§ 98.1.31129 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1992
Numero:260


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314).


§ 98.1.31129 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

(G.U. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge;

     Preso atto che in data 11 luglio 1991 è stato stipulato un accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, con il quale è stata ridisciplinata la materia della corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati beneficiari dell'indennità integrativa speciale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989;

     Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990;

     Udito il parere n. 106 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     E' reso esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.

 

 

     Accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

 

     Art. 1. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314).

     L'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, è modificato come segue:

     "Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.".