§ 98.1.30403 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente l'ammissione a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/08/1966
Numero:1296


Sommario
Art. 1.      La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, può essere esercitata dal personale dei ruoli organici ed aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, [...]
Art. 2.      Per il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e nel secondo comma dell'art. 20 della [...]
Art. 3.      A coloro i quali ottengono il riscatto dei servizi di cui all'art. 1, compete il rimborso, da parte dell'Istituto postelegrafonici, di quanto abbiano versato all'ex Istituto cauzioni e [...]
Art. 4.      Per i servizi riscattabili indicati nell'art. 1 del presente regolamento, gli interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro un biennio dalla data di [...]
Art. 5.      Le domande per il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 6, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
Art. 6.      Il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve presentare la domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 1, a pena di [...]
Art. 7.      I servizi che vengono riscattati a norma del precedente art. 1 dal personale già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dai suoi superstiti, danno luogo [...]
Art. 8.      Le pensioni da riliquidare e quelle da conferire al personale già cessato dal servizio ed ai superstiti, che abbiano chiesto o chiedano il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 nel termine [...]
Art. 9.      Nei riguardi del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ai fini dell'applicazione del contributo di riscatto e della [...]


§ 98.1.30403 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

(G.U. 11 febbraio 1966, n. 37)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, recante le norme per l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

     Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, regolamento composto di 9 articoli, vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

 

     Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo

 

     Art. 1.

     La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, può essere esercitata dal personale dei ruoli organici ed aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, relativamente ai seguenti servizi:

     a) servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1952 con la qualifica di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale o di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     b) servizi prestati dal 1° ottobre 1952 in poi, con qualifica di ufficiale, ricevitore e portalettere, limitatamente al personale non iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè di supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     c) servizi prestati alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio; resi in qualità di scortapieghi e prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane nell'Egeo, dell'Albania nonchè l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici.

     La suddetta facoltà di riscatto può essere esercitata anche dal personale cessato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, nonchè dai superstiti del personale medesimo.

     La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è ammessa anche per il personale cessato anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge per i superstiti del personale medesimo.

 

          Art. 2.

     Per il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e nel secondo comma dell'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

 

          Art. 3.

     A coloro i quali ottengono il riscatto dei servizi di cui all'art. 1, compete il rimborso, da parte dell'Istituto postelegrafonici, di quanto abbiano versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza e di licenziamento, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 4.

     Per i servizi riscattabili indicati nell'art. 1 del presente regolamento, gli interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, allegando alla dichiarazione stessa i documenti comprovanti l'avvenuta prestazione dei predetti servizi.

     Coloro che cessano dal servizio entro il biennio di cui sopra hanno la facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

     In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio, gli aventi diritto alla pensione indiretta possono presentare la predetta dichiarazione documentata non oltre il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

 

          Art. 5.

     Le domande per il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 6, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     I riscatti di cui al precedente comma possono essere ammessi soltanto per i servizi che sono stati dichiarati e documentati ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

     Per i servizi di cui al precedente art. 1, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già scaduto il termine contemplato dall'art. 6, primo comma, della citata legge n. 46 o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90 giorno dalla cessazione dal servizio.

     Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo ed al quarto comma del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve presentare la domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 1, a pena di decadenza, entro un anno dalla data predetta. Entro lo stesso termine debbono presentare tale domande i superstiti del personale deceduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     I superstiti del personale indicato al primo comma, che deceda dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, debbono presentare la domanda di riscatto entro il termine previsto dal comma stesso. Qualora il decesso del dante causa avvenga nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di cui al primo comma, i superstiti dovranno presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza.

 

          Art. 7.

     I servizi che vengono riscattati a norma del precedente art. 1 dal personale già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dai suoi superstiti, danno luogo alla liquidazione del trattamento di quiescenza già conferito al personale medesimo od ai suoi superstiti. Detti servizi sono computabili anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità per una sola volta in luogo di pensione.

     Il personale cessato ed i superstiti del personale medesimo che conseguono il diritto a pensione, sono tenuti alla restituzione dell'indennità per una sola volta in luogo di pensione corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

     Il presente articolo si applica anche al personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     Le pensioni da riliquidare e quelle da conferire al personale già cessato dal servizio ed ai superstiti, che abbiano chiesto o chiedano il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 nel termine stabilito al primo comma dell'art. 6, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, o dalla data di cessazione dal servizio se avvenuta posteriormente.

 

          Art. 9.

     Nei riguardi del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ai fini dell'applicazione del contributo di riscatto e della determinazione del nuovo trattamento di quiescenza spettante si considera:

     lo stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio, qualora col computo dei servizi che vengono ammessi a riscatto, ai sensi del precedente art. 1, il personale medesimo acquisti diritto all'indennità una volta tanto in luogo di pensione o ad una maggiorazione dell'indennità stessa;

     lo stipendio sul quale va liquidata la pensione da concedere, ovvero lo stipendio computato nell'ultima liquidazione effettuata a seconda che la valutazione del servizio che viene ammesso a riscatto dia luogo per il personale medesimo all'acquisto del diritto a pensione oppure ad una maggiorazione della pensione già in godimento.

     Il precedente comma si applica anche nei riguardi dei superstiti del predetto personale nei confronti dei quali il contributo di riscatto va ridotto proporzionalmente all'aliquota della riversibilità della pensione, ai sensi dell'articolo 2, comma nono, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.