§ 98.1.30882 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 670.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1982
Numero:670


Sommario
Art. 1.      La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungano a scadenza sono subordinate alla preventiva autorizzazione del [...]
Art. 2.      Ogni autorizzazione concessa in applicazione all'art. 1 deve essere comunicata alla commissione delle Comunità europee con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30882 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 670. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

(G.U. 22 settembre 1982, n. 261)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Vista la direttiva n. 75/404 del 13 febbraio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche;

     Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato, di grazia e giustizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungano a scadenza sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     L'autorizzazione a stipulare contratti che prevedono forniture interrompibili può essere concessa:

     se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;

     se non è possibile una migliore valorizzazione del gas naturale.

     Per contratti che prevedono forniture non interrompibili l'autorizzazione può essere concessa unicamente:

     se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;

     se il gas naturale è destinato ad essere utilizzato in una centrale elettrica di potenza inferiore a 10MW o esclusivamente per la produzione di energia destinata a far fronte ai fabbisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;

     se il gas è destinato esclusivamente all'accensione e al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il suo apporto totale energetico resta debole;

     se i particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'uso di gas naturale in una centrale elettrica.

     In casi eccezionali, non compresi nelle ipotesi precedenti, può essere autorizzato, per ragioni economiche, l'uso di gas naturale nelle centrali elettriche.

 

          Art. 2.

     Ogni autorizzazione concessa in applicazione all'art. 1 deve essere comunicata alla commissione delle Comunità europee con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 46 della L. 24 aprile 1998, n. 128.