§ 98.1.31716 - D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94.
Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/02/1991
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Abbreviazioni
Art. 2.  Comunicazioni, domande e documentazioni
Art. 3.  Pubblicità e informazioni
Art. 4.  Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività
Art. 5.  Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali
Art. 6.  Trattative contrattuali
Art. 7.  Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e cessioni di licenze di produzione
Art. 8.  Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
Art. 9.  Nulla-osta per prestazione di servizi
Art. 10.  Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
Art. 11.  Autorizzazione del Ministro del tesoro
Art. 12.  Comitato consultivo
Art. 13.  Organizzazione
Art. 14.  Comunicazioni tra amministrazioni
Art. 15.  Conferenze di servizi e accordi
Art. 16.  Personale


§ 98.1.31716 - D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94. [1]

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

(G.U. 23 marzo 1991, n. 70)

 

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";

     Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Abbreviazioni

     1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:

     a) "la/alla/della legge", alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

     b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'art. 2 della legge;

     c) "elenco", all'elenco dei materiali di armamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge;

     d) "registro", al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3 della legge;

     e) "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge nonchè ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento;

     f) "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'art. 1 e all'art. 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'art. 2, comma 6, all'art. 9, comma 5, lettera a), e all'art. 11, comma 2, lettera b), della legge;

     g) "comitato", al comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge;

     h) "CISD", al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'art. 6 della legge.

 

Capo I

 

NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

 

          Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni

     1. Le comunicazioni e domande di cui all'art. 6, commi 1, 4 e 6, all'art. 7, commi 1, 4 e 5, all'art 9, comma 1, all'art. 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.

     2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

     3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle Comunità europee.

     4. In ogni fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge e al presente regolamento le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni.

 

          Art. 3. Pubblicità e informazioni

     1. Le direttive di cui all'art. 6, comma 1, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, commi 1 e 4, e all'art. 11, comma 2, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. L'amministrazione competente informa tempestivamente gli operatori delle determinazioni assunte nel corso del procedimento.

     3. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni in qualunque fase dell'esecuzione delle operazioni.

 

          Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività

     1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

     2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'art. 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non è rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.

     4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

 

Capo II

 

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

 

          Art. 5. Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali

     1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'art. 9, commi 2 e 4 della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata inerente materiali o documenti classificati nonchè, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

 

          Art. 6. Trattative contrattuali

     1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'art. 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:

     a) estremi di iscrizione nel registro;

     b) informazioni, requisiti e qualità soggettive inerenti agli altri partecipanti alle trattative;

     c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con precisazione del tipo dei materiali oggetto delle trattative riferito all'elenco ed eventualmente alla lista di cui all'art. 18 della legge nonchè alla voce doganale, e quantitativo previsto;

     d) classifica di segretezza dei materiali o dell'oggetto della trattativa;

     e) se noti, modalità di esecuzione, ivi compresi termini e modalità di regolamento finanziario, previsti;

     f) Paesi di destinazione finale, di provenienza, o intermedia;

     g) se noti, eventuali soggetti intermediari;

     h) destinatario finale;

     i) per operazioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione il cui oggetto sia ad esse connesso.

     2. Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare a una gara, deve inviare, ai sensi del comma 1, una dichiarazione di intento corredata del relativo bando, il cui contenuto è parte integrante della comunicazione, nella quale l'operatore è tenuto a indicare anche gli eventuali dati aggiuntivi che intenderebbe inserire nell'offerta.

     3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

     4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

     5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento.

     6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

 

          Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e cessioni di licenze di produzione

     1. Le domande per l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge, sono presentate al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nelle domande sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'art. 11, comma 2, della legge:

     a) estremi di iscrizione nel registro;

     b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento dell'elenco, eventualmente della lista di cui all'art. 18 della legge, nonchè della voce doganale corrispondente;

     c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

     d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

     e) soggetti intermediari;

     f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

     g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata dell'operazione.

     2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.

     3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

     4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, è presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento. La domanda è inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui è richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge.

     5. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

     1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'art. 2, comma 7, della legge.

 

          Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi

     1. Per le operazioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

     a) estremi di iscrizione nel registro;

     b) informazioni, requisiti e qualità soggettive inerenti ai destinatari dell'operazione ed eventuali altri partecipanti alla stessa;

     c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione;

     d) ammontare del contratto e indicazione di termini, anche intermedi, di esecuzione;

     e) Paese di destinazione dei servizi e luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

     f) estremi dell'autorizzazione relativa alla operazione precedente, della quale la prestazione di servizi costituisce prosecuzione.

     2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.

     3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

 

          Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

     1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

     2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'art. 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

     a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;

     b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

     c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

     d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

     e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

     f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

     4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa.

 

          Art. 11. Autorizzazione del Ministro del tesoro

     1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'art. 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

     a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;

     b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

     c) modalità di regolamento finanziario;

     d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;

     e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

     f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'art. 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;

     g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

     2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

     a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;

     b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva dell'operazione cui è riferita la transazione.

     3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.

     4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.

     5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonchè i casi di diniego.

 

          Art. 12. Comitato consultivo

     1. Il comitato di cui all'art. 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.

     2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

 

Titolo II

 

NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

 

          Art. 13. Organizzazione

     1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

 

          Art. 14. Comunicazioni tra amministrazioni

     1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

     2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle domande presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonchè della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.

     3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

     4. I dati relativi alle importazioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonchè del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.

     5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.

     6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonchè quelle di cui all'art. 11, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'art. 5 della legge.

     7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

 

          Art. 15. Conferenze di servizi e accordi

     1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonchè della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonchè altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

     a) la costituzione di un sistema informativo;

     b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

     c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

     3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo.

     4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

     5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

 

          Art. 16. Personale

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, nominativa o per unità organiche, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

     2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando; il comando è disposto per un periodo non inferiore a due anni.

     3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca, in prima applicazione del presente regolamento, una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate; i provvedimenti per il collocamento in posizione di comando degli interessati, nominativamente individuati, sono emanati entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore del regolamento stesso, nei limiti di un contingente provvisorio complessivamente non inferiore a 30 unità di personale. Tale contingente sarà confermato o modificato, ai sensi del comma 1, entro i sei mesi successivi. Le amministrazioni interessate provvedono tempestivamente agli adempimenti procedurali interni finalizzati al comando del predetto personale.

     4. Il personale addetto ai nuclei di cui all'art. 15, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza.

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448.