§ 98.1.31225 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/12/1999
Numero:543


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, è modificato come segue
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.31225 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura

(G.U. 18 febbraio 2000, n. 40)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;

     Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della citata direttiva 91/67/CEE;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

     Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, è modificato come segue:

     a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13.

     1. Il Ministero della sanità quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di esso è indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando in particolare:

     a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio;

     b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti;

     c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;

     d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

     2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria.";

     b) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

     "1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A, nonché le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria.";

     c) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al paragrafo I, lettera B, il secondo periodo del punto 2) è sostituito dal seguente: "Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.";

     2) al paragrafo I, lettera C, il punto 2) è sostituito dal seguente:

     "2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alla lettera B, punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza è ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.