§ 98.1.31195 - D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/10/1996
Numero:634


Sommario
Art. 1.  Esoneri parziali
Art. 2.  Compensazioni territoriali
Art. 3.  Prospetti dei datori di lavoro
Art. 4.  Abrogazione di norme


§ 98.1.31195 - D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.

(G.U. 18 dicembre 1996, n. 296)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

     Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

     Ritenuta la necessità di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

     Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

     E M A N A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Esoneri parziali

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:

     " 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".

 

          Art. 2. Compensazioni territoriali

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:

     " 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".

     2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.".

 

          Art. 3. Prospetti dei datori di lavoro

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole: "I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare".

     2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole da: "Le amministrazioni dello Stato" fino a: "soggetti a vigilanza governativa" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici".

     3. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è sostituito dal seguente:

     " 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.".

     4. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono soppressi.

 

          Art. 4. Abrogazione di norme

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è soppresso.