§ 98.1.31081 - D.P.R. 11 marzo 1989, n. 161.
Sostituzione degli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1989
Numero:161


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 68 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è [...]
Art. 2.      1. L'art. 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è [...]


§ 98.1.31081 - D.P.R. 11 marzo 1989, n. 161.

Sostituzione degli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 5 maggio 1989, n. 103)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Visto il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

     Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 1986;

     Considerata l'opportunità di modificare la disciplina concernente i requisiti delle stampe periodiche e gli inserti redazionali contenuta nell'art. 68 del citato regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, nonchè la disciplina concernente le stampe ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale, contenuta nell'art. 70 del medesimo regolamento;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 68 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

     “Art. 68.

     Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro periodicità, di “spedizione in abbonamento postale", del gruppo corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre, numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne coprano l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle relative al titolo, alla “spedizione in abbonamento postale'' ed al gruppo di appartenenza.

     E' consentito che una pubblicazione consti di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purchè dalla intestazione o dal programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta ed a condizione che queste siano raccolte in una unica copertina, abbiano la stessa periodicità e non possano formare oggetto di più abbonamenti distinti.

     Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda, locandine nonchè altri inserti aventi analoghe caratteristiche, purchè anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono, altresì, contenere come parti integranti incisioni foniche su disco, nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale.

     Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe non periodiche.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

     "Art. 70.

     Non sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale, qualunque sia la loro periodicità, le stampe che hanno carattere postulatorio, quelle che contengono pubblicità, comunque realizzata, a favore di prodotti o servizi della ditta mittente, nonchè i cataloghi, esclusi quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio.

     Sono considerate postulatorie le pubblicazioni periodiche il cui contenuto sia costituito da richieste di contribuzioni in denaro o di altro genere.

     Possono, invece, fruire della riduzione di tariffa le stampe periodiche contenenti pubblicità relativa agli abbonamenti ad uno o più periodici del gruppo editoriale mittente e quelle contenenti pubblicità a favore di ditte che, su ordini dati per posta dai committenti a seguito dell'accettazione dell'offerta fatta con cataloghi, con le stampe stesse e con altri invii, vendono esclusivamente o prevalentemente per corrispondenza prodotti o servizi propri o altrui, ma per proprio conto.

     Gli oggetti delle vendite per corrispondenza devono essere spediti per posta a meno che la spedizione non risulti particolarmente difficoltosa per la natura dell'oggetto da spedire; gli invii non gravati di assegno devono recare l'invito a versare l'importo relativo a mezzo vaglia o conto corrente postale.

     Le ditte che vendono per corrispondenza devono comprovare documentalmente l'effettivo svolgimento di tale loro attività.

     Le stampe ed i cataloghi di cui al precedente terzo comma, oltre alle altre prescritte indicazioni, devono recare rispettivamente quelle del periodico o dei periodici a cui si riferiscono e quella di “vendita per corrispondenza''.

     Agli invii non rispondenti alle suddette condizioni si applica la tariffa stabilita per le stampe non periodiche.