§ 26.1.27 – D.P.C.M. 15 marzo 1999, n. 218.
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:15/03/1999
Numero:218


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 26.1.27 – D.P.C.M. 15 marzo 1999, n. 218. [1]

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore delle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge.

(G.U. 5 luglio 1999, n. 155).

 

     Art. 1.

     1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, che pubblichino periodici attinenti all'attività statutaria.

 

          Art. 2.

     1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie diffuse nel corso dell'anno.

 

          Art. 3.

     1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti.

     2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Alle domande devono essere allegati:

     a) statuto dell'associazione;

     b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di costituzione dell'associazione, i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate edite con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna uscita;

     c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;

     d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché delle modalità di pagamento.

     4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizionei del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.