§ 98.1.30669 - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1976
Numero:656


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 225, 230, 330, 418 e 482 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Gli articoli 275, 417 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, è aggiunta la [...]
Art. 4.      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e [...]


§ 98.1.30669 - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

(G.U. 21 settembre 1976, n. 251)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, coma quinto, della Costituzione;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

     Udito il parere della Corte dei conti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 225, 230, 330, 418 e 482 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 225. — Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.

     Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.

     Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

     Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

     Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

     Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

     Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

     Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui al successivo art. 233.

Art. 330. — Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati.

     La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario delegato.

     La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.

     Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e annullati, alla Corte dei conti, il secondo all'amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria.

     Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o ridurne l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo ordine di accreditamento.

Art. 418.— Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente art. 417, qualora non abbiano nulla a osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare.

     Nel caso, invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e restituire gli stessi all'ufficio mittente.

     Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente articolo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate.

Art. 482. — Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono rese mensilmente.

     I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi distintamente per specie di titoli e categorie di debito per competenza e per residui con le norme emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, ed i risultati di essi riportati in una nota riassuntiva, il cui totale complessivo deve corrispondere con quello dei registri di tesoreria.

     I titoli rimborsati, le cedole, i tagliandi e le formule di ricevuta pagati nonché gli elenchi relativi, prima di essere chiusi in pacchi dalla tesoreria, con la partecipazione del capo della sezione o di chi per lui, sono verificati dal direttore provinciale del tesoro o da chi per lui, il quale, accertato il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori prodotti in contabilità e la loro corrispondenza con i predetti elenchi, appone sui pacchi stessi l'apposito sigillo a ceralacca o a piombo.

     I pacchi, così confezionati, sono consegnati alla posta, per l'inoltro alla Direzione generale del debito pubblico, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la contabilità.

     Di dette operazioni viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari, che deve essere corredato di copia degli elenchi dei titoli ed altri valori.

     Il primo esemplare del verbale, unitamente a una copia dell'elenco, è trasmesso, a cura della direzione provinciale del tesoro alla Direzione generale del debito pubblico, il secondo è unito alla contabilità, il terzo è trattenuto dalla sezione di tesoreria ed il quarto è inviato all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 275, 417 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:

Art. 275. — il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

     a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

     b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

     c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

     d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

     e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

     f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.

     La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto dello stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio".

Art. 417. — il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che:

     1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli articoli 327 e 409 del presente regolamento;

     2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;

     3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti;

     4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento".

Art. 484. — sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nei soli casi di smarrimento, distruzione e manomissione dei pacchi, dopo che essi siano stati confezionati e consegnati alla posta ai sensi del precedente art. 482, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può rivolgere domanda di rimborso alla Direzione generale del debito pubblico documentando lo smarrimento, la distruzione e la manomissione dei pacchi, nonché l'avvenuto pagamento dei titoli e degli altri valori dei quali si chiede il rimborso, in base al verbale di cui al precedente art. 482 ed al relativo allegato.

     La Direzione generale del debito pubblico, eseguiti gli accertamenti del caso, dispone il rimborso degli importi pagati per conto dello Stato.

     Le deficienze quantitative riscontrate nei titoli e nei valori, nel caso di pacchi arrivati integri a destinazione, restano a carico dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria".

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, è aggiunta la seguente lettera:

     "f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente".

     Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dal seguente:

     "La richiesta dell'operazione di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto riguarda l'operazione di cui alle lettere d) ed f), anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e pervenuto ai detti uffici pagatori".

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dai seguenti:

     "In caso di titoli estinguibili con le modalità di cui alla lettera d) ed f), le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sono firmate dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore.

     Per i titoli di spesa estinguibili per il tramite degli uffici postali non sono ammesse le forme agevolative previste dalle lettere a), b), c) ed e)".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.