§ 98.1.30982 - D.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1986
Numero:55


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è così modificato
Art. 3.      L'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30982 - D.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.

(G.U. 5 marzo 1986, n. 53)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

     Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

     Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

     Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

     1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

     2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

     3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;

     4) spese per la guardiania agli elevatori elettronici;

     5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

     6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

     7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

     8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

     9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

     10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

     11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

     12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

     13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

     14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;

     15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonchè per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;

     16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;

     17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

     18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti;

     19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione;

     20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;

     21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;

     22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonchè per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

     23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;

     24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;

     25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è così modificato:

     "I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le lire dieci milioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.

     I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo.

     Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati, nominati dal segretario generale della Corte dei conti, ovvero da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

     Se la spesa non supera le lire sette milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio interessato.

     In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

     E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904".