§ 98.1.31143 - D.P.R. 5 giugno 1993, n. 170.
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e successive modificazioni, recante norme per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1993
Numero:170


Sommario
Art. 1.      1. In esito al referendum di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica" e successive modificazioni ed integrazioni, sono [...]


§ 98.1.31143 - D.P.R. 5 giugno 1993, n. 170.

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e successive modificazioni, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 5 giugno 1993, n. 130)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 75 della Costituzione;

     Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

     Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante “Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni ed integrazioni;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. In esito al referendum di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica" e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     Articolo. 17,

     secondo comma, limitatamente alle parole: "comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale";

     Articolo 18,

     primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,";

     Articolo 19,

     primo comma, limitatamente alle parole: "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione";

     secondo comma, limitatamente alle parole: "presentatisi nei collegi";

     terzo comma, limitatamente alla parola: "suddetti";

     ottavo comma, limitatamente alla parola: "soltanto" e limitatamente alle parole: "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e".

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.