§ 27.1.23 - Legge 22 marzo 1957, n. 221.
Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:22/03/1957
Numero:221


Sommario
Art. unico.      All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:


§ 27.1.23 - Legge 22 marzo 1957, n. 221.

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

(G.U. 26 aprile 1957, n. 107).

 

     Art. unico.

     All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

     "A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, successive modificazioni".