§ 98.1.30575 - D.P.R. 22 agosto 1972, n. 622.
Modificazioni al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/08/1972
Numero:622


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Dopo l'art. 86-bis del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, numero 1215, sono aggiunti i seguenti articoli


§ 98.1.30575 - D.P.R. 22 agosto 1972, n. 622.

Modificazioni al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215.

(G.U. 27 ottobre 1972, n. 281)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

     Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

     Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state apportate variazioni ai diritti metrici;

     Rilevato che i progressi tecnici intervenuti nel campo degli strumenti per pesare consentono la realizzazione di strumenti il cui principio di funzionamento si diversifica sostanzialmente da quello previsto dal regolamento sopracitato;

     Considerato che tali strumenti, per le loro caratteristiche costruttive e modalità di funzionamento possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

     Sentito il parere del comitato centrale metrico;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è sostituito dal seguente:

     "Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta.

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 86-bis del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, numero 1215, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico

Art. 86-ter

     Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalità indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalità tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche.

Art. 86-quater

     Si definisce ``ad equilibrio automatico'' uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso l'indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.

     Si definisce ``a funzionamento automatico'' uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza.

Art. 86-quinquies

     I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-ter possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore".