§ 27.2.37 – D.M. 14 aprile 2000, n. 200.
Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:14/04/2000
Numero:200


Sommario
Articolo 1.      1. E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Quadro normativo di riferimento.
Art. 3.  Responsabile del procedimento.
Art. 4.  Domicilio dell'assuntore.
Art. 5.  Comunicazioni.
Art. 6.  Spese contrattuali.
Art. 7.  Prezzi contrattuali.
Art. 8.  Vincoli.
Art. 9.  Esecuzione della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto.
Art. 10.  Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni.
Art. 11.  Recesso dell'Amministrazione.
Art. 12.  Subappalto.
Art. 13.  Garanzia per i materiali dell'Amministrazione.
Art. 14.  Deposito cauzionale.
Art. 15.  Entità e modalità del deposito cauzionale.
Art. 16.  Svincolo della cauzione.
Art. 17.  Esonero dalla cauzione.
Art. 18.  Prescrizioni tecniche.
Art. 19.  Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione.
Art. 20.  Approntamento al collaudo.
Art. 21.  Consegna.
Art. 22.  Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto e documenti di accompagnamento dei materiali.
Art. 23.  Imputazione della consegna nel caso di più forniture della stessa specie o di un contratto a rate.
Art. 24.  Controllo delle prestazioni.
Art. 25.  Spostamento dei termini.
Art. 26.  Proroga dei termini.
Art. 27.  Sospensione dell'esecuzione del contratto.
Art. 28.  Modalità del collaudo.
Art. 29.  Esito del collaudo.
Art. 30.  Mancato intervento al collaudo.
Art. 31.  Determinazione dell'Amministrazione.
Art. 32.  Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati.
Art. 33.  Inadempienze.
Art. 34.  Penalità.
Art. 35.  Modalità di applicazione.
Art. 36.  Disapplicazione delle penalità.
Art. 37.  Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto.
Art. 38.  Esecuzione in danno.
Art. 39.  Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa.
Art. 40.  Osservanza della legislazione sul lavoro.
Art. 41.  Corresponsione dei pagamenti.
Art. 42.  Modalità di pagamento.
Art. 43.  Ritardi nei pagamenti.
Art. 44.  Sospensione dei pagamenti.
Art. 45.  Cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno.
Art. 46.  Collegio arbitrale.
Art. 47.  Termini della domanda di arbitrato.
Art. 48.  Ricorso al giudice ordinario.
Art. 49.  Anticipazione spese per il giudizio arbitrale.
Art. 50.  Obblighi durante il giudizio arbitrale.
Art. 51.  Sentenza arbitrale.


§ 27.2.37 – D.M. 14 aprile 2000, n. 200. [1]

Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.

(G.U. 19 luglio 2000, n. 167).

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. I capitolati d'oneri precedentemente approvati, concernenti l'attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa continuano a trovare applicazione limitatamente ai contratti stipulati o in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente capitolato generale d'oneri concerne i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa e si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti.

 

          Art. 2. Quadro normativo di riferimento.

     1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi riguardanti l'Amministrazione della difesa devono eseguirsi sotto l'osservanza:

     a) delle leggi e dei regolamenti vigenti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

     b) delle condizioni generali fissate nel presente capitolato d'oneri;

     c) delle eventuali condizioni particolari fissate nei capitolati d'oneri, comunque denominati, riferiti a specifici settori contrattuali;

     d) dei capitolati tecnici allegati ai contratti.

     2. Formano parte integrante dei contratti, in aggiunta alle eventuali clausole speciali, le condizioni e i capitolati di cui al comma 1, lettere b), c), e d).

 

          Art. 3. Responsabile del procedimento.

     1. L'Amministrazione, secondo le disposizioni vigenti in materia, comunica al contraente, non appena stipulato il contratto, l'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

 

          Art. 4. Domicilio dell'assuntore.

     1. Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

 

          Art. 5. Comunicazioni.

     1. Le comunicazioni del contraente, soggette a termini stabiliti nel contratto, sono effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

     a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

     b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

 

          Art. 6. Spese contrattuali.

     1. Il contraente è tenuto a versare nel conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione del contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore.

     2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.

     3. Nel caso di procedura concernente più lotti, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, le spese contrattuali sono ripartite fra i contraenti in misura proporzionale al valore dei lotti rispettivamente aggiudicati.

 

          Art. 7. Prezzi contrattuali.

     1. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

     2. Il contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

     3. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione prezzi, secondo le leggi in vigore.

 

          Art. 8. Vincoli.

     1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione o dalla data di aggiudicazione, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.

     2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, senza che lo stesso sia stato approvato, il contraente può liberarsi dagli impegni assunti nei modi e con le forme previsti dall'art.114 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

     3. In caso di mancata approvazione del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 9, il contraente ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 6.

 

          Art. 9. Esecuzione della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto.

     1. In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione del contratto stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

     2. La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata agli organi di controllo.

     3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite, ove richieste.

 

          Art. 10. Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni.

     1. In applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle forniture o delle prestazioni, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

     2. L'Amministrazione ha facoltà di modificare i termini di consegna, se ritenuto necessario, in relazione all'aumento o diminuzione richiesti ed in coerenza con quelli previsti dal contratto; ciò è fatto constare mediante verbale in contraddittorio fra le parti, approvato dall'Amministrazione.

 

          Art. 11. Recesso dell'Amministrazione.

     1. E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

 

          Art. 12. Subappalto.

     1. E' vietato al contraente di subappaltare l'intera esecuzione dei lavori o l'intera fornitura oggetto del contratto. Su specifica richiesta del contraente e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, può ammettersi il subappalto per lavorazioni o approvvigionamenti di materiali, che non rientrino nella normale linea produttiva del contraente e per i quali risulti eccessivamente onerosa l'istituzione di una specifica linea produttiva. In ogni caso non potranno essere concesse autorizzazioni che superino la misura prevista dalla normativa vigente.

     2. La richiesta per ottenere l'autorizzazione al subappalto da prodursi al momento della presentazione dell'offerta o in caso di trattativa privata prima della stipula del contratto, deve:

     a) essere effettuata in forma scritta e motivata;

     b) dimostrare l'idoneità tecnica del subappaltatore;

     c) essere corredata delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

     3. L'Amministrazione può in ogni tempo richiedere copia dei contratti sottoscritti dalle parti.

     4. Rimane in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori.

     5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il contratto si intende risolto di diritto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento della cauzione spettando al contraente solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate. Qualora il contraente sia stato esonerato dal versare la cauzione, esso è soggetto ad una ritenuta, che sarà operata sui pagamenti spettanti per le provviste o i lavori già collaudati, pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La ritenuta può essere operata anche attraverso il recupero su altri crediti nei confronti di altre Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 13. Garanzia per i materiali dell'Amministrazione.

     1. Qualora, in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, al contraente debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, depositario delle cose ricevute. A garanzia di tali materiali, il contraente è tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.

 

Capo II

CAUZIONE

 

          Art. 14. Deposito cauzionale.

     1. Con la sottoscrizione del contratto, il contraente deve costituire una idonea cauzione nelle forme previste dalle disposizioni vigenti a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'assuntore inadempiente.

     2. Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

     3. L'incameramento della cauzione viene effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità.

 

          Art. 15. Entità e modalità del deposito cauzionale.

     1. L'importo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione del contratto non può essere inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale ed è costituito secondo le disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 16. Svincolo della cauzione.

     1. La cauzione è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali e sia stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.

     2. Per i contratti la cui esecuzione è prevista in più anni o nei quali sia previsto il raggiungimento di precisi obiettivi tecnici, l'Amministrazione ha facoltà di svincolare progressivamente la cauzione pro-quota in relazione all'entità della prestazione effettuata.

     3. Lo svincolo è richiesto, di volta in volta, dal contraente.

 

          Art. 17. Esonero dalla cauzione.

     1. Nel caso di esonero dalla prestazione della cauzione, il contraente si obbliga a concedere un miglioramento del prezzo non inferiore al cinque per cento annuo dell'importo della cauzione non versata, in ragione del tempo per il quale questa deve rimanere vincolata.

 

Capo III

ESECUZIONE DEl CONTRATTI

 

          Art. 18. Prescrizioni tecniche.

     1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi devono corrispondere alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.

     2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, dei termini di consegna e dei prezzi, con apposito atto aggiuntivo, da redigere ed approvare nelle stesse forme del contratto principale.

     3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dall'Amministrazione.

     4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto ed al contraente è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo è determinato in contraddittorio con il contraente con verbale motivato.

     5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il contraente ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è quello stabilito dall'Amministrazione, salvo contestazione da parte del contraente.

 

          Art. 19. Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione.

     1. La consegna dei materiali che il contraente deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dal contraente.

     2. Luogo, modalità, e tempi di consegna devono risultare dalle norme contrattuali.

     3. Ove non sia diversamente stabilito in contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle località indicate dall'Amministrazione.

     4. Il verbale di consegna sottoscritto dal contraente serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati ed il giorno in cui è avvenuto il ritiro.

 

          Art. 20. Approntamento al collaudo.

     1. Le forniture o le prestazioni sono approntati per il collaudo nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

     2. I termini di approntamento decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del contraente, della lettera raccomandata con la quale viene comunicata l'avvenuta approvazione del contratto o dell'ordine di esecuzione anticipata o da altri termini di riferimento previsti in contratto.

     3. Per i collaudi da eseguirsi nello stabilimento del contraente, la data di approntamento è comunicata dal contraente stesso all'Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5.

     4. Nel caso sia stabilito in contratto che il collaudo deve farsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento al collaudo vale quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.

 

          Art. 21. Consegna.

     1. Il contraente è tenuto ad introdurre, a propria cura, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi, locali e con le modalità convenute in contratto, le cose di cui alla provvista o lavorazione oggetto del contratto stesso.

     2. Il contraente dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna mediante comunicazione via fax, confermata con lettera raccomandata spedita contestualmente.

     3. In caso di fornitura, il materiale diventa di proprietà dell'Amministrazione solo dopo il collaudo, l'accettazione definitiva e la consegna.

     4. La fornitura di un complesso non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non sono tutte approntate al collaudo o consegnate.

 

          Art. 22. Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto e documenti di accompagnamento dei materiali.

     1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del contraente, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari indicati in contratto.

     2. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.

 

          Art. 23. Imputazione della consegna nel caso di più forniture della stessa specie o di un contratto a rate.

     1. Il contraente, in base a contratti differenti, di più provviste della stessa specie, a scadenze successive, può fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore purché abbia consegnato la quantità dovuta per quello di scadenza anteriore; se però sono state rifiutate cose consegnate in base al contratto di scadenza precedente è obbligo dell'assuntore di sostituire prima le cose stesse.

     2. Per i contratti in cui sia previsto che le consegne dei materiali debbano farsi in più rate e i materiali siano identici per le varie rate, le consegne eventualmente effettuate in conto di una rata successiva sono imputate alla rata antecedente, qualora questa non sia stata completata o siano stati rifiutati al collaudo i materiali costituenti la rata stessa.

 

          Art. 24. Controllo delle prestazioni.

     1. L'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi utilizzati dal contraente stesso.

     2. A tal fine, ove non diversamente previsto in contratto, il contraente deve comunicare all'Amministrazione, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, il luogo ove vengono eseguite le prestazioni e ove si trovano depositate le materie prime e le merci.

     3. In caso di rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione.

     4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di collaudo, ma non pregiudicano il giudizio finale.

 

          Art. 25. Spostamento dei termini.

     1. I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza maggiore, danno ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

     2. A tale scopo il contraente deve, entro il termine perentorio di dieci giorni, comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore da cui possa derivare il ritardo o la impossibilità dell'esecuzione del contratto. Tale comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali.

     3. L'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto.

 

          Art. 26. Proroga dei termini.

     1. I periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per propri adempimenti previsti in contratto, o da essa richiesti nel suo interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento al collaudo o di consegna. Ad analoga proroga dei termini dà diritto qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi il contraente a ritardare l'esecuzione del contratto. Qualora tale periodo ecceda i centoventi giorni, l'Amministrazione darà luogo all'applicazione dell'articolo 27. La proroga è richiesta dal contraente con domanda motivata e la domanda deve pervenire all'Amministrazione prima della scadenza del termine.

     2. Per i collaudi, è detratto dal computo dei termini il periodo di tempo che va dal giorno successivo a quello in cui il contraente, a seconda delle clausole contrattuali, ha comunicato di avere pronti o ha consegnato i materiali da collaudare a quello in cui egli ha ricevuto la comunicazione relativa all'esito di detti collaudi.

     3. Il tempo impiegato per i collaudi anzidetti è detratto, sia che si tratti di prima consegna di materiali sia che si tratti di consegna successiva, per sostituire cose colpite da rifiuto.

     4. Non può detrarsi il periodo impiegato per il collaudo degli strumenti di misurazione e verifica, quando questi debbono servire unicamente per il collaudo dei prodotti finiti.

 

          Art. 27. Sospensione dell'esecuzione del contratto.

     1. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

     2. Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il contraente in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni eseguite. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il contraente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del contraente va formulata, a pena di decadenza, entro venti giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.

 

Capo IV

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

 

          Art. 28. Modalità del collaudo.

     1. Il collaudo accerta che le forniture, le manutenzioni, i lavori ed i servizi rispondano alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto.

     2. Secondo quanto stabilito in contratto e in relazione alla tipologia delle prestazioni, il collaudo viene effettuato - nei termini massimi previsti dai regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 - da apposita commissione o da singoli collaudatori nominati dall'Amministrazione, presso gli stabilimenti o i locali del contraente o presso enti militari.

     3. E' data comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui è effettuato il collaudo con l'invito ad intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

     4. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre al collaudo sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantità di materiali eventualmente adoperati per i collaudi sono forniti dal contraente e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo il collaudo.

     5. Qualora necessario, il contraente metterà a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per il collaudo.

     6. L'organo di collaudo può avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli di cui all'articolo 24, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

 

          Art. 29. Esito del collaudo.

     1. L'organo di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del contraente, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione dei beni e delle prestazioni sottoposti al collaudo ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

 

          Art. 30. Mancato intervento al collaudo.

     1. Qualora il contraente, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il certificato di collaudo, il certificato stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 31. Determinazione dell'Amministrazione.

     1. Qualora il contraente non concordi con l'esito del collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'articolo 30, può inviare all'organo di collaudo controdeduzioni e documentazioni ritenute necessarie.

     2. Sulla base di quanto prodotto dal contraente l'organo di collaudo, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla motivandone le ragioni.

     3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo assume la sua determinazione con atto formale da comunicare al contraente. Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

     4. Di massima, i beni rifiutati sono sostituiti con altri beni della medesima specie.

 

          Art. 32. Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati.

     1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di collaudo, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che l'organo di collaudo non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato al collaudo.

     2. Qualora il collaudo si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione ed all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese del contraente, oppure alla vendita, anche a trattativa privata, per conto, a rischio e spese del contraente.

     3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

 

Capo V

RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

 

          Art. 33. Inadempienze.

     1. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, ivi compresi i casi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati al collaudo, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

     a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;

     b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate all'articolo 38;

     c) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all'articolo 34.

     2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), al contraente è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente collaudate, accettate e consegnate.

 

          Art. 34. Penalità.

     1. Nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da comminare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato.

     2. Le penalità cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

 

          Art. 35. Modalità di applicazione.

     1. L'ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale.

     2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insufficiente o manchi, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che il contraente ha con l'Amministrazione della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione della difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

 

          Art. 36. Disapplicazione delle penalità.

     1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali il contraente sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

     2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite l'ente gestore, il quale provvede ad inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.

 

          Art. 37. Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto.

     1. Nel caso di accertata malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente, salvo le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già collaudato ed accettato e confiscando la cauzione o trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

     2. In ogni caso è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare, di cui all'articolo 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 38. Esecuzione in danno.

     1. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 33, l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non eseguita, può affidare a terzi, anche in economia, la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, con incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.

     2. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

     3. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.

 

          Art. 39. Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa.

     1. Il contraente assume interamente ed esclusivamente sopra di sé qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. Il contraente si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto già collaudato e accettato, e di agire per il risarcimento del danno.

     2. L'obbligo del contraente di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto.

     3. Ferma restando la sua responsabilità, il contraente è obbligato a dare immediatamente all'Amministrazione comunicazione delle eventuali pretese di terzi che accampano l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.

 

          Art. 40. Osservanza della legislazione sul lavoro.

     1. Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

     2. Il contraente è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

     3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

     4. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

     5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.

 

Capo VI

PAGAMENTI

 

          Art. 41. Corresponsione dei pagamenti.

     1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione, a seguito di presentazione di fatture, nonché della documentazione indicata in contratto.

     2. I termini per i pagamenti sono quelli stabiliti nei regolamenti attuativi della legge n. 241/1990. I capitolati particolari d'oneri ed i contratti, in relazione alla loro natura e complessità, possono prevedere termini inferiori.

 

          Art. 42. Modalità di pagamento.

     1. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto.

     2. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, nonché in ogni caso di variazione della propria ragione sociale, il contraente deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione. In difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute o cessate dalla carica.

 

          Art. 43. Ritardi nei pagamenti.

     1. In caso di ritardo nei pagamenti il contraente può richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile al contraente o da decisioni o comportamenti di altre autorità pubbliche, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'articolo 44 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.

 

          Art. 44. Sospensione dei pagamenti.

     1. Qualora al contraente siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato al contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 45. Cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno.

     1. Le cessioni, le delegazioni e le costituzioni di pegno relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalla legge, sono notificate dal contraente all'Amministrazione stessa per la prescritta adesione.

 

Capo VII

CONTROVERSIE

 

          Art. 46. Collegio arbitrale.

     1. Qualora le parti, in sede di stipulazione del contratto, convengano di rimettere ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto stesso, il collegio arbitrale sarà così composto:

     a) da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

     b) da un dirigente dell'Amministrazione o da un avvocato dello Stato;

     c) da un arbitro designato dal contraente.

     2. Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.

     3. Un funzionario dell'Amministrazione svolge le attribuzioni di segretario.

 

          Art. 47. Termini della domanda di arbitrato.

     1. La domanda di arbitrato è proposta nel termine di giorni sessanta da quello in cui vengono notificate al contraente le decisioni prese dall'Amministrazione sull'oggetto della vertenza.

     2. Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dal contraente che decade da qualsiasi diritto di impugnativa.

 

          Art. 48. Ricorso al giudice ordinario.

     1. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 47, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del comma 1.

 

          Art. 49. Anticipazione spese per il giudizio arbitrale.

     1. Le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri, stabilite sulla base dei criteri fissati nelle tariffe per avvocati e procuratori e calcolate nella misura ridotta del cinquanta per cento delle tariffe stesse, sono anticipate dalla parte che ha presentato la domanda di arbitrato.

 

          Art. 50. Obblighi durante il giudizio arbitrale.

     1. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia della sentenza, per garantire la continuità del servizio o delle forniture il contraente non può esimersi dall'intraprendere o continuare le sue prestazioni contrattuali.

 

          Art. 51. Sentenza arbitrale.

     1. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e decide a carico di quale delle parti, od in quale proporzione, devono gravare le spese di giudizio.

     2. Il lodo arbitrale è pronunciato nei termini e con le modalità previste dagli articoli 820 e seguenti del codice di procedura civile.

     3. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.


[1] Abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, con la decorrenza ivi prevista.