§ 98.1.30494 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336.
Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1969
Numero:1336


Sommario
Art. 1.      L'articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30494 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336.

Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(G.U. 10 luglio 1970, n. 172)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

     Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 69/82 del 13 marzo 1969, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 68 del 19 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale;

     Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la marina mercantile e per le partecipazioni statali;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

     "Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

     "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

     "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata".