§ 98.1.30525 - D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 362.
Approvazione del regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1971
Numero:362


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvede in economia
Art. 2.      I servizi di cui all'articolo precedente sono autorizzati dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, previo parere conforme del comitato consultivo di cui all'art. 4, terzo [...]
Art. 3.      I capi degli ispettorati di zona dell'azienda effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1, con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 200.000, elevato a L. 600.000 nei [...]
Art. 4.      I direttori degli uffici interurbani effettuano i servizi, di cui all'art. 1, lettere c), d), g), h), o) con i fondi ad essi accreditati fino al limite di spesa di L. 50.000
Art. 5.      Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura [...]
Art. 6.      Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudazione


§ 98.1.30525 - D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 362. [1]

Approvazione del regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 17 giugno 1971, n. 152)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 8 del decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, e successive modificazioni, sull'istituzione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

     Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     E' approvato l'annesso regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     L'annesso regolamento, composto di sei articoli e vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ha effetto dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Regolamento per i servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvede in economia:

     a) agli acquisti di materiali ed alle prestazioni d'opera anche di manovalanza locale, per modici importi, occorrenti all'ordinaria manutenzione della rete telefonica nazionale da essa effettuata direttamente;

     b) alle opere urgenti ed indispensabili nell'interesse della sicurezza e della regolarità del servizio relative alla manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale da essa effettuata direttamente;

     c) agli acquisti ed alle prestazioni minuti per l'esercizio degli uffici telefonici e delle stazioni telefoniche e radioelettriche;

     d) agli acquisti ed alle prestazioni minuti per l'urgente manutenzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici;

     e) agli oneri di condominio e fiscali sugli immobili e per l'esercizio e la conduzione degli impianti tecnologici;

     f) alla manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed agli acquisti di modica quantità di carburante e lubrificante, quando non sia possibile avvalersi dei normali mezzi predisposti dall'amministrazione;

     g) agli oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione e facchinaggio, nonchè di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio;

     h) alla piccola manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio;

     i) all'acquisto di indumenti speciali per il personale tecnico addetto alla manutenzione esterna della rete telefonica nazionale e per gli agenti tecnici, nonchè di uniformi per il personale di commutazione ed ausiliario;

     l) agli acquisti di modico importo su piazza dei materiali necessari alle lavorazioni nei laboratori e nelle officine dell'azienda;

     m) ai minuti acquisti di cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiali per disegnatori e macchine d'ufficio;

     n) ai lavori ed alle forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantità ed il valore non possono essere preventivamente stabiliti;

     o) alle forniture di energia elettrica, acqua e gas;

     p) ai lavori di piccola manutenzione ordinaria delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche.

 

          Art. 2.

     I servizi di cui all'articolo precedente sono autorizzati dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, previo parere conforme del comitato consultivo di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 325 se l'importo della spesa superi il limite di L. 9.000.000.

     Oltre il limite di spesa di L. 27.000.000 i servizi predetti sono autorizzati dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 3.

     I capi degli ispettorati di zona dell'azienda effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1, con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 200.000, elevato a L. 600.000 nei casi di urgenza risultante da loro motivata dichiarazione.

     Essi effettueranno gli stessi servizi per importi superiori a quelli indicati nel comma precedente su delega rilasciata dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni a norma dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

 

          Art. 4.

     I direttori degli uffici interurbani effettuano i servizi, di cui all'art. 1, lettere c), d), g), h), o) con i fondi ad essi accreditati fino al limite di spesa di L. 50.000.

 

          Art. 5.

     Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura dell'amministrazione centrale.

     Il salario e le indennità dovute alla manovalanza necessaria per la manutenzione diretta della rete telefonica nazionale in cavi, il cui ingaggio è limitato al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione del lavoro, sono determinati sulla base dei contratti collettivi di categoria e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di previdenza e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     E' consentito servirsi di mezzi di trasporto pubblici e privati solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con mezzi di dotazione dell'Azienda risultanti da apposita dichiarazione motivata del capo dell'ispettorato di zona.

 

          Art. 6.

     Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudazione.

     La giustificazione delle spese per acquisti ad economia consiste nella fattura del fornitore e nella dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti nella piazza, corredate da un certificato del consegnatario attestante il ricevimento del materiale e l'iscrizione di esso nei relativi inventari, nonchè della certificazione di collaudo.

     Il collaudo può farsi anche mediante dichiarazione di regolare esecuzione in calce alla fattura quando l'importo della spesa non supera le L. 250.000.

     Nelle certificazioni di collaudo di lavori deve risultare l'accertamento che l'assuntore ha dichiarato di aver assicurato contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge gli operai impiegati e devono essere indicati gli estremi della polizza relativa.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. unico del D.P.R. 4 febbraio 1985, n. 91.