§ 25.3.c - Legge 13 marzo 1950, n. 114.
Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:13/03/1950
Numero:114


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950
Art. 2.      L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro [...]
Art. 3.      Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando [...]
Art. 4.      Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonchè alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 25.3.c - Legge 13 marzo 1950, n. 114.

Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

(G.U. 5 aprile 1950, n. 80).

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

 

          Art. 2.

     L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.

 

          Art. 3.

     Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonchè alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.