§ 98.1.30441 - D.P.R. 16 novembre 1967, n. 1350.
Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/11/1967
Numero:1350


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 2 del decreto del Presidente dalla Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30441 - D.P.R. 16 novembre 1967, n. 1350.

Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

(G.U. 25 gennaio 1968, n. 21)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

     Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

     Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

     Ritenuta l'opportunità di includere nella commissione un rappresentante della Regione Friuli e Venezia Giulia, che ha inoltrato richiesta in tal senso;

     Ritenuto che, ai fini del coordinamento degli interventi statali di qualsiasi natura nel settore delle funivie, è vantaggioso che ai lavori della commissione partecipino, quando gli argomenti lo richiedano, i rappresentanti dei Ministeri competenti per i suddetti interventi e quelli dei Ministeri del tesoro e dell'interno;

     Ritenuto che, allo scopo di poter assicurare alla commissione la collaborazione di professori universitari particolarmente versati nelle discipline attinenti al settore funiviario, giova che possano esserne chiamati a far parte anche professori collocati a riposo;

     Ritenuto che lo studio di alcuni particolari argomenti può essere affidato ad un limitato numero di membri della commissione particolarmente specializzati nel settore;

     Ritenuta infine la necessità di introdurre alcune variazioni circa la composizione della commissione, al fine di assicurarne una maggiore funzionalità;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

     "La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:

     Presidente:

     Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

     Membri:

     Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui:

     uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, con funzioni di vice presidente;

     cinque scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune;

     quattro scelti tra i direttori degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune.

     Un rappresentante del Ministero dell'interno;

     Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige;

     Un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     Sei professori universitari, emeriti, ordinari, straordinari o collocati a riposo, scelti tra quelli delle seguenti materie:

     meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, macchine, trasporti, tecnologia, metallurgia, elettrotecnica, costruzioni delle macchine e materie affini.

     Quattro esperti.

     Ai lavori della commissione, quando siano in esame questioni che interessano le rispettive amministrazioni, sono chiamati a partecipare:

     Un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     Un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     Un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     Un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     Un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Segreteria:

     Tre funzionari delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui uno con funzioni di capo della segreteria. Il capo della segreteria è membro a tutti gli effetti della commissione".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto del Presidente dalla Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

     "La commissione ha facoltà di avvalersi, per l'espletamento del proprio compito, dell'opera di altri funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di liberi docenti o di professori universitari incaricati, di assistenti dei professori membri, di esperti designati rispettivamente dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FE.N.I.T.), dall'Associazione nazionale industria meccanica e affini (A.N.I.M.A.) e dall'Associazione siderurgica (A.S.S.I.D.E.R.) e di affidare ai medesimi determinati incarichi. Su invito del presidente, detti funzionari, liberi docenti o professori universitari incaricati, assistenti ed esperti possono anche assistere alle riunioni della commissione".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

     "La commissione, in seduta speciale, con la convocazione anche dei membri di cui all'art. 1, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire, nel suo seno, comitati composti da membri della commissione stessa, per l'esame di particolari materie.

     Il parere dei comitati non può sostituire il parere della commissione, quando questo sia previsto da disposizioni di legge.

     Su proposta del presidente della commissione possono essere invitati ad assistere alle riunioni della commissione o dei comitati di cui al precedente comma, limitatamente alla discussione di determinati argomenti, altri rappresentanti di amministrazioni statali, di Regioni e di altri enti territoriali, all'uopo designati dalle competenti autorità".