

 

          Art. 142.

     Le obbligazioni al portatore consistono in un titolo nel quale si indicano la specie del debito, la legge o l'atto di creazione, il numero d'ordine e la data della iscrizione, la serie, la categoria o la emissione, il valore capitale, l'interesse annuo e la decorrenza del godimento.

     Sono munite dei bolli e delle firme, a mano o a fac-simile, prescritte per le cartelle del consolidato dall'art. 5, ed hanno annesso un foglio di cedole per la riscossione degli interessi.

     Le obbligazioni od azioni emesse da Società o compagnie private, e poi passate a debito dello Stato, rimangono in circolazione coi segni distintivi e con le firme in origine stabiliti. Occorrendo di surrogarle, i nuovi titoli porteranno il bollo e le firme prescritte per gli altri titoli di Debito pubblico.

 

          Art. 143.

     Le obbligazioni od azioni al portatore, per un determinato valore, unitario, multiplo o summultiplo, che costituiscono i debiti redimibili, non possono riunirsi o dividersi per formarne altre al portatore, di valore diverso, ad eccezione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.

 

          Art. 144.

     Le obbligazioni emesse originariamente al portatore, dei debiti redimibili 3.5 e 3 per cento netto, di cui all'art. 140, e quelle dei debiti indicati negli articoli 66 e 67 (penultimo comma) del testo unico delle leggi, nonché le azioni al portatore per le ferrovie Cavallermaggiore-Bra e Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, possono, previo il loro annullamento, ed in base a semplice domanda dell'esibitore, essere tramutate in certificati di iscrizione al nome, con l'osservanza delle norme stabilite per le rendite consolidate.

     Possono anche essere rilasciati, distintamente per ogni debito, certificati d'iscrizione al nome cumulativi, rappresentanti, al massimo, 40 obbligazioni od azioni di valore uguale, e cioè, tutte unitarie o del medesimo multiplo o summultiplo, senza distinzione di serie e di categoria.

     Parimente, le obbligazioni ferroviarie adriatiche, mediterranee e sicule, possono, se del medesimo valore, essere comprese in un unico certificato, fino al massimo di 40 obbligazioni, anche se appartenenti a rete diversa.

     I registri dei vari debiti redimibili al nome, sono tenuti senza distinzione delle reti, serie o categorie delle quali siano composti.

 

          Art. 145.

     Tanto i certificati semplici, quanto quelli cumulativi, sono in carta filigranata e nella prima facciata contengono l'estratto dei relativi registri, i bolli, le indicazioni della decorrenza e della data di emissione, e le firme prescritte per i certificati della rendita consolidata, da apporsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

     I certificati semplici contengono l'indicazione dei numeri ordinali e del valore della obbligazione od azione unitaria, multipla o summultipla, da essi rappresentata, e, nella quarta facciata, hanno, al massimo, 50 compartimenti per il pagamento degli interessi, ad eccezione di quelli riguardanti le azioni infruttifere Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.

     I certificati cumulativi contengono inoltre, nella terza facciata, 40 compartimenti da servire per la descrizione dei titoli da essi rappresentati e per l'indicazione, con timbro ad umido, dei singoli rimborsi operati con mandati speciali, nonché un determinato numero di compartimenti per lo sviluppo del conto di riduzione del certificato, sia per il capitale, sia per gli interessi, in dipendenza degli avvenuti rimborsi.

 

          Art. 146.

     I certificati nominativi possono, su richiesta del titolare, o di chi per esso, e, quando non siano affetti da vincoli differenti, accumularsi in un numero minore di certificati od anche in uno solo, purché sia osservato il limite massimo stabilito nel precedente articolo.

     Possono, inoltre, in conformità di quanto si opera per i titoli di rendite consolidate, e con l'osservanza delle medesime formalità, salvo le maggiori agevolezze ammesse dagli atti di creazione o di assunzione, trasferirsi, tramutarsi nuovamente in titoli al portatore e sottoporsi a vincoli o ad ipoteche. In tutti i casi debbono però rimanere invariati e costanti i numeri ordinali e il valore unitario, multiplo o summultiplo, dei titoli al portatore di originaria emissione rappresentati dai certificati sui quali si opera.

     I certificati cumulativi possono anche, a richiesta del titolare o di chi per esso, essere trasformati in più certificati di minor valore, rispettata sempre l'unità di ciascun titolo al portatore in essi compreso.

 

          Art. 147.

     Su richiesta di enti o di privati la Direzione generale potrà, riconosciutane l'opportunità, emettere libretti nominativi speciali per partite dei debiti redimibili, ammessi dalla legge al tramutamento al nome.

     Ogni libretto dovrà comprendere, entro il limite massimo di 10 milioni di lire in conto capitale, non meno di 400 obbligazioni, tutte appartenenti al medesimo debito e di pari valore; e sarà emesso, osservate le disposizioni delle leggi sulla tassa di bollo, in corrispondenza ad iscrizioni nominative accese nel Gran Libro, con le sole indicazioni relative al numero ed all'ammontare complessivo, in capitale ed interessi, delle obbligazioni per esso presentate ed annullate, alla intestazione ed ai vincoli eventuali.

     I libretti, oltre a queste indicazioni, conterranno anche quelle relative alla serie o categoria ed al numero ordinale delle obbligazioni, ed alla decorrenza degli interessi relativi.

     Una copia conforme di ogni libretto sarà conservata dalla Direzione generale come parte integrante del Gran Libro, ed altra copia sarà depositata presso la Corte dei conti.

 

          Art. 148.

     I libretti speciali potranno essere diminuiti nel loro importo complessivo, entro il suindicato numero minimo dei titoli, per effetto di parziale tramutamento, od anche accresciuti nel loro importo totale, entro il limite massimo suindicato, mediante la presentazione, l'annullamento e l'aggiunta di altre obbligazioni della stessa specie, e, inoltre, annotati di vincolo o di ipoteca coll'osservanza delle norme generali stabilite per le operazioni della specie sulle iscrizioni nominative.

     Ad ogni variazione per aumento o diminuzione dei libretti sarà annullata la iscrizione corrispondente al Gran Libro e riaccesa sotto altro numero per la somma, in capitale ed interessi, risultante dalla operata variazione.

     Il numero delle nuova iscrizione sarà riportato sul libretto.

     Al pagamento degli interessi semestrali sui titoli compresi nei libretti speciali, e dei capitali per effetto di sorteggio, sarà provveduto con mandato diretto dall'Amministrazione a favore dell'intestatario o di chi lo rappresenti.

     Le altre modalità per la emissione e funzionamento dei libretti speciali saranno stabilite con decreto Ministeriale.

 

          Art. 149.

     Le norme che disciplinano la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche, gravanti le rendite consolidate, sono applicabili anche alle rendite di cui nel precedente art. 144.

 

          Art. 150.

     Gli interessi dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto e quelli dei titoli del prestito Blount, dell'Asse ecclesiastico, della strada ferrata Torino-Novara e della ferrovia Vittorio Emanuele, sono pagati il 1° aprile e 1° ottobre.

     Gl'interessi dei titoli della ferrovia Lucca-Pistoia sono pagati il 1° marzo e 1° settembre.

     Quelli dovuti per tutti gli altri debiti redimibili sono pagati il 1° gennaio e 1° luglio.

     Per le azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra è corrisposta un'annualità fissa con scadenza al 1° gennaio.

 

          Art. 151.

     Il pagamento degli interessi sui titoli, al portatore e nominativi, sarà effettuato nel Regno, presso tutte le sezioni di r. tesoreria provinciale.

     Gl'interessi, sui titoli al portatore dei debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto, saranno altresì pagabili a Parigi, Londra, Berlino e Vienna, in conformità e con le norme stabilite per il pagamento all'estero delle rendite consolidate.

     Per i titoli al portatore degli altri debiti redimibili, che siano pagabili anche fuori del Regno, saranno osservate le norme stesse, salvo che sia disposto diversamente nei rispettivi atti di creazione.

 

          Art. 152.

     Per provvedere al pagamento degli interessi sui titoli nominativi, la Direzione generale, alle scadenze stabilite, predispone per ogni sezione di r. tesoreria, appositi ordini.

     In questi si indicano, oltre i numeri dei certificati e la loro intestazione, la rata cui si riferiscono e la somma da pagare, al netto delle ritenute per imposte e tasse cui fossero soggetti. Essi contengono infine la data, le firme del capo della ragioneria e del direttore generale e il visto del rappresentante la Corte dei conti.

     Gli ordini sono inviati dalla Direzione generale alle delegazioni del tesoro, le quali, munitili del loro visto, li rimettono alle rispettive sezioni di r. tesoreria. Queste ne eseguiscono il pagamento all'esibitore dei certificati, previo riscontro dei titoli con l'ordine, e contro quietanza sul medesimo, apponendo nei compartimenti relativi dei certificati il timbro a calendario della tesoreria con la leggenda: Pagato.

 

          Art. 153.

     Le norme contenute nel titolo X relative al pagamento delle rendite consolidate al portatore e nominative, saranno altresì applicabili al pagamento delle rendite considerate nel presente titolo, in quanto non si oppongano alle disposizioni dei precedenti articoli.

 

          Art. 154.

     I debiti considerati nel presente titolo si estinguono, per ammortamento graduale, secondo le speciali norme stabilite nei rispettivi atti di creazione.

     L'estinzione si eseguisce di regola per sorteggio, e soltanto per le obbligazioni del prestito Blount e delle ferrovie del Tirreno è ammesso l'ammortamento a mezzo dell'acquisto diretto al valore di Borsa, quando il prezzo dei titoli sia al di sotto della pari.

     Ad ogni obbligazione sorteggiata dai canali Cavour e della ferrovia centrale Toscana, oltre il rimborso del capitale, è assegnato anche un premio determinato da speciali convenzioni.

 

          Art. 155.

     I sorteggi si operano estraendo da apposite urne, altrettante schede, tra quelle immessevi in rappresentanza delle obbligazioni od azioni comprese in ciascun debito, o in ciascuna categoria o serie di ogni singolo debito, quante ne occorrano per raggiungere il numero dei titoli da estrarre, giusta le rispettive quote di ammortamento.

     L'estrazione si eseguisce in un locale della Direzione generale aperto al pubblico, alla presenza del direttore generale o di chi per esso, del direttore capo della divisione del Gran libro o di chi per esso, e del rappresentante della Corte dei conti, i quali ne stendono apposito verbale.

     La data della estrazione è resa nota mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale 15 giorni prima, qualora non sia stabilito altro termine speciale nell'atto di origine.

     Per il debito redimibile 3.50 per cento netto, i sorteggi si compiono, invariabilmente, e per tutte le categorie, nella prima decade di febbraio; per il debito redimibile 3 per cento netto si compiono, per ciascuna categoria, nel periodo determinato dal relativo decreto Reale di creazione; per tutti gli altri debiti, si fanno nelle epoche stabilite nei rispettivi atti di creazione.

 

          Art. 156.

     Compiute le operazioni di sorteggio, si procede alla chiusura delle urne, assicurandone la serratura, con un nastro trasversale, fissato mediante tre differenti suggelli, apposti rispettivamente da ciascuno dei tre funzionari presenti all'operazione, come all'articolo precedente.

     Le impronte dei suggelli, applicate alla serratura dell'urna, sono apposte anche in calce al processo verbale, allo scopo di constatarne l'identità e l'integrità, in occasione della successiva estrazione.

 

          Art. 157.

     I numeri corrispondenti ai titoli sorteggiati saranno pubblicati in appositi bollettini, nella Gazzetta Ufficiale, e, ove occorra, anche in giornali esteri.

     Gli atti in cui si notificano i risultati delle estrazioni sono sottoscritti dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran libro.

 

          Art. 158.

     L'ammortamento delle obbligazioni, mediante acquisto al prezzo di Borsa, di cui al precedente articolo 154, si eseguisce dalla Direzione generale del tesoro, la quale provvede agli acquisti direttamente, o a mezzo delle case bancarie all'interno o all'estero, ed è rimborsata dalla Direzione generale del Debito pubblico.

     I numeri e il montare complessivo delle obbligazioni ammortizzate mediante acquisto diretto sono notificati al pubblico con speciale avviso inserto nella Gazzetta Ufficiale, e, ove occorra, in giornali esteri.

 

          Art. 159.

     La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

     Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore, non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

     Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

 

          Art. 160.

     L'annualità dovuta sulle azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui siano state sorteggiate, ed il rimborso del capitale relativo è eseguibile col 1° luglio dell'anno stesso.

 

          Art. 161.

     Il rimborso delle obbligazioni od azioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi, nonché il pagamento dei premi di cui all'art. 154, si effettua con mandati emessi dalla Direzione generale, pagabili dalle sezioni di r. tesoreria provinciale del Regno.

     Le obbligazioni al portatore, relative ai debiti redimibili 3.50 e 3 per cento netto, potranno essere rimborsate anche all'estero, direttamente dalle case bancarie incaricate, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il pagamento all'estero degli interessi del debito medesimo.

     Le stesse disposizioni saranno osservate per il rimborso delle obbligazioni al portatore degli altri debiti redimibili, per i quali sia consentito il pagamento anche all'estero, qualora non sia disposto diversamente nei rispettivi atti di creazione.

 

          Art. 162.

     Il rimborso delle obbligazioni od azioni al portatore, si eseguisce sulla semplice domanda sottoscritta dall'esibitore di esse.

     Il rimborso delle obbligazioni od azioni rappresentate da certificati al nome si eseguisce su domanda scritta del titolare o del suo avente causa, il quale giustifichi la sua qualità nei modi stabiliti per la traslazione. La firma del richiedente dovrà essere autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, che accerterà anche l'identità e la capacità giuridica del richiedente medesimo.

     Alla domanda di rimborso dovrà essere unito il titolo sorteggiato o il certificato nominativo che lo rappresenta; a meno che si tratti di certificato di cui si dichiari lo smarrimento, o di titolo al portatore distrutto, per il quale sia ammesso il rilascio di duplicato. In questi casi si disporrà il rimborso, dopo che siano state eseguite, rispettivamente, le formalità di cui al titolo VII, ovvero quanto è stabilito nell'art. 56 del Codice di commercio.

 

          Art. 163.

     Se i certificati nominativi, emessi in rappresentanza di obbligazioni od azioni, siano intestati a corpi morali, istituzioni od a persona che, comunque, non abbia la libera disponibilità dei propri beni, non potrà eseguirsi il rimborso, se non previo adempimento delle medesime formalità prescritte riguardo a tali persone, per la consegna dei titoli pubblici al portatore, derivanti da operazione di tramutamento.

     Queste formalità non saranno necessarie, qualora si dia incarico all'Amministrazione del Debito pubblico di operare essa stessa il rinvestimento dell'intero capitale.

 

          Art. 164.

     Le obbligazioni o le azioni rappresentate da certificati nominativi e sottoposte ad ipoteca o vincolo, non sono rimborsate, se non se ne provi la liberazione, nei modi stabiliti dall'art. 149.

     Il titolare, o chi per esso, potrà anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso dell'obbligazione o dell'azione sorteggiata, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, i quali, a seconda dei casi, sia in ragione di rendita netta, sia in ragione di capitale effettivo, corrispondano a titoli da svincolare.

     A richiesta del titolare si potrà anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con lo stesso vincolo, gravante i titoli da rimborsare.

 

          Art. 165.

     Le obbligazioni o le azioni, rappresentate da certificati nominativi, sottoposti al vincolo di usufrutto, sono rimborsate su domanda del titolare, o di chi per esso, e dell'usufruttuario, con le firme autenticate, a norma dell'art. 162.

     Debbonsi, insieme, presentare alla Direzione generale il certificato di nuda proprietà ed il certificato di usufrutto, a meno che il titolare provi la cessazione dell'usufrutto, nel qual caso sarà sufficiente la presentazione del certificato di nuda proprietà.

     Il titolare, in base al solo certificato di nuda proprietà, potrà anche ottenere il rimborso dell'obbligazione o dell'azione, mediante trasporto del vincolo a norma dell'articolo precedente. In questo caso il nuovo certificato di usufrutto sarà trasmesso alla sezione di regia tesoreria provinciale, presso cui sia assegnato il pagamento della rendita, affinché ne curi la consegna all'usufruttuario a norma dell'art. 61.

     Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando, rispettivamente, il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, potranno ottenere che il capitale da rimborsare sia versato alla Cassa depositi e prestiti, col medesimo vincolo esistente sui titoli da rimborsare.

 

Titolo XIV

MODIFICAZIONI E RETTIFICHE D'INTESTAZIONE - CONVALIDAZIONI

 

          Art. 166.

     Per ottenere una modificazione nella indicazione della qualità che determina la capacità giuridica del titolare, designato come minorenne o minorenne emancipato, come inabilitato o interdetto, si deve, secondo i casi, depositare l'atto di nascita del titolare o l'atto da cui dipende la emancipazione, o, infine, la sentenza con cui sia stata pronunziata o revocata l'inabilitazione o l'interdizione.

     Per modificare la indicazione della qualità che determina lo stato civile della titolare di una rendita a seguito di matrimonio o di vedovanza, si deve, nel primo caso produrre l'atto di matrimonio, nel secondo quello di morte del marito.

 

          Art. 167. [1]

 

          Art. 168.

     I titoli al portatore logori o non interi, quando conservino i segni caratteristici e la filigrana, concordino colle relative matrici, e sia escluso qualsiasi dubbio sulla loro legittimità, sono convalidati ed anche cambiati con altri equivalenti, a richiesta dell'esibitore.

     Quelli mancanti di qualche segno caratteristico, o non concordanti con le relative matrici, ovvero ridotti in frammenti, o, comunque, tali da non escludere qualsiasi dubbio sulla perfetta loro legittimità, possono essere convalidati, od anche cambiati, solamente su conforme parere di apposita Commissione e con le modalità, cautele e garanzie, che essa creda di dover stabilire.

     La Commissione è composta del direttore generale, che la presiede, dell'ispettore generale, del rappresentate la Corte dei conti, di un rappresentante la Direzione generale del tesoro, e del Capo della divisione del Gran libro.

     Le attribuzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dell'Amministrazione di grado non inferiore a quello di primo segretario o primo ragioniere.

     Le spese per la Commissione faranno carico al capitolo stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro "per l'allestimento dei titoli di Debito pubblico, e per l'accertamento della legittimità della loro circolazione".

 

          Art. 169. [2]

 

          Art. 170.

     Quando le cedole esibite per il pagamento siano riconosciute illegittime, o si abbia qualche dubbio sulla loro legittimità, se ne sospende il pagamento, senza farne la restituzione, e se ne rilascia ricevuta provvisoria all'esibitore. Le cedole sono quindi comunicate alla Direzione generale per le occorrenti istruzioni.

     Non devono essere pagate le cedole mal tagliate, se non sono convalidate dal delegato del tesoro; e questi non potrà convalidarle, se non previo confronto coi titoli ai quali esse appartengono.

     Le cedole perforate, tagliate, guaste, corrose, private dei margini laterali o mancanti del numero d'iscrizione o del bollo a secco, non possono essere ammesse a pagamento, se non in seguito a convalidazione per parte della Direzione generale, la quale provvederà al riguardo analogamente a quanto è disposto per i titoli all'art. 168.

     Le cedole considerate nel primo e terzo comma del presente articolo dovranno essere presentate, con apposita distinta, alle sezioni di regia tesoreria per la trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico.

 

Titolo XV

AGENTE CONTABILE DEI TITOLI ED ECONOMO

 

          Art. 171.

     All'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale è affidato il maneggio e la custodia dei titoli di rendita e degli stampati occorrenti per i medesimi, nonché delle obbligazioni dello Stato e degli altri valori che pervengono alla stessa Direzione generale o che da essa siano emessi.

 

          Art. 172.

     L'agente contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un sostituto e da funzionari della Direzione generale, posti alla sua dipendenza.

     La responsabilità dell'agente contabile è estesa anche all'operato del proprio sostituto e degli altri impiegati addetti al proprio ufficio e da lui dipendenti.

 

          Art. 173.

     L'agente contabile dipende dal direttore generale del Debito pubblico, al quale, per quanto concerne lo stesso agente, sono demandati tutti quei provvedimenti di servizio e di disciplina, che, in virtù del regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 1906, n. 664, sono di competenza del direttore generale del tesoro.

 

          Art. 174.

     All'ufficio dell'agente contabile è addetto un controllore capo, coadiuvato da controllori, incaricati l'uno e gli altri di esercitare le loro funzioni con ordine del direttore generale del tesoro, emanato d'accordo col direttore generale del Debito pubblico.

     Tutti gli atti ed i documenti firmati dall'agente contabile debbono portare il visto del controllore capo.

 

          Art. 175.

     L'agente contabile e il suo sostituto, il controllore capo ed i controllori debbono prestare la cauzione nei modi e nei limiti fissati dai regi decreti 15 luglio 1900, n. 290 e 13 dicembre 1906, n. 662.

 

          Art. 176.

     L'agente contabile riceve e custodisce, in apposite casse-forti, o in camere casse-forti, aventi ciascuna due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute una dall'agente contabile, l'altra dal controllore capo:

     a) gli stampati per la formazione dei titoli al portatore, nominativi e misti, che gli vengono somministrati dall'officina carte-valori;

     b) i titoli della rendita consolidata e degli altri debiti perpetui e redimibili, che vengano emessi per qualsiasi operazione ordinaria e straordinaria;

     c) titoli e altri valori che pervengano alla Direzione generale.

     Custodisce pure i punzoni per bolli a secco e per le firme a fac-simile, da apporsi sui titoli, in apposita cassa-forte, una chiave della quale è tenuta dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

 

          Art. 177.

     E' compito dell'agente contabile:

     1) di munire gli stampati per i titoli al portatore e misti delle caratteristiche e indicazioni necessarie per la loro emissione;

     2) di consegnare i titoli derivanti dalle operazioni richieste da Amministrazioni dello Stato, aventi sede in Roma, ai funzionari delegati delle Amministrazioni stesse;

     3) di trasmettere alle sezioni di regia tesoreria, alla tesoreria coloniale, alla delegazione del tesoro a Parigi e alle banche all'interno ed all'estero, i titoli e valori per la consegna agli aventi diritto;

     4) di provvedere al ritiro dei pieghi assicurati che pervengano alla Direzione generale.

     E' pure suo compito di disimpegnare quelle altre attribuzioni, riferentisi all'allestimento e maneggio di titoli, che gli fossero affidate dal direttore generale del Debito pubblico.

 

          Art. 178.

     L'agente contabile presenta alla Direzione generale del Debito pubblico le situazioni giornaliere e le contabilità mensili.

     La contabilità è distinta per Casse, ed è regolata da ordini di introduzione e di estrazione emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico.

     I titoli ricevuti dall'agente contabile, e dei quali, alla chiusura delle casse, la ragioneria non abbia ancora trasmesso il regolare ordine di introduzione, saranno compresi nella situazione giornaliera, per quantità e valore, in conto a parte.

     La spedizione dei titoli è disposta con speciali ordini da quietanzarsi poi dalle parti riceventi.

     Il discarico dell'agente contabile è costituito dalle bollette di ricevuta, rilasciate dagli uffici destinatari.

     La Direzione generale dopo la parificazione della contabilità mensile con le proprie scritture, emette il decreto di scarico che, munito del visto della Corte dei conti, viene rimesso all'agente contabile perché lo unisca al suo conto giudiziale.

 

          Art. 179.

     Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, e ad ogni mutamento di gestione sarà eseguita una verifica delle casse dell'agente contabile dietro ordinanza del direttore generale del Debito pubblico.

     La verifica è fatta dal direttore generale o da un suo delegato assistito dal direttore capo della ragioneria, e con l'intervento di un ispettore del tesoro.

     Potrà farsi anche straordinariamente, sempre quando lo si ritenga opportuno, in seguito ad ordine del direttore generale del Debito pubblico, o del direttore generale del tesoro, con o senza l'intervento di un ispettore del tesoro.

     Una verifica straordinaria sarà fatta in ogni caso durante l'esercizio oltre quello di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 180.

     I valori non rappresentati da titoli di rendita che pervengano alla Direzione generale per operazioni di Debito pubblico, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di rendita, sono date in consegna all'economo mediante speciali ordini.

     L'economo per tale gestione rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

     Saranno fatte ispezioni alla cassa dell'economo ogni volta che il direttore generale crederà opportuno di disporle.

     Oltre la verifica per fine o per principio di gestione saranno obbligatorie almeno due verifiche per ciascun esercizio finanziario.

 

Titolo XVI

ATTRIBUZIONI DEFERITE ALLE INTENDENZE DI FINANZA

ED ALLE SEZIONI DI REGIA TESORERIA PROVINCIALE

 

          Art. 181.

     Le intendenze di finanza ricevono ed istruiscono le domande per le operazioni che riguardano il Debito pubblico, e le trasmettono, insieme coi documenti e coi titoli, alla Direzione generale.

     Ricevono altresì le dichiarazioni di consenso, di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle leggi.

     Le sezioni della regia tesoreria provinciale ricevono, in seguito ad ordine della delegazione del tesoro, e trasmettono alla Direzione generale, le cartelle, le obbligazioni e qualunque altro titolo al portatore, che non sia da annullarsi.

     In Roma, le attribuzioni delle intendenze o delle delegazioni e delle sezioni della regia tesoreria provinciale, di cui al presente articolo, sono rispettivamente esercitate dalla Direzione generale e dall'agente contabile dei titoli.

     Nella Colonia Eritrea le attribuzioni delle intendenze di finanza, delle sezioni di tesoreria e delle delegazioni del Tesoro sono affidate rispettivamente alla Direzione di finanza annessa al regio Governo coloniale, alla tesoreria coloniale e all'ufficio di controllo, stabilito presso la medesima.

 

          Art. 182.

     I titoli di rendita al portatore, esibiti alle intendenze di finanza o alla Direzione generale per operazioni di divisione, riunione, tramutamento, rimborso o cambio, sono annullati, nei modi prescritti dalla Direzione generale, all'atto della loro presentazione, ed in presenza dell'esibitore, il quale deve apporre la sua firma sul titolo, in segno di aver accerttato di persona l'eseguito annullamento.

     Sono parimenti annullate le cedole annesse ai certificati di rendita mista, esibiti per alcuna delle operazioni sui medesimi ammesse.

 

          Art. 183.

     La spedizione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli al portatore e misti, deve constare da processo verbale redatto in doppio esemplare.

     Il processo verbale deve contenere l'elenco dei titoli, descritti per categoria di debito, per numero d'iscrizione, per rendita o per valore come capitale nominale, con la indicazione della decorrenza degli interessi. Esso deve indicare se i titoli sono annullati e in qual modo.

     Un esemplare del processo verbale è restituito alla Direzione generale, firmato per ricevuta dei titoli. Esso costituisce il documento di scarico per l'ufficio mittente.

     La spedizione dei titoli nominativi è accompagnata con semplice elenco, da firmarsi e restituirsi per ricevuta.

 

          Art. 184.

     La consegna alle parti interessate dei titoli risultanti dalle operazioni domandate viene eseguita dalle sezioni di regia tesoreria provinciale contro quietanza sugli ordini relativi, e previo ritiro della ricevuta rilasciata, come all'articolo 217.

 

          Art. 185.

     I titoli e gli altri valori, ricevuti dalle sezioni di regia tesoreria provinciale, sono custoditi in conformità dell'articolo 620 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I titoli ricevuti dalle intendenze sono custoditi in apposita cassa forte, chiusa con due chiavi a congegno diverso, delle quali una è tenuta dal funzionario incaricato del servizio del Debito pubblico e l'altra dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

 

          Art. 186.

     Le intendenze di finanza tengono un giornale di carico e di scarico per i titoli che ricevono.

     Alla fine di ogni mese, e, se lo ritengono necessario, anche straordinariamente, gl'intendenti di finanza devono verificare la consistenza dei titoli pubblici che siano in deposito nelle casse-forti adibite al servizio del Debito pubblico.

     Di tale verifica si redige processo verbale in duplice esemplare, di cui uno è rimesso alla Direzione generale e l'altro conservato presso l'intendenza.

     Le casse dell'intendenza, per la gestione dei titoli del debito pubblico, sono altresì soggette alle verifiche straordinarie degli ispettori dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, ai termini delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 187.

     Tanto le delegazioni del Tesoro, quanto le sezioni della regia tesoreria provinciale, registrano anch'esse le partite costituenti il carico e lo scarico dei titoli in apposito giornale.

     In fine di esercizio, esse preparano la distinta delle partite costituenti la rimanenza di cassa, da spedire alla Direzione generale del Debito pubblico.

 

Titolo XVII

CONTO CORRENTE CON LA TESORERIA CENTRALE

E RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 188.

     La Direzione generale del Tesoro, tosto che sia eseguito il versamento delle assegnazioni, come all'art. 103, disporrà, in base alle stesse richieste della Direzione generale del Debito pubblico, per il prelevamento dal conto corrente con la medesima delle somme corrispondenti alle ritenute per imposta e tassa, gravanti sulle assegnazioni di bilancio versate nel conto.

     Le somme stesse, mediante vaglia del Tesoro, saranno versate alla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

 

          Art. 189.

     La tesoreria centrale, le sezioni di tesoreria provinciale, la tesoreria coloniale e gli istituti e le banche autorizzati si accrediteranno dei pagamenti eseguiti per conto della Direzione generale del Debito pubblico per le sole somme effettivamente pagate, al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa di circolazione.

 

          Art. 190.

     La trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico dei titoli pagati avrà luogo in principio di ogni mese per i pagamenti eseguiti nel mese precedente.

     La contabilità dei pagamenti si compone:

     a) dei titoli pagati;

     b) degli elenchi descrittivi dei titoli stessi distinti per categoria di debito per specie, per scadenze e per servizio interessi, estinzione e premi;

     c) di una nota riassuntiva dei totali degli elenchi.

     La nota riassuntiva deve essere fatta in due esemplari, uno dei quali è trasmesso, contemporaneamente, alla Direzione generale del Tesoro.

     Per i pagamenti fatti all'estero, l'invio delle contabilità avrà luogo nei modi e termini stabiliti da speciali convenzioni.

 

          Art. 191.

     I pieghi contenenti i titoli pagati sono ricevuti e custoditi dalla Direzione generale del Debito pubblico in concorso con l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, finché i titoli stessi non siano stati riscontrati per quantità coi rispettivi elenchi, e contemporaneamente annullati con perforazione speciale.

     Al riscontro numerico dei titoli pagati può assistere un delegato delle casse pagatrici.

 

          Art. 192.

     La verificazione delle contabilità dei pagamenti deve accertare, per ogni titolo, che il pagamento sia legittimo e sia stato eseguito con la piena osservanza delle norme stabilite; che l'importo dei titoli pagati sia stato esattamente annotato sugli elenchi e che le somme al netto, esposte nelle contabilità, siano in esatta corrispondenza con le somme al lordo, diminuite dello importo delle ritenute.

     La verificazione è fatta prima dalla Direzione generale, e poi dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

     Le variazioni al credito dichiarato nella contabilità, dipendenti dallo stralcio e dal rinvio dei titoli non ammessi al rimborso, o da altre cause, saranno comunicate agli agenti pagatori e segnalate alla Direzione generale del Tesoro, nel loro importo complessivo.

 

          Art. 193.

     La liquidazione del credito delle sezioni di regia tesoreria provinciale è fatta distintamente per ognuna di esse in base ai risultati della verificazione, riassunti, in una distinta firmata dal direttore capo della ragioneria e dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, o da chi per essi.

 

          Art. 194.

     Compiuta la liquidazione del credito di tutte le sezioni di tesoreria provinciale pei pagamenti eseguiti in ogni mese, la Direzione generale compila, in base alle distinte, di cui al precedente art., e trasmette alla Direzione generale del tesoro, una nota di applicazione nella quale si determina la somma dovuta per rimborso ad ogni sezione di tesoreria provinciale.

 

          Art. 195.

     Il rimborso delle somme liquidate a credito delle sezioni di tesoreria provinciale è ordinato dalla Direzione generale del tesoro, in base alla nota di applicazione di cui al precedente articolo; e il rimborso delle somme liquidate a credito della tesoreria centrale e della tesoreria coloniale è ordinato in base a speciali richieste della Direzione generale del Debito pubblico.

     La tesoreria centrale, ricevuto l'ordine dalla Direzione generale del tesoro, rilascia a favore dei creditori la quietanza in conto di fondi somministrati, prelevando le relative somme dal conto corrente con l'Amministrazione del debito pubblico.

 

          Art. 196.

     Pei versamenti eseguiti all'estero, la Direzione generale del Debito pubblico, in base alla verificazione e liquidazione dei titoli pagati, comunica alla Direzione generale del tesoro le somme definitivamente riconosciute a credito degli Istituti e delle Banche autorizzati, pel riscontro con le corrispondenti partite dei conti correnti aperti con detti Istituti e Banche.

 

          Art. 197.

     Il pagamento di rendite o di interessi su titoli in deposito presso la Direzione generale del Debito pubblico, a disposizione del Tesoro dello Stato o di pubbliche Amministrazioni, che abbiano conto corrente con la tesoreria centrale, potrà essere eseguito mediate giro di scrittura.

     Parimenti con giro di scrittura si eseguiranno i versamenti al Tesoro dello Stato delle rendite, interessi, premi e capitali caduti in prescrizione.

     Gli ordini, con i quali si dispone il pagamento o il versamento con giro di scrittura, debbono essere trasmessi alla Direzione generale del tesoro, affinché, in base ad essi, autorizzi la tesoreria centrale ad eseguire il prelevamento delle somme relative dal conto corrente con l'Amministrazione del Debito pubblico.

     Dopo che gli ordini siano stati eseguiti e muniti della annotazione prescritta dall'articolo 448 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, saranno restituiti per mezzo della Direzione generale del tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico, insieme con le relative quietanze di entrata.

 

          Art. 198.

     Le somme liquidate come agli articoli 195 e 196 sono riportate in speciali giornali distintamente per categoria di debito, per servizio (interessi, estinzioni, e premi), per specie di titoli e per scadenza, con indicazione delle somme al lordo, delle ritenute relative e delle somme al netto effettivamente pagate.

     I giornali dei pagamenti sono contrassegnati con numero d'ordine progressivo e firmati dal direttore capo della ragioneria e dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

     Le risultanze dei giornali dei pagamenti sono registrate nelle apposite scritture con le distinzioni di cui sopra e con riferimento alle singole casse pagatrici.

     I giornali, muniti della dichiarazione di eseguita registrazione, sono anno per anno rimessi agli archivi della Corte dei conti per esservi conservati unitamente ai titoli pagati, che sono rinchiusi in pacchi e segnati coi numeri d'ordine dei giornali.

 

          Art. 199.

     L'ufficio di riscontro coordina le sue scritture a quelle della Direzione generale del Debito pubblico, al fine di poter fornire alla Corte dei conti, con la sua relazione, i dati necessari per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione.

 

          Art. 200.

     Entro il mese di ottobre la Direzione generale del Debito pubblico forma il rendiconto generale per l'esercizio precedente, e lo invia alla Corte dei conti per la sua approvazione.

     Il rendiconto generale approvato resta depositato nell'archivio della Corte dei conti.

 

          Art. 201.

     Il rendiconto generale dell'Amministrazione del Debito pubblico espone la situazione delle attività e delle passività alla fine dell'anno finanziario, e la liquidazione generale degli accertamenti d'entrata e di spesa, delle variazioni patrimoniali, delle riscossioni e dei pagamenti, effettuatisi durante l'anno, e con opportuni svolgimenti analitici e conti particolari per i singoli debiti, e con la dimostrazione del movimento dei fondi in conto corrente presso la tesoreria centrale e presso gli istituti e le banche autorizzati ai pagamenti del Debito pubblico.

 

          Art. 202.

     A corredo del rendiconto generale sono uniti:

     1) le quietanze d'entrate della tesoreria centrale per i versamenti nel conto corrente;

     2) le quietanze comprovanti il versamento delle ritnute per imposta e tassa, relative alle assegnazioni riscosse;

     3) i giornali dei pagamenti;

     4) la dimostrazione della concordanza tra le competenze rimaste da pagare e il compendio dei fondi di cassa alla fine dell'esercizio.

 

Titolo XVIII

AGENTI DI CAMBIO E NOTAI

 

          Art. 203. [3]

 

          Art. 204. [4]

 

          Art. 205.

     I notai e gli agenti di cambio non sono tenuti, in conseguenza dell'accreditamento, a somministrare cauzione maggiore di quella che loro incomba, ai termini di legge, per le rispettive loro funzioni ordinarie.

     La stessa cauzione però si intende estesa alle operazioni di debito pubblico, senza altra formalità.

 

          Art. 206. [5]

 

          Art. 207. [6]

 

          Art. 208. [7]

 

          Art. 209.

     Le firme degli agenti di cambio accreditati e quelle dei notai per le autenticazioni nelle dichiarazioni fatte a tergo dei certificati di rendita, devono essere legalizzate rispettivamente dal presidente della Camera di commercio o dal presidente del tribunale competente.

     La legalizzazione non occorre per le autenticazioni che gli agenti di cambio e notai accreditati abbiano fatte presso la Direzione generale o presso l'intendenza di finanza in presenza del funzionario delegato a ricevere la dichiarazione di consenso, sempre quando di tale circostanza consti mediante attestazione dello stesso funzionario sul certificato di rendita, munita di data, firma e bollo d'ufficio.

 

          Art. 210. [8]

 

Titolo XIX

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 211.

     Per promuovere dall'Amministrazione del Debito pubblico qualsiasi provvedimento od operazione, deve esserle presentata apposita istanza o nota d'ufficio.

     Non possono chiedersi in una stessa domanda o in una stessa nota d'ufficio sopra rendite di specie differenti.

 

          Art. 212.

     Le domande dirette all'Amministrazione del Debito pubblico debbono essere stese in carta da bollo da lire 0.50, salvo le esenzioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi. Debbono inoltre essere datate, e, infine, sottoscritte con nome, cognome e paternità del richiedente e con la indicazione del domicilio.

     Le comunicazioni, la consegna di documenti e la restituzione di titoli nominativi esibiti, si effettuano di regola, o presso la Direzione generale, ovvero a mezzo delle intendenze di finanza.

 

          Art. 213.

     Sulle istanze debbono essere applicate, e quindi annullate col bollo della Direzione generale o delle intendenze di finanza, le marche occorrenti, in anticipazione della tassa di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione domandata, nonché le marche atti amministrativi, per la tassa di lire 1 sopra ogni titolo depositato, se dovuta ai sensi dell'articolo 63 del testo unico delle leggi.

     Il pagamento dei diritti di cui sopra potrà anche risultare da apposita dichiarazione del ricevitore del registro, stesa in calce alla istanza.

 

          Art. 214.

     Allorché si intenda consentire l'annotamento o la cancellazione di vincoli o di ipoteche, mediante dichiarazione sui registri della Direzione generale o delle intendenze di finanza, il pagamento della relativa tassa di registro, se dovuta, sarà comprovato mediante dichiarazione del ricevitore stesa sulla domanda.

 

          Art. 215.

     Le domande dirette ad ottenere esclusivamente la rinnovazione decennale delle cartelle al portatore, la rinnovazione di obbligazioni di debiti redimibili rimaste prive di cedole o l'unione di un nuovo foglio di cedole, ed il trasporto di pagamento degli interessi su titoli nominativi da una ad altra Cassa, sono fatte su appositi stampati che si distribuiscono dall'Amministrazione, e sono esenti dalle tasse di bollo e di deposito.

 

          Art. 216.

     Nelle domande per promuovere operazioni di Debito pubblico, i titoli che ne formano oggetto debbono essere esattamente descritti con l'indicazione della categoria del debito, del numero d'iscrizione, della intestazione, dell'ammontare della rendita e della sua decorrenza; così pure debbono esservi indicati i documenti che si esibiscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede e designando per nome, cognome, paternità e domicilio le persone a favore delle quali debba iscriversi o vincolarsi la rendita, o disporsi la consegna dei titoli e il pagamento dei buoni e mandati.

 

          Art. 217.

     Per ogni domanda, cui siano annessi titoli di rendita, è rilasciata apposita ricevuta staccata da registro a matrice.

     Le ricevute sono rilasciate dopo riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli di rendita, e dopo che gli effetti pubblici sui quali si debba operare siano stati, se al portatore, annullati nel modo prescritto dall'articolo 182.

     Nella ricevuta si indica soltanto il nome, il cognome e la paternità dell'esibitore dei titoli, la qualità con cui esso agisce, la quantità e la specie dei titoli che si depositano, l'ammontare complessivo e la decorrenza della rendita o il valore nominale delle obbligazioni.

 

          Art. 218.

     La ricevuta è sottoscritta dall'impiegato che ritira la domanda ed i titoli.

     Essa deve essere munita del visto del rappresentante della Corte dei conti, se la domanda è presentata alla Direzione generale, ovvero dell'intendente o di un suo speciale delegato, se è presentata ad una intendenza, e deve contenere la dichiarazione che fu constatato l'annullamento dei titoli, se al portatore, e delle cedole, nei modi prescritti dall'articolo 182.

     Le ricevute rilasciate dalle sezioni di regia tesoreria nei casi indicati dall'articolo 181 sono vidimate dal delegato del tesoro.

     In mancanza del visto rispettivamente del rappresentante la Corte dei conti, dell'intendente o del delegato del Tesoro, la ricevuta non ha alcun valore di fronte alla pubblica amministrazione.

 

          Art. 219.

     L'esibitore di titoli del debito pubblico è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, ed, in caso di irregolarità, a chiederne senza indugio la rettificazione.

 

          Art. 220.

     Chi abbia fatto richiesta di un'operazione su titoli di Debito pubblico può recederne fino a che non siano state iscritte le nuove rendite.

     L'amministrazione non rimane impegnata a tenere conto delle risultanze della domanda, da cui siasi receduto, e dei documenti allegativi.

 

          Art. 221.

     Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, in relazione all'articolo 47 del testo unico delle leggi, non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione, se non per constatare la esistenza di iscrizioni nominative o di vincoli annotati sulle medesime, per le quali si giustifichi uno speciale e legittimo interesse, da parte del richiedente. La firma sulla domanda deve essere autenticata.

     L'Amministrazione fornisce qualsiasi notizia intorno a rendite nominative o al portatore e ai relativi titoli, quando ne sia richiesta dall'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale.

 

          Art. 222.

     Nel caso di richiamo al Tribunale contro l'Amministrazione, agli effetti dell'articolo 53 del testo unico delle leggi, la parte istante deve depositare presso la Direzione generale, o, per la trasmissione alla medesima, presso un'intendenza di finanza, ritirandone ricevuta, una copia del ricorso dichiarata conforme all'originale dal cancelliere competente.

     L'Amministrazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, farà pervenire alla cancelleria a mezzo della regia avvocatura erariale, le sue osservazioni scritte. Sopra domanda dell'Amministrazione il termine stesso potrà essere prorogato dal Tribunale adito.

     Il provvedimento del Tribunale dovrà essere notificato a mezzo di un ufficiale giudiziario, o, altrimenti, consegnato in copia autentica all'Amministrazione.

     Se la parte intenda gravarsi contro il provvedimento stesso, dovrà depositare, nel modo indicato dal primo comma del presente articolo, copia del provvedimento, insieme a copia del ricorso, dichiarata conforme all'originale dal cancelliere della Corte di appello.

 

          Art. 223.

     Qualora il consenso o l'autorizzazione ad una qualsiasi operazione di Debito pubblico siano subordinati all'adempimento di determinate condizioni e formalità, alle quali l'Amministrazione non possa provvedere per istituto proprio, essa non procede all'operazione se non sia stata espressamente esonerata da ogni ingerenza o responsabilità circa l'adempimento delle condizioni e formalità medesime, o se dell'adempimento stesso non sia stata incaricata persona di fiducia, e questa non abbia dichiarato di conoscere e di accettare, ed, ove occorra, di aver eseguito l'incarico.

 

          Art. 224.

     L'atto pubblico, la scrittura privata, o la dichiarazione fatta sui registri dell'Amministrazione, con cui si contestano operazioni su rendita nominativa, deve indicare il numero, l'intestazione, la categoria e l'ammontare della rendita sulla quale debbasi operare; il cognome, nome e paternità e il domicilio della persona o la denominazione e il luogo ove esiste l'ente morale a cui favore la rendita stessa debbasi trasferire e la persona incaricata del ritiro dei nuovi titoli.

     Se nei certificati di rendita o negli atti esibiti, il titolare od alcuno degli aventi diritto sia stato indicato come minorenne o come donna maritata, la espressa dichiarazione del notaio o dell'agente di cambio, negli atti di consenso di cui sopra, circa la raggiunta maggiore età o la vedovanza, dispensa l'Amministrazione dal chiedere i relativi atti dello stato civile.

     La identificazione della rendita deve del pari risultare mediante le indicazioni di cui sopra nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed, in generale, in tutti gli altri atti con i quali sia consentita, autorizzata, ovvero ordinata un'operazione.

 

          Art. 225.

     Le dichiarazioni da farsi sui registri dell'Amministrazione sono ricevute presso la Direzione generale e presso le intendenza di finanza, su appositi stampati, da un primo segretario, o da un segretario e firmate dalle parti, previa lettura.

     Le firme sono autenticate da un agente di cambio o da un notaio accreditati, i quali dovranno espressamente attestare l'identità e la piena capacità giuridica dei dichiaranti.

     La dichiarazione è infine sottoscritta dal funzionario che l'ha ricevuta, e munita del bollo d'ufficio.

     Le dichiarazioni ricevute dalle intendenze sono redatte in due esemplari, uno dei quali resta presso l'ufficio ricevente.

 

          Art. 226.

     I documenti che si esibiscono all'Amministrazione per giustificare le istanze ad essa dirette, debbono essere regolari nei rapporti con le leggi sul bollo e registro.

     Le copie delle deliberazioni degli enti morali, devono essere rilasciate da chi ne abbia facoltà per legge o per statuto.

     Le copie delle sentenze, decreti ed ordinanze, come quelle degli atti pubblici e privati, debbono essere desunte dall'originale, e rilasciate dal pubblico ufficiale che lo ha in deposito.

     Tuttavia le copie delle procure o delle deliberazioni o dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, occorrenti per integrare la capacità giuridica o i poteri delle parti, sono ammesse quantunque non desunte dagli originali, se allegate, in conformità della legge notarile, ad atti di consenso prodotti all'Amministrazione.

     Le firme dei notai, degli altri pubblici ufficiali, e, in generale, di chi rilascia i documenti, tanto in originale quanto in copia, devono essere legalizzate, dalle competenti autorità.

     Le sentenze delle autorità giudiziarie devono essere accompagnate dagli atti di notificazione, in originali o in copia autentica, e dalle attestazioni di cancelleria comprovanti l'inesistenza di gravami nel termine di legge.

     I documenti che si producono all'Amministrazione devono inoltre portare il bollo dell'ufficio da cui emanano e quello speciale dell'ufficio che certifica, autentica o legalizza la firma di chi li ha rilasciati.

 

          Art. 227.

     I documenti rilasciati dalle autorità e da pubblici uffiziali all'estero, devono avere il visto del rappresentante italiano con la firma del medesimo, riconosciuta per parte del Ministero degli affari esteri dello Stato.

     Se i documenti non siano stesi in lingua italiana o francese, devono essere accompagnati da versione in lingua italiana o francese debitamente autenticata da un traduttore ufficiale.

     Gli atti e documenti che si producono devono inoltre essere sottoposti alla registrazione, sempreché una tale formalità sia richiesta nello Stato dalla legge sul registro.

 

          Art. 228.

     I documenti prodotti per operazioni di Debito pubblico rimangono in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà, su proposta della Commissione di cui al successivo comma, di eccedere i detti termini, nel proprio interesse, ovvero di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione in microfilm [9].

     Una commissione composta di cinque funzionari appartenenti all'Amministrazione del Debito pubblico, da nominarsi ad ogni biennio dal Ministro del tesoro, con l'intervento di un rappresentate l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, sarà incaricata dello stralcio dei documenti oltre i termini previsti nel primo comma [10].

     La stessa commissione determinerà, ad ogni anno, quali altri atti di carattere amministrativo o contabile possano eliminarsi dagli archivi dell'Amministrazione anche prima dei termini indicati nel primo comma [11].

 

          Art. 229.

     Sempre quando la delegazione al ritiro di titoli provenienti da una operazione risulti soltanto dalla domanda, questa dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata.

     E' fatta eccezione per il caso in cui si tratti di domanda con la quale siano presentati esclusivamente titoli al portatore.

 

          Art. 230.

     In caso di perdita di ricevuta rilasciata dall'Amministrazione, il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda datata e sottoscritta con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

     La dichiarazione di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, a 10 giorni di intervallo, e se non intervengano opposizioni, entro un mese dalla prima pubblicazione, potrà aver luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

 

          Art. 231.

     Quando il richiedente l'operazione di traslazione, di tramutamento od altra, sia morto prima della consegna dei nuovi titoli, questi sono rimessi a chi legittimamente lo rappresenti, a meno che non risulti che esso richiedente abbia agito come semplice mandatario, nel qual caso la consegna si farà al mandante, che sia in possesso della ricevuta.

     Se però trattisi di operazione, per la quale non fosse necessario l'annullamento della iscrizione e la emissione di nuovo titolo, la consegna può anche farsi al titolare della rendita, che sia come sopra, in possesso della ricevuta.

 

Titolo XX

UFFICIO DI RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI

 

          Art. 232.

     L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico, oltre ad esercitare le funzioni di carattere generale proprie dell'Istituto della stessa Corte, deve curare:

     1) che le iscrizioni di rendita di nuova creazione sul Gran Libro abbiano luogo in virtù di legge e corrispondano nel loro complessivo importo alla rendita creata;

     2) che, per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza di ciascuna iscrizione di rendita al portatore, nominativa o mista siano osservate le disposizioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento;

     3) che l'intestazione della rendita sui titoli e le annotazioni per vincoli e svincoli siano fatte in conformità della domanda e corrispondano alle relative iscrizioni;

     4) che le iscrizioni le quali abbiano luogo per effetto di divisione, riunione, traslazione, tramutamento e cambio decennale, corrispondano esattamente nella quantità della rendita alle iscrizioni annullate;

     5) che ogni pagamento per rate di rendita, per rimborso di capitali, per premi od altro, sia disposto regolarmente;

     6) che nessun pagamento sia portato a credito dell'Amministrazione per competenza di interessi, per premi, per rimborso di capitali, se non in quanto sia regolarmente accertato, e se non in quanto si riferisca alle rendite consolidate iscritte, ai debiti inclusi separatamente nel Gran Libro e a quelli non inclusi, il cui servizio sia stato affidato all'amministrazione del Debito pubblico;

     7) che presso la direzione generale ogni ricevimento di effetti pubblici al portatore si eseguisca con l'osservanza delle formalità prescritte;

     8) che nelle periodiche estrazioni, le operazioni di sorteggio abbiano luogo in conformità delle speciali disposizioni relative a ciascun debito, e con le forme prescritte;

     9) che siano osservate le prescrizioni di legge sul registro e bollo e siano applicate le disposizioni delle altre leggi di finanza di cui possa essere caso.

     Eseguisce, infine, tutte le altre prescrizioni che sono contenute nel presente regolamento, in quanto si riferiscano alle funzioni che gli sono attribuite.

 

          Art. 233.

     Un doppio dei registri delle nuove iscrizioni delle rendite consolidate e degli altri debiti, ed uno stato delle variazioni introdotte eventualmente nelle iscrizioni tuttora vigenti, vengono compilati dalla direzione generale e, riveduti dall'ufficio di riscontro, sono depositati mensilmente alla Corte dei conti.

 

          Art. 234.

     Le norme di servizio interno neccessarie per regolare i rapporti tra l'ufficio di riscontro e l'amministrazione, sono stabilite di concerto tra il presidente della Corte dei conti e il direttore generale del Debito pubblico.

 

Titolo XXI

COMMISSIONE DI VIGILANZA

 

          Art. 235.

     Il direttore generale del Debito pubblico rende conto in ogni trimestre alla Commissione di vigilanza sulla situazione generale del Debito pubblico.

     Questi conti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e riassunti in fin d'anno in un conto generale che il direttore stesso presenta alla Commissione accompagnato da apposita relazione.

 

          Art. 236.

     La Commissione di vigilanza è convocata, di regola, in ogni trimestre, per esaminare le situazioni trimestrali, e in principio d'anno, per deliberare sulla relazione del direttore generale.

     Essa è convocata inoltre dal suo presidente ogni qualvolta il medesimo lo creda opportuno, o gliene sia fatta richiesta da tre commissari, o dal direttore generale.

 

          Art. 237.

     La Commissione di vigilanza può procedere direttamente, o per mezzo di uno o più dei suoi componenti, a tutte quelle verifiche ed ispezioni che creda necessarie presso gli uffici della direzione generale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1951, n. 1599.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[8] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[9] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

[11] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.