§ 98.1.31038 - D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/12/1987
Numero:554


Sommario
Art. 1.      1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo è sostituito [...]
Art. 2.      1. Le lettere a), b),c) e d) del terzo comma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti
Art. 3.      1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quinto comma
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente articolo


§ 98.1.31038 - D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(G.U. 19 gennaio 1988, n. 14)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati".

 

          Art. 2.

     1. Le lettere a), b),c) e d) del terzo comma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università;

     b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;

     c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

     d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo".

     2. Allo stesso art. 2 è aggiunto il seguente quarto comma:

     "Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quinto comma:

     "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata".

     2. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quarto comma:

     "In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di età previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico".

 

          Art. 5.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 19-bis.

     Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonchè al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

     Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, semprechè essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto".