§ 98.1.29567 - D.P.R. 10 maggio 1956, n. 550.
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali «Solidarietà Nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia» già approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1956
Numero:550


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo [...]
Art. 2.      All'art. 4 del predetto regolamento generale nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, le parole «col decreto [...]
Art. 3.      L'art. 8 del regolamento predetto è sostitutio dal seguente
Art. 4.      All'art. 9 del regolamento predetto nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, dopo il comma terzo è aggiunto il [...]
Art. 5.      L'art. 17 del predetto regolamento nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostitutio dal seguente
Art. 6.      L'art. 23 del predetto regolamento è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.29567 - D.P.R. 10 maggio 1956, n. 550.

Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali «Solidarietà Nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia» già approvato con decreto 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto 9 novembre 1952, n. 4460

(G.U. 23 giugno 1956, n. 154)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

     Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468;

     Visto l'art. 87 della Costituzione:

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le Finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:

     “All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali: “Lotterie di Merano”, “Lotteria di Agnano”, “Lotteria di Monza” e la quarta, che assume il nome di “Lotteria Italia”, provvede il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, può avvalersi anche di concessionari”.

 

          Art. 2.

     All'art. 4 del predetto regolamento generale nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, le parole «col decreto previsto nell'art. 26» sono sostituite dalle seguenti: “col decreto previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722”, ed è aggiunto il comma seguente:

     “E' peraltro, in facoltà dell'Amministrazione di stabilire col predetto decreto Ministeriale di contrassegnare ciascun biglietto con più serie e lo stesso numero oppure con più numeri e la stessa serie oppure con più serie e più numeri”.

 

          Art. 3.

     L'art. 8 del regolamento predetto è sostitutio dal seguente:

     “Le ricevitorie e collettorie del lotto sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.

     Possono essere incaricati della vendita:

     1) gli uffici postali, le rivendite di generi di monopolio;

     2) istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e privati che ne facciano richiesta.

     E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere alle persone e agli enti incaricati della vendita una congrua cauzione”.

 

          Art. 4.

     All'art. 9 del regolamento predetto nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, dopo il comma terzo è aggiunto il seguente comma:

     “Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti tra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, è in facoltà dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilità di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali”.

 

          Art. 5.

     L'art. 17 del predetto regolamento nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, è sostitutio dal seguente:

     “Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono:

     a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria sostenute direttamente dall'Amministrazione;

     b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo art. 9 del presente regolamento;

     c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della manifestazione cui è collegata la lotteria, nella misura che sarà stabilita dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali nei limiti di non oltre il 6% sempreché detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all'art. 3 della legge;

     d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23 nella misura dell'1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi L. 280 milioni.

     Qualora sia superato tale importo sarà prelevato sull'importo globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote:

     il 2% fino a L. 300.000.000

     il 2,50% fino a L. 320.000.000

     il 3% fino a L. 340.000.000

     il 4% fino a L. 360.000.000

     il 6% fino a L. 380.000.000

     l'8% fino a L. 400.000.000

     il 10% oltre L. 400.000.000

     Dalla somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50% è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

     L'amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi”.

 

          Art. 6.

     L'art. 23 del predetto regolamento è sostituito dal seguente:

     “E' sostituito un fondo unico di riserva delle lotterie nazionali al fine di provvedere all'eventuale integrazione della massa premi e ove occorra al ripianamento delle deficienze di gestione.

     A tale fondo affluiscono:

     1) tutte le economie di gestione delle lotterie nazionali;

     2) la quota prevista dall'art. 17, lettera d);

     3) l'importo del premio diciscuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21;

     Le somme che affluiscono al fondo riserva sono versate in conto corrente postale o in un conto corrente bancario presso uno degli istituti di diritto pubblico oppure investite in titoli delo Stato o garantiti dallo Stato.

     I prelevamenti dai conti correnti e le operazioni di investimento dei titoli possono essere effettuati soltanto a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.