§ 26.1.5 – D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.
Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:27/09/1991
Numero:313


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Condizioni di sicurezza.
Art. 3.  Presunzione di conformità.
Art. 4.  Marchio "CE".
Art. 5.  Indicazioni sui giocattoli.
Art. 6.  Certificazione CE.
Art. 7.  Organismi autorizzati alla certificazione CE.
Art. 8.  Procedura per la certificazione CE.
Art. 9.  Controlli.
Art. 10.  Ritiro di giocattoli dal mercato.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Norme finali e transitorie.


§ 26.1.5 – D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313. [1]

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

(G.U. 5 ottobre 1991, n. 234)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.

     2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.

     3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

 

          Art. 2. Condizioni di sicurezza.

     1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

     2. Il disposto del comma 1 è osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

 

          Art. 3. Presunzione di conformità.

     1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8, i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie [2].

     2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

     3 bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocattolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio [3].

 

          Art. 4. Marchio "CE".

     1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo "CE".

     2. La marcatura CE è apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

     3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marcio, purché esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE [4].

 

          Art. 5. Indicazioni sui giocattoli.

     1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonchè l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purchè consenta una identificazione semplice e agevole, nonchè le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV.

     2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

     3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana.

 

          Art. 6. Certificazione CE.

     1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE.

 

          Art. 7. Organismi autorizzati alla certificazione CE.

     1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. E' considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organismo da parte di un ente specializzato.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati.

     4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.

     5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sull'applicazione del presente decreto [5].

     5 bis. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonché i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento [6].

 

          Art. 8. Procedura per la certificazione CE.

     1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato.

     2. La domanda deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luogo di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattolo.

     3. L'organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello.

     4. Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui è eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approvato.

     5. Copia dell'attestato viene trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della sanità, che potrà procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     7. L'organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto.

 

          Art. 9. Controlli.

     1. Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industria, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati.

     2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonchè il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio.

     3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiedente.

     4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

     a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;

     b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

     c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo.

     5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

     a) una descrizione dettagliata della fabbricazione;

     b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;

     c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

     d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato;

     e) il certificato di prova del campione o copia conforme.

     6. Qualora nè il fabbricante, nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario.

     7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario.

     8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

 

          Art. 10. Ritiro di giocattoli dal mercato.

     1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente della marcatura CE a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.

     1 bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni [7].

     1 ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario [8].

     2. Ove si constati che giocattoli muniti della marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanità.

 

          Art. 11. Sanzioni.

     1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni.

     2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire un milionecinquecentomila a lire venti milioni.

     4. Chiunque viola il disposto dell'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.

     5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

 

          Art. 12. Norme finali e transitorie.

     1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46, è abrogata.

     2. Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.

     3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.

 

 

Allegato I

Prodotti che non sono considerati come giocattoli

 

     1. Decorazioni natalizie.

     2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adutli.

     3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco.

     4. Attrezzature sportive.

     5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde.

     6. Bambole folclroristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti.

     7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.).

     8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti.

     9. Armi ad aria compressa.

     10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (1).

     11. Fionde e lanciasassi.

     12. Giuochi con freccette a punte metalliche.

     13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt.

     14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico.

     15. Veicoli con motore a combustione.

     16. Giocattoli macchine a vapore.

     17. Biclicilette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica.

     18. Videogiochi collegabili ad apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt.

     19. Succhiotti di puericoltura.

     20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali.

     21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

 

 

Allegato II

Requisiti essenziali dei giocattoli

 

     I. PRINCIPI GENERALI

     1. Conformemente ai requsiti di cui all'art. 2, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:

     a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo.

     b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.

     2. a) Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. E' il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

     b) per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.

     3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi commessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

     II. RISCHI PARTICOLARI

     1. Proprietà fisiche e meccaniche.

     a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.

     b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.

     c) I giocatoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.

     d) i giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.

     e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tali giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.

     f) I giocattoli destinati ad essere in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

     g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.

     h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.

     i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.

     j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:

     — la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto:

     — i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano — salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo — temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

     2. Infiammabilità.

     a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che:

     1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione.

     2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione).

     3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma.

     4. oppure siano trattati qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.

     Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ingiunzione per altri materiali presenti nel giocattolo.

     b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sè, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

     i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

     ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

     iii) classe di pericolo 4.1;

     iv) classe di pericolo 5.1 [9].

     c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possono esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'art. 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato 1, punto 10 e alla relativa nota in calce.

     d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o miscele:

     — che, in caso di miscelazione, possono esplodere:

     — per reazione chimica o per riscaldamento,

     — per miscelazione con sostanze ossidanti;

     — che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

     3. Proprietà chimiche.

     1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'art. 2, paragrafo I della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.

     Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e miscele pericolosi.

     2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:

     0,2 mg di antimonio,

     0,3 mg di arsenico,

     25,0 mg di bario,

     0,6 mg di cadmio,

     0,3 mg di cromo,

     0,7 mg di piombo,

     0,5 mg di mercurio,

     5,0 mg di selenio,

     o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze della legislazione comunitaria sulla base dei dati scientifici

     Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha significativa importanza tossicologica.

     3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

     a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

     b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

     c) classe di pericolo 4.1;

     d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. E', in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco [10].

     Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similiari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o miscele pericolosi, tali sostanze o miscele sono ammissibili entro in limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun miscela, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva n. 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i miscele autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.

     4. Proprietà elettriche.

     a) La tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.

     b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri filtri conduttori attraverso i quali l'elettricità previene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.

     c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.

     5. Igiene.

     I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.

     6. Radioattività.

     I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva n. 80/836/Euraton è d'applicazione.

 

 

Allegato III [11]

Requisiti che devono essere soddisfatti dagli organismi abilitati

 

     I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti conduzioni minime:

     1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;

     2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;

     3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo;

     4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

     5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

     Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

 

 

Allegato IV

Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso

 

     I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e apportate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:

     1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza — per esempio la scritta “non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi” o “non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni” — integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare delle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione.

     Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

     2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto.

     Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento.

     Debbono essere fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.

     3. Giocattoli funzionali.

     I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

     Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

     Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.

     4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici [12].

     a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

     i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

     ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

     iii) classe di pericolo 4.1;

     iv) classe di pericolo 5.1, ne indicano la pericolosità nonchè le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. E' altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli [13].

     b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: “Attenzione! Solo per bambini di età superiore a ..... anni. (1). Da usare sotto la sorveglianza di adulti”.

     Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.

     5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini.

     Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: “Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione”.

     Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collissione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).

     6. Giocattoli nautici.

     I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2:

     “Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza”.

(1) L'età deve essere fissata dal fabbricante.

 

 

Allegato V [14]

Marcatura CE di conformità

 

     Marcatura CE di conformità - La marcatura CE di conformità è sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

 

(Omissis)

 

     - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.

     - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere Inferiore a 5 mm.


[1] Abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, con la decorrenza ivi prevista. L’espressione “marchio CE” figurante nel presente decreto è stata sostituita dall’espressione “marcatura CE” per effetto dell’art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41. I termini «preparato» o «preparati» sono stati sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» per effetto dell'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2010.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[7] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2010.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2010.

[11] Allegato così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

[12] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2010.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2010.

[14] Allegato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.