§ 98.1.31882 - D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/02/1998
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 98.1.31882 - D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

(G.U. 6 marzo 1998, n. 54)

 

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

     Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;

     Sulla proposta del Ministro della sanità;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova";

     b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "nominata dal Ministro" sono aggiunte le seguenti: "e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte";

     c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     “2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale”.