§ 25.2.2 – R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554.
Norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:13/08/1926
Numero:1554


Sommario
Art. 1.      I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione [...]
Art. 2.      La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto e si compie sotto la sorveglianza del Ministro per la economia nazionale
Art. 3.      Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del Regio decreto che ordina la liquidazione, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto [...]
Art. 4.      Il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare il liquidatore a compiere nuove operazioni, prescrivendone le modalità e le condizioni per l'ultimazione dei lavori [...]
Art. 5.      L'accertamento dei creditori e delle somme a costoro dovute è fatto in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'ente, tuttavia gli aventi diritto potranno [...]
Art. 6.      Qualora la formazione dell'inventario e l'effettuazione delle consegne a norma dell'art. 200 codice di commercio non sia comunque possibile, il liquidatore vi provvederà [...]
Art. 7.      Il liquidatore presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto ed il bilancio finale, per la loro approvazione. Tali documenti dopo che siano stati [...]
Art. 8.      Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale tutti i creditori, e, nel [...]
Art. 9.      Compiuta la liquidazione, tutti i libri e documenti ad essa relativi debbono essere depositati e conservati a norma dell'art. 218 codice di commercio
Art. 10.      Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le norme ivi contenute sono applicabili anche alle liquidazioni in corso
Art. 11.      Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 25.2.2 – R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554. [1]

Norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale.

(G.U. 15 settembre 1926, n. 215).

 

     Art. 1.

     I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per fare fronte ai loro debiti.

     Il decreto reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato già dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso.

 

          Art. 2.

     La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto e si compie sotto la sorveglianza del Ministro per la economia nazionale .

     Per quanto non è previsto dal presente decreto sono applicabili le disposizioni del Codice di commercio sulla liquidazione delle società.

     Sono altresì applicabili le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

     A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale trasmetterà al competente procuratore del Re copia del decreto che ordina la liquidazione di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 3.

     Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del Regio decreto che ordina la liquidazione, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto stesso può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti conservativi e di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, né iscrivere ipoteche.

     Con effetto dalla data stessa di pubblicazione sono applicabili gli artt. 700, 701, 702, 703 del codice di commercio.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare il liquidatore a compiere nuove operazioni, prescrivendone le modalità e le condizioni per l'ultimazione dei lavori in corso o per la continuazione dell'esercizio aziendale, quando ne sia evidente la necessità per evitare un grave pregiudizio agli interessi della liquidazione.

     I crediti costituitisi in dipendenza di tali nuove operazioni, saranno privilegiati e prenderanno grado dopo quello del n. 1 dell'art. 1958 del codice civile.

 

          Art. 5.

     L'accertamento dei creditori e delle somme a costoro dovute è fatto in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'ente, tuttavia gli aventi diritto potranno presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione, i documenti necessari a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti.

 

          Art. 6.

     Qualora la formazione dell'inventario e l'effettuazione delle consegne a norma dell'art. 200 codice di commercio non sia comunque possibile, il liquidatore vi provvederà con l'assistenza del Regio notaio.

     Quando il liquidatore incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

 

          Art. 7.

     Il liquidatore presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto ed il bilancio finale, per la loro approvazione. Tali documenti dopo che siano stati approvati, saranno depositati a cura del liquidatore nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale ha sede l'ente in liquidazione e di tale deposito sarà, a cura dello stesso liquidatore, data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Nei trenta giorni successivi a tale pubblicazione i creditori possono proporre limitatamente al piano di riparto, reclamo al Tribunale, depositato nella stessa cancelleria.

     Tale diritto compete anche ai soci sempre che, al momento della messa in liquidazione e secondo gli accertamenti di cui all'art. 5 del presente decreto, il capitale dell'ente non risulti già per intero assorbito dalle passività.

 

          Art. 8.

     Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale tutti i creditori, e, nel caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, anche i soci, hanno diritto di intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

     Decorsi i termini suddetti, senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio ed il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e sarà proceduto alla distribuzione dell'attivo.

 

          Art. 9.

     Compiuta la liquidazione, tutti i libri e documenti ad essa relativi debbono essere depositati e conservati a norma dell'art. 218 codice di commercio.

     Le competenze al liquidatore sono determinate dal Ministero dell'economia nazionale e fanno carico alla liquidazione.

 

          Art. 10.

     Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le norme ivi contenute sono applicabili anche alle liquidazioni in corso.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

     Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 16 giugno 1927, n. 1274. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.