§ 25.2.8 – D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048.
Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:25/07/1947
Numero:1048


Sommario
Art. unico.      A modifica di quanto dispone l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427, l'importo massimo degli appalti che possono essere affidati per [...]


§ 25.2.8 – D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048. [1]

Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 13 ottobre 1947, n. 235).

 

     Art. unico.

     A modifica di quanto dispone l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427, l'importo massimo degli appalti che possono essere affidati per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro ed a Cooperative agricole di produzione nonchè a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire venti milioni ed a lire cento milioni.

     I limiti di valore di cui al precedente comma sono applicabili agli appalti di opere pubbliche, nonchè ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni appaltanti.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.