§ 98.1.30459 - D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.
Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con i [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/08/1968
Numero:1179


Sommario
Art. 1.      Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 [...]
Art. 2.      Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 [...]


§ 98.1.30459 - D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179. [1]

Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e 9 agosto 1966, n. 1117.

(G.U. 23 novembre 1968, n. 298)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti;

     Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e 9 agosto 1966, n. 1117, concernenti varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, numero 481, e 9 agosto 1966, n. 1117, sono apportate le seguenti varianti:

     la categoria "specializzati trasmissioni radio" è sostituita dalla categoria "specializzati per trasmissioni radio-radiotelegrafisti";

     la categoria "piloti di mezzi corazzati" è sostituita dalla categoria "piloti di carro armato o semovente controcarro";

     la categoria "stenografi" è sostituita dalla categoria "stenodattilografi".

 

          Art. 2.

     Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e 9 agosto 1966, n. 1117, è aggiunta la seguente:

     "contabile".

     Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:

     la categoria "centralinisti per centrali con più di 30 linee" è sostituita dalla categoria "centralinisti";

     la categoria "meccanici elettricisti" è sostituita dalla categoria "elettricisti";

     la categoria "piloti di natanti a motore" è sostituita dalla categoria "piloti di natanti con fuoribordo e di barche a motore";

     la categoria "idraulici" è sostituita dalle categorie "idraulico-tubista-lattoniere idrico" e "idraulico-meccanico per motopompe".

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.