§ 98.1.30307 - D.P.R. 14 febbraio 1962, n. 128.
Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1962
Numero:128


Sommario
Art. 1.      Il presidente del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionario del [...]
Art. 2.      Il Comitato di attuazione del piano di costruzione ha facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi necessari per procedere alla [...]
Art. 3.      I Comitati provinciali hanno facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi indicati nell'art. 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, [...]
Art. 4.      L'esercizio finanziario delle gestioni speciali prevedute dall'art. 4, terzo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha il medesimo inizio e termine di quello dello Stato anche se [...]
Art. 5.      Sulla base del fabbisogno annuale, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione indicherà al Ministero del tesoro l'importo dei mutui da contrarre a termini [...]
Art. 6.      Le Regioni e le Amministrazioni provinciali le quali, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, intendano integrare le somme destinate ai Comitati provinciali [...]
Art. 7.      Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, comunica tempestivamente alla Banca nazionale del lavoro la ripartizione per ogni Provincia, dei [...]
Art. 8.      Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento da effettuare in proprio dai lavoratori singoli od associati in forma cooperativa, gli enti di gestione, dopo avere assegnato il valore [...]
Art. 9.      La Banca nazionale del lavoro, su richiesta degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sia quando costruiscano direttamente, sia quando agiscano come [...]
Art. 10.      La somministrazione dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di attuazione dei Comitati provinciali nonchè dei relativi organi esecutivi è effettuata dalla Banca nazionale del [...]
Art. 11.      Per ogni esercizio, a decorrere dal 1961-62, gli enti interessati devono compilare e presentare alla Banca nazionale del lavoro, non oltre il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, il [...]
Art. 12.      Le somme da versare all'entrata del bilancio statale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nonchè le somme provenienti dai rientri delle sovvenzioni di cui [...]
Art. 13.      Nel procedere alla ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 7, lettera a), della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 6 della stessa legge, [...]
Art. 14.      Al fine di coordinare ed accelerare l'attività di progettazione e di appalto dei lavori, il Comitato provinciale predispone, d'intesa con l'Ufficio del genio civile, una analisi tipo, una [...]
Art. 15.      Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti
Art. 16.      La spesa ammissibile per ciascuno alloggio non deve superare l'importo di L. 450.000 a vano utile oltre il costo dell'area
Art. 17.      I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti preveduti dall'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono redatti in conformità dei criteri di massima stabiliti dal [...]
Art. 18.      Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata l'ente concorda di volta in volta con l'Ufficio del genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad ogni gara, in numero non inferiore a [...]
Art. 19.      Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati [...]
Art. 20.      I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione, al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione, devono presentare [...]
Art. 21.      Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione, comunicati all'Ufficio del genio civile ai fini della emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento, i quali sono pagati [...]
Art. 22.      L'assistenza agli interessati preveduta dall'art. 9, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha ad oggetto anche l'affidamento dei lavori
Art. 23.      Per la liquidazione finale della spesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19 del presente regolamento. Per le opere relative al riattamento od all'ampliamento delle abitazioni il [...]
Art. 24.      Ai fini dell'applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti i lavoratori iscritti all'atto della presentazione della domanda intesa ad [...]
Art. 25.      Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi a riscatto tra i destinatari della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e gli enti gestori nonchè tra le cooperative e i loro soci o tra i [...]


§ 98.1.30307 - D.P.R. 14 febbraio 1962, n. 128.

Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(G.U. 12 aprile 1962, n. 96)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

 

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676,

contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

 

Capo I

ORGANI DEL PIANO DI COSTRUZIONE E LORO FUNZIONI

 

     Art. 1.

     Il presidente del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionario del Ministero dei lavori pubblici che fa parte del Comitato stesso.

     Il presidente del Comitato provinciale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'esercizio delle proprie funzioni dal vice prefetto vicario.

 

          Art. 2.

     Il Comitato di attuazione del piano di costruzione ha facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi necessari per procedere alla ripartizione annuale dei fondi ai sensi degli articoli 2, n. 1 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

     Il Comitato di attuazione, inoltre:

     a) propone al Ministro per i lavori pubblici i criteri ai quali dovrà uniformarsi l'attività affidata ai Comitati provinciali dall'art. 7 della legge predetta;

     b) sottopone alle determinazioni del Ministro per i lavori pubblici i programmi delle opere concernenti i servizi pubblici da eseguire ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

     c) nell'esercizio dell'azione di vigilanza preveduta dall'art. 2, n. 2, della reputata legge, ha facoltà di eseguire visite periodiche e, se necessario, ispezioni a mezzo di propri membri o di funzionari del Ministero dei lavori pubblici a ciò delegati;

     d) propone al Ministro per i lavori pubblici il fabbisogno delle spese per il funzionamento proprio e dei Comitati provinciali ai fini dell'adozione del decreto interministeriale preveduto dall'art. 13, secondo comma, della legge predetta.

 

          Art. 3.

     I Comitati provinciali hanno facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi indicati nell'art. 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per trasmetterli al Comitato di attuazione e per procedere alla ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge predetta.

     I Comitati provinciali devono tenere uno schedario aggiornato delle domande dei lavoratori agricoli dipendenti singoli od associati in forma cooperativa sia per la costruzione di nuove abitazioni sia per l'ampliamento o per la riparazione delle abitazioni di loro proprietà.

 

Capo II

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

 

          Art. 4.

     L'esercizio finanziario delle gestioni speciali prevedute dall'art. 4, terzo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha il medesimo inizio e termine di quello dello Stato anche se l'esercizio finanziario degli enti ai quali è affidata la gestione delle opere abbia decorrenza diversa.

 

          Art. 5.

     Sulla base del fabbisogno annuale, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione indicherà al Ministero del tesoro l'importo dei mutui da contrarre a termini dell'art. 5.

     Il ricavo dei mutui sarà - non appena disponibile - versato dal Ministero del tesoro alla Banca nazionale del lavoro che accrediterà i singoli importi in apposito conto fruttifero.

 

          Art. 6.

     Le Regioni e le Amministrazioni provinciali le quali, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, intendano integrare le somme destinate ai Comitati provinciali per la realizzazione di più vasti programmi costruttivi comunicano le loro determinazioni al competente Comitato provinciale, formulando eventuali proposte per l'impiego dei fondi messi a disposizione.

     Il Comitato provinciale dà notizia al Comitato di attuazione delle integrazioni suddette e del relativo programma di impiego.

     Il Comitato provinciale comunica agli enti conferenti i programmi esecutivi ed indica i termini per il versamento alla Banca nazionale del lavoro delle somme conferite.

 

          Art. 7.

     Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, comunica tempestivamente alla Banca nazionale del lavoro la ripartizione per ogni Provincia, dei fondi assegnati nonchè l'elenco degli enti incaricati della esecuzione delle opere, l'ubicazione delle opere stesse ed il relativo importo.

     Gli enti predetti comunicano alla Banca nazionale del lavoro gli estremi essenziali dei contratti stipulati per le singole opere appaltate fra i quali l'importo degli appalti al netto dei ribassi, le modalità e gli importi dei pagamenti.

     In base alle comunicazioni prevedute dai due commi precedenti il Comitato di attuazione, di intesa con la Banca, dispone l'impianto di uno schedario di evidenze che riassuma per ogni Provincia e per ogni ripartizione di fondi deliberata, lo stato degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

 

          Art. 8.

     Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento da effettuare in proprio dai lavoratori singoli od associati in forma cooperativa, gli enti di gestione, dopo avere assegnato il valore corrispondente alle opere da eseguire, forniscono alla Banca nazionale del lavoro indicazioni analoghe a quelle previste dal precedente art. 7 per consentire, con la stessa procedura, il funzionamento di apposito schedario di evidenze.

 

          Art. 9.

     La Banca nazionale del lavoro, su richiesta degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sia quando costruiscano direttamente, sia quando agiscano come enti gestori in base all'art. 9 della legge stessa, esegue i pagamenti alle imprese ed agli assegnatari di lavori, in base a certificati di acconto o di saldo compilati dagli enti richiedenti e previo nulla osta degli Uffici del genio civile.

     Gli importi dei pagamenti effettuati sono dalla Banca nazionale del lavoro addebitati al conto fruttifero preveduto dall'art. 5.

 

          Art. 10.

     La somministrazione dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di attuazione dei Comitati provinciali nonchè dei relativi organi esecutivi è effettuata dalla Banca nazionale del lavoro su richiesta del presidente del Comitato di attuazione nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. I Comitati presentano, annualmente, ai suddetti Ministri apposita relazione in ordine alle somministrazioni ricevute e alle spese sostenute.

     Dette somministrazioni sono addebitate su apposito conto di accantonamento formato dall'affluenza degli interessi maturati sul conto fruttifero. Il residuo avanzo del conto di accantonamento interessi è versato, anno per anno, al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni del Ministero stesso.

 

          Art. 11.

     Per ogni esercizio, a decorrere dal 1961-62, gli enti interessati devono compilare e presentare alla Banca nazionale del lavoro, non oltre il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto per amministrazione opere debitamente approvato dal Comitato provinciale.

 

          Art. 12.

     Le somme da versare all'entrata del bilancio statale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nonchè le somme provenienti dai rientri delle sovvenzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento a cura degli enti interessati devono essere riepilogate nominativamente, per ciascuno dei menzionati titoli, in distinti elenchi e versate alle competenti tesorerie provinciali entro i quindici giorni successivi, detratto il 25% sugli importi incassati dalle locazioni ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

     Per ogni esercizio, i medesimi enti compilano e trasmettono alla Banca nazionale del lavoro il rendiconto della gestione introiti per conto dello Stato, secondo le direttive del Ministero del tesoro.

 

Capo III

NORME RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE

 

Sezione I

NORME GENERALI

 

          Art. 13.

     Nel procedere alla ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 7, lettera a), della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 6 della stessa legge, il Comitato provinciale delibera il programma delle costruzioni da eseguire dagli enti preveduti dall'art. 4, primo comma della legge, determinando altresì la quota da destinare alle costruzioni e quella da destinare ai lavori di riattamento o di ampliamento delle abitazioni di proprietà dei lavoratori agricoli dipendenti.

     I programmi sono formulati per Comuni, per minori circoscrizioni territoriali od anche in relazione a zone agrarie e possono prevedere la formazione di nuovi nuclei edilizi convenientemente ubicati o l'ampliamento di quelli esistenti, con la osservanza delle prescrizioni dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi.

     Nel fissare i criteri per la dislocazione e le caratteristiche costruttive degli alloggi, il Comitato provinciale si deve attenere ai migliori sistemi tradizionali locali ed alle direttive di massima del Ministro per i lavori pubblici.

     I programmi deliberati dai Comitati provinciali sono comunicati al Comitato di attuazione, il quale ne accerta la conformità alle direttive del Ministro ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

 

          Art. 14.

     Al fine di coordinare ed accelerare l'attività di progettazione e di appalto dei lavori, il Comitato provinciale predispone, d'intesa con l'Ufficio del genio civile, una analisi tipo, una tariffa dei prezzi, un capitolato speciale ed uno schema di contratto tipo.

 

Sezione II

CRITERI DI MASSIMA CIRCA I REQUISITI, L'AMPIEZZA E IL COSTO DELLE COSTRUZIONI

 

          Art. 15.

     Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;

     2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto di distribuzione dell'acqua potabile;

     3) essere costituiti di non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti da: cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni nonchè da eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali.

     Per le famiglie composte di più di sette membri è consentito l'aumento previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408.

     Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una superficie non superiore a quella consentita dall'art. 5, comma terzo, della citata legge 2 luglio 1949, n. 408, e una altezza, da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni climatiche locali, tra un minimo di mt. 2,60 ed un massimo di mt. 3,20.

 

          Art. 16.

     La spesa ammissibile per ciascuno alloggio non deve superare l'importo di L. 450.000 a vano utile oltre il costo dell'area.

     Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori vanno calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare 1/5 del costo dell'alloggio.

 

Sezione III

LAVORI ESEGUITI DAGLI ENTI DI GESTIONE

 

          Art. 17.

     I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti preveduti dall'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono redatti in conformità dei criteri di massima stabiliti dal Comitato provinciale. Essi devono prevedere, oltre alla spesa per l'acquisto dell'area, per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali tecniche ed amministrative ragguagliata ad una percentuale, che non può superare il 6% della spesa complessiva, da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici in misura variabile a seconda dell'importo delle opere.

     I progetti sono presentati all'Ufficio del genio civile entro il termine fissato dal Comitato provinciale.

     L'Ufficio del genio civile, ove li ritenga meritevoli di approvazione, inoltra i progetti con il proprio motivato parere, all'autorità competente ad approvarli.

     Il provvedimento di approvazione è comunicato all'ente al quale è affidata la realizzazione delle opere.

 

          Art. 18.

     Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata l'ente concorda di volta in volta con l'Ufficio del genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad ogni gara, in numero non inferiore a sedici.

     Eventuali, eccezionali proposte di trattativa privata, da ammettere quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, devono essere approvate dal presidente del Comitato di attuazione.

 

          Art. 19.

     Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa per la costruzione.

     Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera, preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, l'ente di gestione determina i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale.

     Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi e la definitiva determinazione delle quote, l'ente di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta degli elementi contabili di spesa in suo possesso.

 

Sezione V

OPERE ESEGUITE DAI LAVORATORI AGRICOLI

 

          Art. 20.

     I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione, al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione, devono presentare all'ente di gestione provinciale domanda in carta semplice, precisando le generalità dell'intestatario, l'opera che intende eseguire, l'ubicazione della medesima e se intende procedere ai lavori mediante appalto o in proprio. Alla domanda devono essere allegati il progetto ed il preventivo della spesa da sostenere, da redigere in conformità ai criteri stabiliti dall'ente di gestione, un certificato catastale attestante la proprietà dell'immobile da riattare o da ampliare ovvero dell'area sulla quale si intende costruire nonchè l'atto costitutivo e lo statuto sociale nel caso di cooperative.

     L'ente di gestione iscrive in apposito registro le domande ricevute; nel caso di cooperative, nel registro sono riportati anche i nominativi dei lavoratori associati.

     L'ente di gestione trasmette le domande al Comitato provinciale per la sua approvazione, dopo aver constatato che contengono gli elementi prescritti.

     Il Comitato provinciale comunica le sue determinazioni anche all'ente di gestione ed all'Ufficio del genio civile.

 

          Art. 21.

     Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione, comunicati all'Ufficio del genio civile ai fini della emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento, i quali sono pagati con le modalità prevedute dall'art. 9 del presente regolamento.

 

          Art. 22.

     L'assistenza agli interessati preveduta dall'art. 9, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha ad oggetto anche l'affidamento dei lavori.

     Alle gare indette dalle cooperative edilizie si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente regolamento.

 

          Art. 23.

     Per la liquidazione finale della spesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19 del presente regolamento. Per le opere relative al riattamento od all'ampliamento delle abitazioni il certificato di regolare esecuzione è redatto dall'ente di gestione.

 

Capo IV

NORME RELATIVE ALLE ASSEGNAZIONI

 

          Art. 24.

     Ai fini dell'applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti i lavoratori iscritti all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge, negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio contributi agricoli unificati alle voci "Salariati fissi" e "Giornalieri di campagna" compresi gli iscritti negli elenchi speciali che non esercitino in modo prevalente altra attività.

     I lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, non possono conseguire l'assegnazione di un alloggio in locazione o in proprietà nè godere le agevolazioni di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

 

          Art. 25.

     Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi a riscatto tra i destinatari della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e gli enti gestori nonchè tra le cooperative e i loro soci o tra i soci stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 131, n. 1, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.