§ 98.1.29571 - D.P.R. 12 ottobre 1956, n. 1460.
Modificazioni agli articoli 99 e 260 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/10/1956
Numero:1460


Sommario
Art. 1.      All'art. 99 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato, è [...]
Art. 2.      L'art. 260 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico delle leggi doganali è modificato come segue


§ 98.1.29571 - D.P.R. 12 ottobre 1956, n. 1460.

Modificazioni agli articoli 99 e 260 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

(G.U. 7 gennaio 1957, n. 5)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con i regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 99 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia, nel caso di distruzione di prodotti petroliferi custoditi in depositi doganali privati o spediti in transito a mezzo carri ferroviari, è accordato l'abbuono anche dei diritti doganali, purchè ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore".

 

          Art. 2.

     L'art. 260 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico delle leggi doganali è modificato come segue:

     "Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta.

     La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento o sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontrini siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica che in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti all'Intendenza.

     In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

     Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con l'osservanza di quanto stabilito con l'art. 372 del regolamento, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso".