§ 98.1.30923 - D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 20.
Modificazioni all'ordinamento della scuola militare "Nunziatella" di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/01/1984
Numero:20


Sommario
Art. unico.      Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471, [...]


§ 98.1.30923 - D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 20.

Modificazioni all'ordinamento della scuola militare "Nunziatella" di Napoli.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471, sono apportate le varianti di cui appresso:

     Nell'art. 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "I candidati risultati idonei alla visita medica e agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di educazione fisica secondo le modalità fissate con disposizione ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico se aspiranti al terzo anno di detto liceo.

     La prova di educazione fisica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova".

     Nell'art. 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media ponderale dei voti riportati nella prova di educazione fisica (coefficiente 0,2) e nella prova orale (coefficiente 1)".