§ 98.1.30565 - D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.
Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/05/1972
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 2.      L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 4.      Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono inseriti i seguenti articoli
Art. 5.      Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma
Art. 6.      All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dai seguenti commi
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 9.      All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue
Art. 13.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma
Art. 14.      All'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma
Art. 15.      L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue


§ 98.1.30565 - D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

(G.U. 29 maggio 1972, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

     Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

 

 

     Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonchè del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

     Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal Presidente del consiglio interessato".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

     Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 20-bis: Attribuzioni del consiglio nazionale

     "Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

     a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende;

     b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

     Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali".

Art. 20-ter: Commissioni del consiglio nazionale

     "Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

     a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

     b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;

     c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

     d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

     Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili".

 

          Art. 5.

     Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma:

     "Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta".

 

          Art. 6.

     All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

     "Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo".

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dai seguenti commi:

     "Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonchè in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.

     Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza".

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

     a) principi di diritto costituzionale;

     b) nozioni di storia del ventesimo secolo;

     c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;

     d) elementi di geopolitica;

     e) il sindacalismo ieri ed oggi;

     f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;

     g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;

     h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;

     i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi".

 

          Art. 9.

     All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso una effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

     Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

     Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

     Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana".

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, dell'agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e del materiale dalla stessa fornito".

     L'ultimo comma del predetto art. 44 è modificato come segue:

     "La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei princìpi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

     1) Elementi di storia del giornalismo;

     2) Elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

     3) Tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazioni di pratica giornalistica;

     4) Norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;

     5) Etica professionale.

     Lo svolgimento della prova orale può comprendere anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono esser comunicati dal candidato alla commissione almeno tre giorni prima della prova".

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che avranno luogo, rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione".

 

          Art. 13.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma:

     "La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta".

     Il secondo comma del predetto art. 55 è modificato come segue:

     "Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale".

 

          Art. 14.

     All'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

     "Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato".

     All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

     "Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria".

 

          Art. 15.

     L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

     "La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

     La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune".