§ 27.1.25 - Legge 3 marzo 1960, n. 169.
Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:03/03/1960
Numero:169


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità [...]
Art. 2.      I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il [...]
Art. 3.      I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come [...]
Art. 4.      Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per [...]
Art. 5.      Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento o la dichiarazione del funzionario ricevente, [...]


§ 27.1.25 - Legge 3 marzo 1960, n. 169.

Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 17 marzo 1960, n. 67).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

     Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.

     Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

     I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

 

          Art. 2.

     I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

     Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

     a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;

     b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro.

     Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.

 

          Art. 3.

     I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

 

          Art. 4.

     Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento o la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, nonchè, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.

     Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.