§ 98.1.30519 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1443.
Modificazioni agli articoli 10 e 12 del regolamento generale delle lotterie nazionali


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1970
Numero:1443


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      Il secondo e terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30519 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1443.

Modificazioni agli articoli 10 e 12 del regolamento generale delle lotterie nazionali

(G.U. 5 maggio 1970, n. 111)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

     Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successivamente modificato dai decreti presidenziali del 9 novembre 1952, n. 4468, del 10 maggio 1956, n. 550, del 27 dicembre 1956, n. 1571, del 22 giugno 1960, n. 814;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'intendenza di finanza, accompagnati da apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui una viene restituita per ricevuta.

     Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.

     Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale".

 

          Art. 2.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.

     Le intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantità e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato "prospetto biglietti annullati" la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.