§ 98.1.30949 - D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885.
Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1984
Numero:885


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del servizio)
Art. 2.  (Incompatibilità)
Art. 3.  (Graduatorie e conferimento degli incarichi)
Art. 4.  (Massimale orario)
Art. 5.  (Comitato consultivo di U.S.L.)
Art. 6.  (Comitato consultivo regionale)
Art. 7.  (Istituzione, durata e funzionamento dei Comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici)
Art. 8.  (Commissioni di disciplina)
Art. 9.  (Cessazione e sospensione dell'incarico)
Art. 10.  (Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso)
Art. 11.  (Organizzazione del servizio)
Art. 12.  (Compiti e obblighi del medico)
Art. 13.  (Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.)
Art. 14.  (Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio)
Art. 15.  (Sostituzioni)
Art. 16.  (Trattamento economico)
Art. 17.  (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
Art. 18.  (Aggiornamento professionale obbligatorio)
Art. 19.  (Quote sindacali)
Art. 20.  (Incontri periodici tra le parti)
Art.  21.


§ 98.1.30949 - D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885.

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.

(G.U. 28 dicembre 1984, n. 355, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge 833/1978 , un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, con scadenza 30 giugno 1985;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge 833/1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Decreta:

 

     E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 , l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nel testo allegato.

 

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833

 

     Art. 1. (Istituzione del servizio)

     Ciascuna Regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il Comitato di cui al successivo art. 6, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva.

 

          Art. 2. (Incompatibilità)

     Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 , o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:

     a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte.

     Per la durata del presente accordo è consentito ai medici incaricati di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unità. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attività di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della metà del massimale orario settimanale di cui al successivo art. 4. Non è consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale;

     b) sia associato ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. 13 agosto 1981 e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti della lettera a) che precede;

     c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

     d) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo art. 4;

     e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.;

     f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78;

     g) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78;

     h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non è compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attività di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attività debbano essere svolte.

     L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il Comitato ex art. 5.

     Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 4, l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

 

          Art. 3. (Graduatorie e conferimento degli incarichi)

     Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica che devono essere attribuiti ai sensi del presente accordo.

     Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione:

     a) i medici che siano già titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al successivo comma risultino titolari di quell'incarico da almeno dodici mesi;

     b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale.

     Gli aspiranti devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullità delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere.

     Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui alla lett. b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui alla lettera b) del precedente secondo comma;

     2) attribuzione di punti 6 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al presente punto 2, l'avere acquisito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda per l'inclusione nella graduatoria e il conferimento dell'incarico, un rapporto di lavoro dipendente a titolo precario purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.

     Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lett. b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

     Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.

     La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

     Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A), resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

     Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

     I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.

     Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A).

     In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in più UU.SS.LL.

     Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, sono conferiti incarichi a tempo determinato.

 

          Art. 4. (Massimale orario)

     Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore.

     Prima di far luogo alla procedura per il conferimento degli incarichi di cui al 3° comma del precedente art. 3, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici già titolari, nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nell'ambito della stessa U.S.L., fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno, tenendo presente che:

     - salvo quanto disposto dalla lettera d) dell'art. 2, l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico che per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 10 ore;

     - l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 10 e fino ad un massimo di 26.

     Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera dell'incarico.

 

          Art. 5. (Comitato consultivo di U.S.L.)

     In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composta da:

     - il Presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;

     - due membri designati dal Comitato di gestione della U.S.L.;

     - tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

     I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall'art. 8 dell'accordo per la medicina generale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.

     Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza.

     Esprime, altresì, parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla Commissione locale di disciplina.

 

          Art. 6. (Comitato consultivo regionale)

     In ciascuna regione è istituito un Comitato composto da:

     - l'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     - cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della Regione designati dall'A.N.C.I.;

     - sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente Comitato Consultivo di cui all'art. 9 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

     I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della Regione, con il sistema elettorale previsto dall'art. 9 dell'accordo per la medicina generale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal Componente più anziano di parte pubblica.

     La sede del Comitato è indicata dalla Regione.

     Il Comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della Regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 18.

     Il Comitato formula proposte ed esprime parere, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal Presidente o da almeno 1/3 dei suoi Componenti.

     Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

 

          Art. 7. (Istituzione, durata e funzionamento dei Comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici)

     I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi Comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.

     I Comitati predetti sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro Componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     In fase di prima attuazione del presente accordo, qualora oggettive difficoltà impediscano la costituzione dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6, i compiti attribuiti ai medesimi sono demandati ai corrispondenti Comitati di cui all'Accordo nazionale per i medici di medicina generale.

     In caso di mancata costituzione anche di questi ultimi organismi, i compiti di cui sopra sono svolti, rispettivamente, dai Comitati di gestione delle U.S.L. e dai competenti organismi regionali.

     Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai Comitati di cui agli articoli 5 e 6, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica.

     Il rimborso delle spese sostenute dagli Ordini dei medici avviene con le stesse modalità di cui all'art. 36, comma 7°, dell'accordo per la medicina generale.

 

          Art. 8. (Commissioni di disciplina)

     I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza, in prima istanza, della Commissione locale di disciplina e, in caso di ricorso, della Commissione Regionale di disciplina, di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo per i medici di medicina generale.

     Per l'occasione le Commissioni di cui al comma precedente sono integrate rispettivamente da uno e da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 5 e al secondo comma dell'art. 6 e nominati rispettivamente dall'Ordine provinciale e dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.

     Uguale integrazione sarà apportata alla componente di parte pubblica a cura rispettivamente del Comitato di Gestione della U.S.L. e dell'A.N.C.I. regionale.

     Si intendono qui richiamate tutte le norme procedurali che regolano il funzionamento delle Commissioni anzidette.

     Tuttavia, considerata l'esigenza di snellire i relativi procedimenti in rapporto alla peculiarità dell'attività che i medici sono chiamati a prestare, si stabilisce che, in deroga alle procedure anzidette, la Commissione di disciplina di prima istanza deve pronunciarsi entro 15 giorni dal deferimento del medico; in caso di ricorso alla Commissione regionale, questa deve decidere entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, il quale deve essere presentato entro 5 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.

 

          Art. 9. (Cessazione e sospensione dell'incarico)

     L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 12, ultimo comma, cessa:

     1) per compimento del 65° anno di età;

     2) per provvedimento adottato dalle Commissioni di cui all'art. 8;

     3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     4) per cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;

     5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 18;

     6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno 30 giorni.

     Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per:

     a) provvedimento delle Commissioni di cui all'art. 8;

     b) sospensione dall'albo professionale;

     c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi l'anno.

 

          Art. 10. (Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso)

     Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

     1) malattia o infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;

     2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;

     3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

     4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

     5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;

     6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.

 

          Art. 11. (Organizzazione del servizio)

     Il servizio di guardia medica notturno e festivo si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo nonchè dalle ore 20 alle ore 8 in tutti i giorni feriali.

     Esso è svolto in forma attiva con turni di 6 ore per il servizio prefestivo diurno o di 12 ore negli altri casi, salvo che oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente d'intesa con il Comitato di cui all'art. 6 e sentita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, rendano necessaria l'adozione di criteri organizzativi diversi. In tal caso, il servizio di guardia potrà anche essere affidato, in forma di disponibilità, ai medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nella graduatoria regionale e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, che si dichiarino disponibili, anche in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 2. Tale disponibilità è remunerata con un gettone omnicomprensivo.

     In particolare, ai sensi del precedente comma, potranno essere risolte anche le oggettive difficoltà organizzative esistenti nella Provincia autonoma di Bolzano per l'applicazione delle norme vigenti in materia di bilinguismo.

 

          Art. 12. (Compiti e obblighi del medico)

     Il medico che effettui il servizio di guardia attiva deve presentarsi all'inizio del turno di guardia presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione per gli interventi che gli saranno richiesti, fino alla fine del turno medesimo.

     Il medico in disponibilità è tenuto a rimanere a disposizione dall'inizio alla fine del turno assegnatogli.

     Il medico di guardia deve effettuare prontamente tutti gli interventi d'urgenza che gli siano richiesti entro la fine del turno cui è preposto.

     Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere in atti, insieme con l'indicazione degli interventi effettuati, ovvero con le motivazioni del mancato intervento. Le registrazioni predette sono coperte dal segreto d'ufficio.

     Il medico di guardia è fornito di moduli da utilizzare per le prescrizioni farmaceutiche, le proposte di ricovero e le eventuali certificazioni di malattia per il lavoratore. Il modulario, che è quello in uso da parte dei medici di medicina generale, recherà la dicitura "Servizio di guardia medica" e prevederà il caso che il medico, facendone apposita annotazione, rilasci eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia anche qualora l'utente risulti sfornito di documento sanitario.

     Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione in una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento.

     Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate esclusivamente nei casi di assoluta necessità limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di 3 giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.

     Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attività prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente.

     Al medico che per tali motivi è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

     Previo assenso dell'interessato, il medico di guardia in forma attiva può essere utilizzato anche per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza, presso apposite centrali operative.

     Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

     L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.

 

          Art. 13. (Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.)

     Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici specie con le strutture sanitarie del territorio.

     Inoltre:

     - predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il Comitato ex art. 5, nonchè il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;

     - assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato;

     - deferiscono alla Commissione ex art. 8 - sentito il Comitato ex art. 5 - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto;

     - segnalano al Comitato regionale ex art. 6 le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio;

     - promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi;

     - forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.

 

          Art. 14. (Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio)

     Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulo informativo (allegato B) di cui una copia è destinata al medico di fiducia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.

     La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.

     Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e/o effettuata ovvero la motivazione che ha indotto il medico di guardia a proporre il ricovero, ogni altra notizia ed osservazione che si ritenga utile segnalare.

     Il medico di fiducia valuterà, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione dell'intervento d'urgenza.

 

          Art. 15. (Sostituzioni)

     I medici incaricati - qualora non siano in grado di effettuare uno o più turni di guardia loro assegnati - devono darne tempestiva comunicazione al responsabile indicato dall'U.S.L. perchè provveda alla loro sostituzione con le procedure di cui al 4° comma che segue.

     Qualora il medico per cause di forza maggiore, non possa tempestivamente informare il responsabile indicato dall'U.S.L. si fa sostituire da un altro titolare di incarico di guardia medica nell'ambito della stessa U.S.L. oppure ricorrendo alla procedura di cui al successivo 4° comma.

     L'U.S.L. vigila affinchè per effetto di tali sostituzioni nessuno dei medici titolari di incarico superi il limite dell'orario mensile di attività risultante dalla lettera di incarico. Nel caso che tale limite risulti superato l'U.S.L. provvede a ridurre per il mese successivo in misura corrispondente l'orario del medico interessato.

     Ciascuna U.S.L. provvede periodicamente, dandone tempestiva notizia ai sanitari incaricati, a individuare, nell'ambito e secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., i nominativi di almeno due medici per ciascun turno di guardia, che si siano impegnati a rendersi reperibili al proprio domicilio dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni prefestivi, dalle ore 7 alle ore 8 dei giorni festivi e dalle ore 19 alle ore 20 degli altri giorni.

     I medici di cui al comma precedente, che non siano stati impegnati in attività di sostituzione acquisiscono il punteggio stabilito per il servizio di guardia in disponibilità.

     In ogni caso il medico titolare deve comunicare al più presto al responsabile indicato dall'U.S.L. il motivo della sua assenza e il nominativo del collega che lo ha sostituito.

     Nel caso che l'assenza di un medico incaricato debba protrarsi per un periodo superiore a dieci giorni, l'U.S.L. provvede al conferimento di un incaricato di sostituzione, secondo l'ordine della graduatoria regionale con titolo di priorità per i residenti che non abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo.

     L'incarico di sostituzione, non può superare la durata di tre mesi e non è immediatamente rinnovabile. Con il rientro del medico titolare, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

     Il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 3 comporta automatica revoca dell'incarico di sostituzione, eventualmente in atto.

     Al medico sostituto vengono corrisposti gli stessi compensi che spetterebbero al titolare.

 

          Art. 16. (Trattamento economico)

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 per il servizio di guardia medica in forma attiva spetta al medico un compenso orario di lire 10.900 di cui lire 6.800 a titolo di compenso base e lire 4.100 a titolo di indennità per servizio di guardia medica.

     Qualora il medico in guardia attiva, su richiesta della U.S.L., si avvalga del proprio automezzo, oltre al compenso di cui sopra, gli viene corrisposto per ogni ora di servizio la somma aggiuntiva corrispondente al prezzo di un litro di benzina "super".

     Sul compenso base di cui al primo comma l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurano l'individuazione delle entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del medico.

     Per il servizio di guardia svolto in forma di disponibilità spetta al medico per un turno di 12 ore un gettone omnicomprensivo di lire 26.000 lorde.

     Per il servizio effettivamente prestato, i compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

     Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi, ai medici addetti ai servizi di guardia medica si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

 

          Art. 17. (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

     L'U.S.L., previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

     Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

     lire 150.000.000 per morte o invalidità permanente;

     lire 50.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.

 

          Art. 18. (Aggiornamento professionale obbligatorio)

     Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle Regioni con la Federazione regionale degli Ordini dei Medici, l'ANCI regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno.

     Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di lire 6.800.

     La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dell'incarico.

 

          Art. 19. (Quote sindacali)

     La riscossione delle quote sindacali per i Sindacati firmatari del presente Accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei Sindacati firmatari per mezzo della Banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

     I costi del servizio di esazione sono a carico dei Sindacati.

 

          Art. 20. (Incontri periodici tra le parti)

     Agli incontri periodici di cui all'art. 10 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i Sindacati firmatari del presente Accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'Accordo medesimo.

 

          Art. 21.

     Il presente accordo nazionale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della Legge 730/83 scade il 30 giugno 1985.

 

 

     - Norma finale

     I medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano titolari di regolare incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 281 del 7 maggio 1982, sono confermati nel rapporto convenzionale.

 

 

     Norme transitorie

 

     Norma transitoria n. 1

     Le parti convengono che per l'anno 1985 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1984 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 281 del 7 maggio 1982.

     Norma transitoria n. 2

     Per tutta la durata del presente accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni costituite ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 281 del 7 maggio 1982.

 

     Dichiarazioni a verbale

     N. 1 - Le parti riconoscono che, in base alle indicazioni della programmazione regionale, l'attività di cui all'art. 1 può essere organicamente integrata, sia con i servizi di trasporto che con altre attività sanitarie del territorio, in modo da assicurare una più valida risposta, anche a livello territoriale, nei casi di emergenza sanitaria.

     Le parti concordano altresì sull'utilità di favorire, sulla base di criteri tecnici e organizzativi determinati a livello regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 6, l'inserimento dei medici di guardia attiva nei dipartimenti di emergenza.

     N. 2 - Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale alla Sanità", usate nel testo dell'Accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     N. 3 - Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la Sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     N. 4 - Le parti raccomandano che le UU.SS.LL. considerino l'opportunità di realizzare almeno in parte l'aggiornamento di cui all'art. 18 nei confronti dei medici al primo incarico nel corso del primo mese di servizio.

     N. 5 - Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione nel settore di quanto disposto dall'art. 24 della Legge 27 dicembre 1983 n. 730 ed eventualmente concordare un regolamento per il funzionamento della Commissione di cui al citato art. 24.

 

 

     Allegato A

     Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Modello informativo per il medico di fiducia

     (Omissis)

 

     Elenco delle parti firmatarie

     (Omissis)